F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 20 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 29 Aprile 2011 16) RICORSO DEL F.C. MATERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7134/1036PF10-11SP/BLP DEL 30.3.2011 – PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, COMMA 1, C.G.S., 85, LETT. C) PAR. IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F., ASCRITTA AI SUOI DIRIGENTI, SIGNORI PERNIOLA TOMMASO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’F.C. MATERA E VIRGINTINO VITO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA STESSA SOCIETÀ (Delibera CDN – Com. Uff. n. 76 dell’8.4.2011 17) RICORSO DEL SIG. VIRGINTINO VITO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C, PAR. IV, N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, E 8, COMMA 1 C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F. – NOTA N. 7134/1036P10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2011) 18) RICORSO DEL SIG. PERNIOLA TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C, PAR. IV, N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, E 8, COMMA 1 C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F. – NOTA N. 7134/1036P10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 20 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 29 Aprile 2011 16) RICORSO DEL F.C. MATERA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 3.000,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 7134/1036PF10-11SP/BLP DEL 30.3.2011 - PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 E 2 C.G.S., NELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 8, COMMA 1, C.G.S., 85, LETT. C) PAR. IV E V N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, C.G.S. E 90, COMMA 2, N.O.I.F., ASCRITTA AI SUOI DIRIGENTI, SIGNORI PERNIOLA TOMMASO, PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’F.C. MATERA E VIRGINTINO VITO, PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA STESSA SOCIETÀ (Delibera CDN – Com. Uff. n. 76 dell’8.4.2011 17) RICORSO DEL SIG. VIRGINTINO VITO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 1 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C, PAR. IV, N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, E 8, COMMA 1 C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F. – NOTA N. 7134/1036P10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2011) 18) RICORSO DEL SIG. PERNIOLA TOMMASO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 85, LETT. C, PAR. IV, N.O.I.F., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 3, E 8, COMMA 1 C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2, N.O.I.F. – NOTA N. 7134/1036P10-11/SP/BLP DEL 30.3.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2011) Con distinti ricorsi ritualmente proposti, la F.C. Matera S.r.l., il signor Perniola Tommaso ed il signor Virgintino Vito hanno impugnato la decisione (Com. Uff. 76/CDN dell’8.4.2011) con la quale la Commissione Disciplinare Nazionale ha irrogato le seguenti sanzioni: 1) inibizione di mesi 3 al Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro-tempore signor Tommaso Perniola; 2) inibizione di mesi 1 al Presidente del Collegio Sindacale signor Vito Virgintino; 3) 1 punto di penalizzazione in classifica generale alla F.C. Matera S.r.l. da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, nonché la sanzione di € 3.000,00 a seguito di deferimento del Procuratore Federale che ha contestato: a) al Perniola la violazione dell'art. 85, lett. c), paragrafo IV, N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e all'art. 90, comma 2, N.O.I.F., in quanto non aveva provveduto, entro il termine del 14.2.2011, al pagamento degli emolumenti dovuti a un proprio tesserato per la mensilità di dicembre 2010 (II trimestre), nonché la violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S., per avere sottoscritto e prodotto alla CO.VI.SO.C, in data 14.2.2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) al Virgintino, la violazione prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S., per avere sottoscritto e prodotto alla CO.VI.SO.C, in data 14.2.2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di dicembre 2010, nei termini stabiliti dalla normativa federale; c) alla F.C. Matera S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, commi 1-2. C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore ed al proprio Presidente del Collegio Sindacale. Con i