COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 66 del 24 Febbraio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 6.2.1. A.S.D. SANTELIANA – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – DEL. PROV. CAMPOBASSO SQUALIFICA A CALCIATORI (GARA SANTELIANA – PROGNA CALCIO DEL 6.02.2011 – CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROV. CB GIRONE A – 4^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 66 del 24 Febbraio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare
6.2.1. A.S.D. SANTELIANA – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – DEL. PROV. CAMPOBASSO SQUALIFICA A CALCIATORI
(GARA SANTELIANA - PROGNA CALCIO DEL 6.02.2011 – CAMPIONATO GIOVANISSIMI PROV. CB GIRONE A – 4^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La società ricorrente non contesta i fatti verificatisi che hanno interessato i calciatori Coloccia Emanuele e Peluso Antonio, ma impugna la decisione del G.S. nella parte riguardante il quantum della squalifica.
Quanto riportato in modo chiaro e preciso dal direttore di gara nel referto di gara, che si ricorda è documento privilegiato di prova, non permette a questa C.D. di poter riconoscere la riduzione della squalifica ad entrambi i calciatori.
P.Q.M.
rigetta il ricorso con conferma della squalifica di tre giornate ad ognuno dei calciatori Coloccia Emanuele e Peluso Antonio.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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