COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 21 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 7.2.1. RICORSO A.S.D. SAN PIETRO AVELLANA – AVVERSO IRREGOLARE SVOLGIMENTO GARA PER MANCATO RISPETTO DELL’OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI “JUNIORES” (GARA VIRTUS POZZILLI 1967 – S. PIETRO AVELLANA DEL 2 APRILE 2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA – GIRONE A – 10^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 94 del 21 Aprile 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 7.2.1. RICORSO A.S.D. SAN PIETRO AVELLANA – AVVERSO IRREGOLARE SVOLGIMENTO GARA PER MANCATO RISPETTO DELL’OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI “JUNIORES” (GARA VIRTUS POZZILLI 1967 – S. PIETRO AVELLANA DEL 2 APRILE 2011 - CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA – GIRONE A – 10^ GIORNATA DEL GIRONE DI RITORNO) Il Giudice Sportivo Territoriale, acquisito agli atti il reclamo proposto dalla società S. Pietro Avellana; considerato che la società Virtus Pozzilli 1967 ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni in merito, nei modi e nei termini previsti dall’art. 38, comma 3; in particolare la società Virtus Pozzilli 1967 chiede l’inammissibilità del preannuncio di reclamo perché tardivo, essendo stato inoltrato via telegramma alle ore 13.45 di Lunedì 4 aprile 2011, quindi oltre le ore 24.00 del giorno successivo alla disputa della gara. Osserva questo GST.: l’art. 46 CGS Norme procedurali prevede che “i ricorsi avverso la regolarità dello svolgimento delle gare….. devono essere preannunciati……… al Giudice Sportivo entro le ore 24.00 del giorno feriale successivo a quello della gara alla quale si riferiscono.”. Nel caso di specie la società S. Pietro Avellana poteva preannunciare il ricorso entro le ore 24.00 di Lunedì 4 aprile 2011 (primo giorno feriale successivo alla gara), cosa che ha ampiamente fatto. Per questi motivi, questo GST ritiene che il preannuncio di reclamo e quindi il successivo reclamo siano ammissibili essendo stati inviati nei modi e nei termini previsti dagli artt. 38 e 46 CGS; letto il reclamo, rileva che la società S. Pietro Avellana chiede l’applicazione ai danni della società Virtus Pozzilli 1967 della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3, per aver violato quanto disposto dal Regolamento del Campionato Regionale di Prima Categoria – stagione sportiva 2010/2011 che prevede l’obbligo di impiego sin dall’inizio e per l’intera durata delle gare e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di almeno un calciatore nato dal 1° gennaio 1988 in poi; letto il referto arbitrale, rileva che la società Virtus Pozzilli 1967 presentava all’arbitro la lista dei calciatori contenente cinque calciatori nati dopo il 1° gennaio 1988 in poi, dei quali tre titolari (il n. 2, il n. 4 ed il n. 7) e due riserve (il n. 12 ed il n. 13). Nel corso della gara la medesima società provvedeva a sostituire il n. 2 con il n. 16 (al 1’ del secondo tempo), il n. 7 con il n. 18 (al 25’ del secondo tempo) ed infine il n. 4 con il n. 14 (al 30’ del secondo tempo). Pertanto dal 30’ del secondo tempo e fino alla fine dell’incontro non schierava alcun calciatore nato dal 1° gennaio 1988 in poi. Per tutti questi motivi, visto l’art. 17 CGS D E C I D E di accogliere il reclamo così come proposto dalla società S. Pietro Avellana; di infliggere alla società Virtus Pozzilli 1967 la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3.
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