COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 59 del 3 Febbraio 2011 Decisione del Giudice Sportivo Territoriale,
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 59 del 3 Febbraio 2011
Decisione del Giudice Sportivo Territoriale,
5.2.2. Ricorso A.S.D. VALLE AGRICOLA – Avverso Esito Gara Per Posizione Irregolare Calciatore
(GARA SAN LEUCIO ACQUAVIVA-VALLE AGRICOLA DEL 6.01.2011 - CAMPIONATO REGIONALE DI 1^ CATEGORIA GIRONE “A” RECUPERO 14^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA)
rilevato preliminarmente che il reclamo è stato ritualmente trasmesso dalla società Valle Agricola ai sensi degli artt. 33, comma 5, 38 comma 2 e 46, commi 1 e 5 CGS;
considerato che la società San Leucio Acquaviva non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito, ai sensi degli artt. 33, comma 7 e 38 comma 3 CGS;
letto il reclamo, rileva che la società reclamante chiede la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe ai danni della società San Leucio Acquaviva per aver schierato il calciatore DE LUCA Davide che non aveva titolo a parteciparvi in quanto squalificato. Sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 7 gennaio 2011 veniva riportata, tra i calciatori espulsi, la squalifica per una gara effettiva del calciatore DE LUCA Davide (San Leucio Acquaviva) in ordine alla gara di recupero Pagliarone – San Leucio Acquaviva disputata in data 29/12/2010. Sempre il 7 gennaio 2011 la società San Leucio Acquaviva faceva pervenire una nota, a seguito della pubblicazione del CU n. 48, nella quale si chiedeva la rettifica di detto provvedimento disciplinare in quanto ad essere stato espulso dal campo era stato il calciatore Serricchio Umberto, che non era sceso in campo nella gara in epigrafe.
Osserva questo GST. Dal referto arbitrale (fonte unica e privilegiata in questo grado di giudizio, ai sensi dell’art. 35 CGS) della gara di recupero Pagliarone – San Leucio Acquaviva si evince senza ombra di dubbio che al 10’ del 2^ tempo veniva espulso il calciatore con la maglia n. 11 De Luca Davide per gioco non regolamentare. Sul rapportino di fine gara, regolarmente sottoscritto dal dirigente accompagnatore della San Leucio Acquaviva (Petrocelli), tra i calciatori espulsi della stessa società era riportato il n. 11. A seguito della nota inviata dalla San Leucio Acquaviva il 07.01.2011, questo GST sentiva telefonicamente l’arbitro dell’incontro di recupero il quale confermava in toto quanto riportato sul proprio referto di gara. Ne consegue che il calciatore effettivamente espulso era De Luca Davide e che lo stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, ai sensi degli artt. 19, comma 10 e 45, comma 2 CGS.
Per tutti questi motivi, visto l’art. 17, comma 5 CGS
D E C I D E
di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Valle Agricola;
di infliggere alla società S. Leucio Acquaviva la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0-3;
di squalificare il calciatore DE LUCA Davide (San Leucio Acquaviva) per una ulteriore gara effettiva;
di inibire il dirigente accompagnatore Petrocelli Teodorico (San Leucio Acquaviva) per due settimane;
di comminare alla società San Leucio Acquaviva un’ammenda di Euro 100,00