COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 11 Novembre 2010 Decisione della Commissione Disciplinare 9.2.2. A.S.D. POLISPORTIVA GAMBATESA – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 27 DEL 29 OTTOBRE 2010: SQUALIFICA CALCIATORE (GARA GAMBATESA – CAMPOBASSO CALCIO DEL 25.10.2010 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIRONE B – 4^ANDATA)
COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul
Comunicato Ufficiale N. 30 del 11 Novembre 2010
Decisione della Commissione Disciplinare
9.2.2. A.S.D. POLISPORTIVA GAMBATESA – AVVERSO PROVVEDIMENTI G.S.T. – C.U. N. 27 DEL 29 OTTOBRE 2010: SQUALIFICA CALCIATORE
(GARA GAMBATESA – CAMPOBASSO CALCIO DEL 25.10.2010 – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – GIRONE B - 4^ANDATA)
La Commissione Disciplinare,
preso atto che il ricorso pervenuto con raccomandata del 3 novembre 2010 riguardante la squalifica del calciatore Reale Alessio non risulta firmato;
tenuto conto che l'art. 33 del C.G.S. prevede la sottoscrizione del ricorso come condizione indispensabile per la validità rituale e sostanziale dello stesso e che la mancanza della sottoscrizione, in quanto elemento essenziale dell'atto-reclamo, lo rende giuridicamente inesistente,
DICHIARA
inesistente il ricorso avverso la squalifica del calciatore Reale Alessio.
Ordina addebitarsi la tassa reclamo sul conto della società.
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