COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 3 Febbraio 2011 Decisione del Giudice Sportivo Territoriale, 5.2.1. Ricorso A.S.D. COMPRENSORIO CALCIO VAIRANESE – Avverso Esito Gara Per Errore Tecnico Arbitrale GARA COMPRENSORIO CALCIO VAIRANESE-SAN LEUCIO ACQUAVIVA DEL 9.01.2011 – CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA GIRONE “A” – 15^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA)

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 3 Febbraio 2011 Decisione del Giudice Sportivo Territoriale, 5.2.1. Ricorso A.S.D. COMPRENSORIO CALCIO VAIRANESE – Avverso Esito Gara Per Errore Tecnico Arbitrale GARA COMPRENSORIO CALCIO VAIRANESE-SAN LEUCIO ACQUAVIVA DEL 9.01.2011 - CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA GIRONE “A” – 15^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA) a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 50 del 13.01.2011; rilevato preliminarmente che il reclamo è stato ritualmente trasmesso dalla società Comprensorio Calcio Vairanese ai sensi degli artt. 33, comma 5, 38 comma 2 e 46, commi 1 e 5 CGS; considerato che la società Scuola Calcio San Leucio non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito, ai sensi degli artt. 33, comma 7 e 38 comma 3 CGS; letto il reclamo, rileva che la società reclamante chiede la ripetizione della gara in epigrafe per “evidente errore tecnico-formale del direttore di gara”. Al 90’ l’arbitro comunicava ulteriori cinque minuti di recupero, durante i quali avveniva un’espulsione di un calciatore della società Scuola Calcio San Leucio scatenando numerose proteste che si protraevano per diversi minuti; a questo punto l’arbitro fischiava la fine della gara, senza recuperare i minuti persi per l’espulsione; questo mancato recupero – a detta della reclamante – prefigura un evidente errore tecnico commesso dall’arbitro in quanto ha precluso ad entrambe le società la possibilità di creare ed eventualmente concretizzare occasioni che, stante la situazione di parità, avrebbero potuto portare alla vittoria; Osserva questo GST. Il reclamo così come proposto dalla reclamante non può essere accolto. Dalla lettura della regola n. 7 delle Regole del Giuoco del Calcio La durata della gara si evince che in un solo caso la durata di ciascun tempo DEVE essere prolungata obbligatoriamente dall’arbitro, quando cioè si deve eseguire o ripetere un calcio di rigore; per il resto “la durata del recupero è a discrezione dell’arbitro”. Per tutti questi motivi, considerato anche che per la regola n. 5 “Le decisioni dell’arbitro su fatti relativi al gioco …… sono inappellabili” D E C I D E di rigettare il ricorso così come proposto dalla società Comprensorio Calcio Vairanese; di convalidare il risultato della gara in epigrafe: Comprensorio Calcio Vairanese –San Leucio Acquaviva 1 - 1; di addebitare la tassa reclamo, non versata, sul conto della società Comprensorio Calcio Vairanese.
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