F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite – 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 20 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 29 Aprile 2011 19) RICORSO DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. VELTRONI GIORGIO; INIBIZIONE PER MESI 5 ALLA SIG.RA VELTRONI ILARIA; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7117/1014PF10- 11/SP/BLP DEL 30.3.2011, DEGLI ARTT. 85, LETTERA C, PAR. IV N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F., ARTT. 8, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – Sezioni Unite - 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 255/CGF del 20 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 259/CGF del 29 Aprile 2011 19) RICORSO DELL’U.S. ALESSANDRIA CALCIO 1912 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI: INIBIZIONE PER MESI 3 AL SIG. VELTRONI GIORGIO; INIBIZIONE PER MESI 5 ALLA SIG.RA VELTRONI ILARIA; PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA GENERALE, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA E AMMENDA DI € 3.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON NOTA N. 7117/1014PF10- 11/SP/BLP DEL 30.3.2011, DEGLI ARTT. 85, LETTERA C, PAR. IV N.O.I.F., IN RELAZIONE ALL’ART. 10, COMMA 3, C.G.S. E ALL’ART. 90, COMMA 2 N.O.I.F., ARTT. 8, COMMA 1 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 76/CDN dell’8.4.2011) L'Alessandria Calcio 1912 S.r.l., militante nel Campionato di Prima Divisione della Lega Pro, ha impugnato davanti a questa Corte la delibera con cui la Commissione Disciplinare Nazionale, a seguito di deferimento da parte della Procura Federale, ha ritenuto: a) Veltroni Giorgio e Veltroni Ilaria, rispettivamente Presidente e Direttore Generale di essa reclamante, colpevoli della violazione di cui all'art. 85, lett. c), paragrafo V N.O.I.F. correlato all'art. 10, comma 3. C.G.S., per avere, nella qualità, omesso di versare parte delle ritenute IRPEF relative agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010 nei termini stabiliti dalla normativa federale; b) la Veltroni Ilaria, inoltre, colpevole della violazione di cui all'art. 8,comma 1, C.G.S. per aver prodotto alla CO.VI.SO.C una falsa dichiarazione attestante l'avvenuto tempestivo versamento delle ritenute suddette; c) la stessa società quale responsabile diretta delle infrazioni addebitate ai suoi tesserati; infliggendo al Veltroni Giorgio ed alla Veltroni Ilaria la sanzione dell'inibizione, rispettivamente, per mesi 2 e per mesi 5, ed all'attuale ricorrente la penalizzazione di un punto nella classifica del campionato in corso nonchè l'ammenda di € 3.000,00 (Com. Uff. n. 76/CDN dell'8.4.2011). Ha dedotto, nei motivi a sostegno, la totale insussistenza degli illeciti contestati evidenziando come i deferiti, avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto ai propri dipendenti nel termine, 14.2.2011, prescritto dalle disposizioni federali, ed avendo, successivamente, in data 24.2.2011, versato le relative ritenute IRPEF, avevano agito nel pieno rispetto del D.Lgt. 241/97 che consente di ritardare l'assolvimento dell'obbligo tributario fino al giorno16 del mese successivo a quello in cui sono state saldate le spettanze. Con numerosi richiami a precedenti giurisprudenziali della Commissione Disciplinare Nazionale con cui si riconosceva alla normativa statale prevalenza rispetto ai precetti federali che si assumevano violati, ha chiesto l'annullamento della decisione gravata,anche perchè, a suo avviso, i comportamenti antiregolamentari ascritti agli incolpati erano conseguenti ad errore scusabile. Il reclamo non è fondato e va,pertanto,respinto. Ed invero, il sillogismo su cui si incentra la tesi difensiva è inesatto in una delle sue fondamentali premesse. Dalla documentazione in atti e, segnatamente,dalla nota 11.3.2011, inviata dalla CO.VI.SO.C alla Procura Federale e dall'allegato ''memorandum riepilogativo'', si evince inequivocabilmente non solo che in data 24.2.2011 la società versò soltanto una quota parte delle ritenute dovute, ma anche che, alla scadenza del 14.2.2011, non aveva adeguatamente provveduto al pagamento di tutti gli emolumenti in favore dei suoi dipendenti,essendo rimasta insolvente,parzialmente, nei confronti di tale Toti Stefano e totalmente nei confronti di certo Breglio Francesco. Quanto sopra impedisce di accedere alla prospettazione della reclamante e vale anche per confermare l'inattendibilità dell'attestazione, specificata in narrativa, sottoscritta dalla Veltroni Ilaria. La tassa va incamerata. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l. di Alessandria e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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