motivi scritti i ricorrenti hanno eccepito la insussistenza delle violazioni loro ascritte e la conformità e veridicità della dichiarazione resa alla CO.VI.SO.C in data 14.2.2011. A supporto dei motivi hanno richiamato la conciliazione in sede sindacale ex art. 411, comma 3, C.p.c., concernente la posizione del calciatore Del Sorbo, stante la quietanza liberatoria da lui sottoscritta il 28.1.2011 poi ratificata in sede sindacale in pari data. Rilevando, altresì, che il pagamento corrisposto il 21.2.2011 al Del Sorbo non costituiva un adempimento relativo al contratto sottoscritto con i calciatore il 04/08/2010 ma al contrario era riferibile ad una liberalità del Presidente e della società per comporre intervenute incomprensioni con la società Cavese Calcio successive al suo trasferimento. Osservano, inoltre, i ricorrenti che non avrebbe avuto senso limitarsi al saldare quanto dovuto a tutti i tesserati con esclusione del Del Sorbo se non tenutosi ragionevolmente conto della intervenuta conciliazione in sede sindacale sovra richiamata e la cui legittimità e irritualità il giudice di prime cure ha ritenuto irrilevante siccome non omologata, ex art. 2113 C.C., dalla autorità giudiziaria. Per quanto eccepito e rilevato i ricorrenti hanno chiesto, in via principale, il proscioglimento da ogni incolpazione loro addebitata, ed in subordine la riduzione delle sanzioni al minimo edittale. Alla seduta del 20.4.2011, fissata davanti alla C.G.F. - Sezioni Unite – è comparso il difensore dei ricorrenti il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità. Osserva preliminarmente questa Corte che i distinti ricorsi, proposti separatamente contro la stessa decisione, debbono essere riuniti, attesa la loro connessione oggettiva. Il ricorso, attinente alla posizione del calciatore Del Sorbo Antonio Libero, è fondato e deve essere accolto. Osserva, infatti, questa Corte che la conciliazione in sede sindacale ex art. 411, comma 3, C.p.c., come si evince dal prodotto verbale redatto il 28.1.2011, è legittima, posto che l'accordo è stato raggiunto con l'effettiva assistenza del Del Sorbo da parte del rappresentante sindacale signor Gaudiano Eustachio, delegato CISL, al quale era stato conferito regolare delega e mandato ratificato e confermato con la sottoscrizione contestuale del relativo verbale. La conciliazione così intervenuta si sottrae, contrariamente a quanto osservato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, al regime di impugnabilità di cui all'art. 2113 C.C.. Né la sua validità appare subordinata alla sua omologa da parte dell'Autorità Giudiziaria fatto eccezione il caso che debba costituire titolo esecutivo, il che non è nel caso di specie. Tesi, d'altronde, condivisa dal rappresentante della Procura Federale che, esaminato il citato verbale di conciliazione prodotto davanti alla Commissione Disciplinare Nazionale, che ha richiesto il proscioglimento dei deferiti quanto al capo A) parte prima - contestato con l'atto di deferimento del Procuratore Federale. Prive di fondamento e, quindi, da rigettare sono le doglianze relative alla violazione, prevista e punita dall'art. 8, comma 1, C.G.S., per avere prodotto e sottoscritto in data 14.2.2011 una dichiarazione non veridica per la parte relativa all'avvenuto pagamento di tutti gli emolumenti dovuti ai propri tesserati per la mensilità di Dicembre 2010, nel termine del 14.2.2011 stabilito dalla normativa federale. Come correttamente osservato dalla Commissione Disciplinare Nazionale, con argomentazione che questa Corte condivide, la dichiarazione su citata, in dipendenza dei puntuali accertamenti svolti dalla società di Revisione Deloitte e Touche S.p.A., non è risultata veritiera con riferimento all'avvenuto pagamento, nel termine del 14.2.2011, di tutti gli emolumenti dovuti ai tesserati della F.C. Matera S.r.l. per la mensilità di Dicembre 2010. Per questi motivi la C.G.F., riuniti preliminarmente i reclami nn. 16, 17 e 18 come sopra proposti dal F.C. Matera S.r.l. di Matera, dal signor Virgintino Vito e dal signor Tommaso Perniola: - accoglie parzialmente il ricorso della società F.C. Matera S.r.l. riducendo la sanzione dell’ammenda a € 2.000,00. Conferma nel resto; - respinge i ricorsi proposti dai signori Virgintino Vito e Tommaso Perniola. Dispone restituirsi la tassa relativa al reclamo n. 13 e incamerasi quelle relative ai ricorsi 14 e 15
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