COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 100 del 10 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE REALE ALESSIO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA GAMBATESA

COMITATO REGIONALE MOLISE – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crmoliselnd.come sul Comunicato Ufficiale N. 100 del 10 Maggio 2011 Decisione della Commissione Disciplinare 5.2.1. DEFERIMENTO A CARICO DEL CALCIATORE REALE ALESSIO E DELLA SOCIETÀ A.S.D. POLISPORTIVA GAMBATESA (VIOLAZIONE ARTT. 1, 3 E 5 C.G.S. PER IL PRIMO E ARTT. 4 E 5 C.G.S. PER LA SOCIETÀ) La Commissione Disciplinare, letti gli atti inviati in data 1 aprile 2011 dalla Procura Federale nei quali risulta il deferimento del calciatore Reale Alessio, per aver rivolto all'arbitro della gara Gambatesa - Campobasso del 25.10.2010 del Campionato Juniores espressioni lesive della sua onorabilità nonché ingiuriose e minacciose tramite internet sul profilo personale di facebook del stesso direttore di gara, e della società Polisportiva Gambatesa per responsabilità oggettiva per il comportamento del proprio tesserato, osserva quanto segue. La Procura Federale, presente con l'Avv. Raffaele Teodoro, il deferito Reale Alessio e la società Polisportiva Gambatesa, rappresentata in questa sede dal Presidente pro-tempore Conte Rosario, prima dell'inizio della trattazione, hanno depositato accordo ex art. 23 C.G.S. riportante le sanzioni concordate della squalifica per due giornate per il calciatore e della ammenda di euro 200,00 per la società. Questa C.D. ritenute congrue le sanzioni concordate DISPONE applicarsi al calciatore REALE Alessio la sanzione della squalifica per due giornate ed alla società A.S.D. Polisportiva GAMBATESA la sanzione della ammenda di euro 200,00. Dichiara chiuso il procedimento a carico dei deferiti.
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