COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 51 del 20 Gennaio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 7.2.1. A.S. VOLTURINO – AVVERSO DECISIONI G.S.T. C.U. N. 44: SQUALIFICA CALCIATORE (GARA VOLTURINO – SAN GIULIANO DEL SANNIO DEL 19.12.2010 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 14^ ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 51 del 20 Gennaio 2011
Decisione della Commissione Disciplinare
7.2.1. A.S. VOLTURINO – AVVERSO DECISIONI G.S.T. C.U. N. 44: SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA VOLTURINO – SAN GIULIANO DEL SANNIO DEL 19.12.2010 – CAMPIONATO 1^ CATEGORIA GIRONE B – 14^ ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
letto il ricorso e visti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue.
La ricorrente giustifica il comportamento del calciatore Casiello Omar con la tensione esistente a fine gara e lo rappresenta in modo completamente diverso da quello che si riscontra nel referto di gara, chiedendo l'annullamento della sanzione inflitta dal G.S. ritenuta sproporzionata per quello che si è verificato in campo e, in subordine, la riduzione della stessa.
La ricostruzione dei fatti riportata con chiarezza dall'arbitro nel referto di gara è da valutare come un unico comportamento irriguardoso concretizzatosi con una spinta, che lo stesso arbitro non indica violenta e né con effetti fisici. Ciò porta a poter ridurre di una giornata la sanzione inflitta dal G.S., riportando l'accaduto nel disposto dell'art. 19, comma 4, lett. a), del C.G.S. e tenendo conto del lieve contatto fisico tra il calciatore e l'arbitro avvenuto a fine gara.
P.Q.M.
delibera di ridurre la sanzione della squalifica del calciatore Casiello Omar a tre giornate.
Nulla per la tassa non versata.
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