COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 5 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2.2. U.S. REAL ROCCAVIVARA – POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORE (GARA DOMENICO DE SISTO – REAL ROCCAVIVARA DEL 17.04.2011 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 14^ RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 99 del 5 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2.2. U.S. REAL ROCCAVIVARA – POSIZIONE IRREGOLARE DI CALCIATORE (GARA DOMENICO DE SISTO – REAL ROCCAVIVARA DEL 17.04.2011 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 14^ RITORNO) La Commissione Disciplinare, letto il ricorso tempestivamente e ritualmente presentato dalla società U.S. Real Roccavivara avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 94 del 21 aprile 2011 con la quale veniva dichiarato inammissibile il preannuncio di reclamo e conseguentemente dichiarato irricevibile il successivo ricorso relativi alla presunta posizione irregolare di un calciatore della società Domenico De Sisto nella gara giocata il 17 aprile 2011, osserva quanto segue. La ricorrente sostiene di aver inviato il preannuncio di reclamo al G.S. entro le ore 18 del giorno 18 aprile 2011, termine ultimo per l'invio dello stesso avverso la regolarità dello svolgimento delle gare per le ultime quattro giornate di campionato, ed allega a sostegno un foglio di rapporto verifica trasmissione che non indica il numero di telefono da cui è partito e riporta stampato in alto a destra ora: 18/04/2011 17:41 e poi sotto: data, ora 18/04 17:40, il fax n./nome 0874495322, durata 00:00:24, pagine 01, risult ok e modo stardard ecm. e chiede a questa C.D., controllata la ricevuta di fax esibita, di entrare nel merito del ricorso inviato al G.S. Va rappresentato che l'art. 38 del C.G.S., oltre a stabilire al comma 6 che tutti i termini previsti dal medesimo Codice sono perentori, al comma 7, nel prevedere le modalità di comunicazione degli atti previsti dallo stesso Codice, e tra questi anche il telefax, fissa la condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Nel caso in esame, quindi, la società U.S. Real Roccavivara era tenuta a provare la ricezione del fax da parte del Comitato Regionale Molise. Il documento allegato al ricorso di per se, con le risultanze stampate su di esso e sopra riportate, non è valido a dimostrare che il preannuncio di reclamo è stato ricevuto dal destinatario (Comitato Regionale Molise) nel termine perentorio stabilito dal C.U. n. 119/A della F.I.G.C. allegato al C.U. n. 52 del 21.01.2011 del C.R.Molise. Quanto sopra, tenuto anche conto della dichiarazione del Collaboratore del C.R. Molise addetto alla Segreteria, richiamata nella decisione del G.S., dalla quale si evince che nessun fax è pervenuto fino alle ore 19 (ora di chiusura del C.R. Molise) del giorno 18 aprile 2011 da parte della società Real Roccavivara, che invece è stato rinvenuto la mattina del successivo 19 aprile alle ore 9, porta questa C.D. a rigettare il ricorso con conferma della decisione impugnata. Va infine rilevato che tale circostanza è confermata anche dal rapporto di attività del fax in dotazione della Segreteria del C.R. Molise 0874495322, pure allegato agli atti, che riporta l'ora di inizio della ricezione, il modo di ricezione, il numero di telefono trasmittente, il numero delle pagine, il risultato ed il tempo impiegato per la ricezione, dal quale si evince che nel pomeriggio del 18 aprile 2011 risulta pervenuto un solo fax senza indicazione del numero trasmittente alle ore 23:18. Pertanto, la accertata non tempestività del preannuncio di reclamo, ha portato a ragione il G.S. a non poter trattare il successivo ricorso che riporta il motivo posto a fondamento dello stesso, perché i due atti sono non separabili e fra loro imprescindibili, provvisti di specifica e determinata funzione, per cui il mancato compimento di uno di essi non può che rendere imperfetto e, quindi, inammissibile l'intero reclamo. P.Q.M. delibera di rigettare il ricorso con conferma della decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 94 del 21 aprile 2011. Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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