COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 32 del 18 Novembre 2010 Decisione del Giudice Sportivo 8.2.3. Ricorso A.S.D. PESCHE – Avverso Esito Gara Per Irregolare Calciatore Fuoriquota (GARA CASALE RICCIA – PESCHE DEL 25.10.2010 – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “B” – 4^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 32 del 18 Novembre 2010
Decisione del Giudice Sportivo
8.2.3. Ricorso A.S.D. PESCHE – Avverso Esito Gara Per Irregolare Calciatore Fuoriquota
(GARA CASALE RICCIA – PESCHE DEL 25.10.2010 - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES GIRONE “B” – 4^ GIORNATA DEL GIRONE DI ANDATA)
Il Giudice Sportivo Territoriale,
letto il reclamo ritualmente proposto dalla società Pesche con il quale la medesima società chiede l’applicazione, ai danni della società Casale Riccia, della punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 – 3, per aver utilizzato nella gara in epigrafe quattro calciatori nati dopo il 1° gennaio 1991;
rilevato che la società Casale Riccia non ha fatto pervenire controdeduzioni in merito, ai sensi dell’art. 33, comma 7 CGS e nei termini di cui all’art. 38, comma 3 CGS.
considerato che il Regolamento del Campionato Regionale Juniores, per la corrente stagione sportiva, consente l’utilizzo di calciatori nati dal 1° gennaio 1992 in poi e, che comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età e di tre calciatori fuoriquota, nati dal 1° gennaio 1991 in poi (cfr. CU n. 19 del 24.09.2010);
considerato che la società Casale Riccia ha inizialmente utilizzato tre fuoriquota e cioè i calciatori, PISO Giuseppe (20.11.1991), REALE Aldo (10.09.1991) e RUSSO Angelo (13.08.1991); successivamente al 10’ del secondo tempo quest’ultimo veniva sostituito da MANCINI Michele (04.11.1991) contravvenendo al Regolamento sopra riportato;
tutto ciò premesso, visto l’art. 17 CGS
D E C I D E
di accogliere il reclamo così come proposto dalla società Pesche;
di comminare alla società Casale Riccia la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe con il punteggio di 0 -3. Nulla per la tassa non versata.
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