COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 54 del 27 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 8.3.3. TINABURRI RAFFAELE – SQUALIFICA (GARA SEPINO – BAGNOLESE DEL 18.04.2010 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 12^ RITORNO)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 54 del 27 Gennaio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare
8.3.3. TINABURRI RAFFAELE – SQUALIFICA
(GARA SEPINO – BAGNOLESE DEL 18.04.2010 – CAMPIONATO 2^ CATEGORIA GIRONE B – 12^ RITORNO)
La Commissione Disciplinare,
acquisita la documentazione trasmessa dalla Procura Federale contenente l'esito delle indagini richieste a seguito della riunione tenuta il 7 settembre 2010, osserva quanto segue.
Il ricorrente sia nelle dichiarazioni rese a questa C.D. che in quelle rese alla Procura Federale ammette che a fine partita l'arbitro è stato accerchiato dai calciatori della Bagnolese per protestare per una rete non convalidata, circostanza questa confermata anche dalle indagini svolte dalla Procura Federale. Ha pure dichiarato che lui non ha assolutamente tenuto comportamento violento verso il direttore di gara, ma non ha escluso che nella calca qualcuno abbia potuto spintonare l'arbitro.
La valutazione dei fatti verificatisi al termine della gara giocata il 18 aprile 2010 tra il Sepino e la Bagnolese deve essere fatta partendo dal referto arbitrale e dal supplemento di rapporto a firma dello stesso direttore di gara, che "fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare" come recita l'art. 35, comma 1.1, del Codice di Giustizia Sportiva. Inoltre, questa C.D. può "utilizzare altresì ai fini di prova" gli atti di indagine della Procura Federale, come recita lo stesso art. 35, comma 1.1, ultimo periodo, del C.G.S.
La materialità dei fatti verificatisi è acclarata. E', anche, fuori discussione la circostanza che l'arbitro sia stato aggredito dal dirigente accompagnatore e dai calciatori della società Bagnolese, tra i quali certamente il ricorrente Tinaburri Raffaele.
Dalle indagini della Procura Federale emerge che il dirigente accompagnatore della squadra si è addirittura introdotto all'interno dello spogliatoio arbitrale al termine della gara e che i calciatori della Bagnolese, tra i quali il ricorrente, si trovavano in prossimità dello spogliatoio allorquando è stato richiesto l'intervento della forza pubblica. Le stesse dichiarazioni rese dal ricorrente in sede di escussione davanti alla Procura Federale riferiscono che il dirigente accompagnatore "manifestava il proprio dissenso con particolare veemenza all'interno dello spogliatoio" e che i Carabinieri "presidiavano i locali assegnati all'arbitro". Se si considera che il calciatore Tinaburri Raffele non solo è stato individuato dall'arbitro ma anche dai Carabinieri intervenuti in loco, risulta di tutta evidenza che il medesimo si trovava nei pressi dello spogliatoio dove l'arbitro aveva tentato di ripararsi. Se, pertanto, risulta acclarata la materialità dei fatti nel loro complesso di estrema gravità, altrettanto certezza non risulta documentalmente provata con riferimento alle conseguenze lesive della censurabile condotta ascritta al calciatore. Se si mettono a confronto il complesso della documentazione in atti (referto arbitrale e supplemento, dichiarazioni testimoniali, atti ufficiali dei Carabinieri ed attività della Procura Federale) emerge in modo inequivocabile che il calciatore Tinaburri ha posto in essere comportamento particolarmente violento verso il direttore di gara e che tale comportamento ha costituito almeno una concausa delle gravi lesioni refertate all'arbitro presso la struttura sanitaria di Termoli.
Tali presupposti comportano un giudizio di colpevolezza con la conseguenza della irrogabilità della sanzione sportiva. In ordine a tale ultimo profilo questa C.D. ritiene congrua una riduzione della sanzione inflitta dal G.S. al calciatore Tinaburri Raffaele.
P.Q.M.
delibera di accogliere parzialmente il ricorso con l'effetto di ridurre la squalifica del calciatore Tinaburri Raffaele a tutto il 31 dicembre 2011.
Nulla per la tassa già versata dal ricorrente cui deve essere restituita a cura della Segreteria del Comitato Regionale Molise.
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