F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 M arzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 07 Luglio 2011 2) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DEPOSITATO DAL CALCIATORE DI STANI FILIPPO IN DATA 1.3.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 04/D del 27.7.2010)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 M arzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 07 Luglio 2011
2) RICORSO DELLA S.S. CAVESE 1919 S.R.L. AVVERSO LA REIEZIONE DEL PROPRIO RECLAMO, TENDENTE AD OTTENERE LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO DEPOSITATO DAL CALCIATORE DI STANI FILIPPO IN DATA 1.3.2010 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 04/D del 27.7.2010)
La S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha avanzato reclamo, innanzi alla Corte di Giustizia Federale, avverso la decisione della Commissione Tesseramenti (Com. Uff. n. 04/D del 27.7.2010) che aveva respinto il ricorso avanzato dalla stessa società, diretto ad ottenere la declaratoria di nullità del contratto stipulato in data 4.1.2010 con il calciatore Di Stani Filippo, depositato da quest’ultimo, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico in data 1.3.2010. I fatti di causa si possono sintetizzare, tenuto conto della loro cronologia, come segue. In data 4.1.2010 il calciatore Di Stani Filippo, già legato alla S.S. Cavese 1919 S.r.l., in forza di precedente contratto stipulato in data 29.7.2009 (non oggetto di contestazione), stipulava con la medesima società un nuovo contratto di prestazione sportiva, che, mantenendo ferma la scadenza del rapporto, stabiliva un compenso lordo superiore a quello precedentemente pattuito. In mancanza del deposito da parte della società presso la competente Lega, vi provvedeva il calciatore in data 1.3.2010. La S.S. Cavese 1919 S.r.l., avuta notizia del deposito del contratto in questione dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, presentava ricorso alla Commissione Tesseramenti affinchè venisse dichiarata la nullità del contratto stesso, sostenendone l’illegittimità sulla base della diversità di grafia nell'indicazione del luogo e della data rispetto al resto dell'atto e della mancanza, nel successivo contratto, di qualsiasi dicitura dalla quale evincere il carattere modificativo od integrativo del contratto rispetto a quello precedente. La Commissione Tesseramenti, nella riunione del 27.1.2010, rigettava il ricorso presentato dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l.,, non ritenendo meritevoli di apprezzamento le motivazioni dello stesso, in quanto il contratto impugnato, per la Commissione, risultava essere conforme alle previsioni contenute nell’ordinamento federale con riguardo alla validità degli atti stipulati dai tesserati, essendo redatto su modulo federale e sottoscritto dalle parti legittimate alla sua stipulazione. In particolare, si afferma nella sentenza impugnata che:
- la diversità di grafia nell'indicazione del luogo e della data rispetto al resto dell'atto non può costituire motivo di nullità;
- la società ricorrente non ha inteso disconoscere l’autenticità della sottoscrizione posta in calce al documento impugnato;
- l’ordinamento federale non vieta alle parti contraenti di rivedere nel corso del rapporto le previsioni contenute nell’originario accordo sia con riferimento alla parte normativa che economica dello stesso.
Avverso il pronunciamento della Commissione Tesseramenti la S.S. Cavese 1919 S.r.l. ha proposto reclamo innanzi alla Corte di Giustizia Federale, sostenendo, come dedotto in primo grado, la rilevabilità nel documento contrattuale di irregolarità tali da inficiare ex tunc la validità e/o efficacia dello stesso, in particolare l'indicazione del luogo e della data con grafia completamente diversa rispetto al resto dell'atto, nonchè una anomala ed illogica sovrapposizione dell'accordo de quo ad altro precedente. In sintesi, la società ricorrente fa discendere da una presunta diversità di grafia nell'indicazione della data rispetto al resto dell'atto, una incertezza in ordine alla stessa, con conseguenti ripercussioni sulla tempestività del deposito presso la Lega competente. Inoltre, sostiene la stessa società che l'anomala sovrapposizione del contratto in questione ad altro intercorrente tra le parti determinerebbe una illogicità ed incoerenza del contratto stesso. Da parte sua, il resistente nelle controdeduzioni chiede il rigetto del reclamo, contestando le argomentazioni di controparte in ordine alla supposta irregolarità del contratto ed illogicità ed incoerenza dello stesso. La Corte di Giustizia Federale, esaminati i documenti di causa e valutate le richieste delle parti, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento, dovendosi ritenere, perfettamente condivisibile la pronuncia della Commissione Tesseramenti. Infatti, da un lato la diversità di grafia in un documento non costituisce di per sé elemento di invalidità ben potendo un accordo essere steso o completato in parte da uno ed in parte dall’altro contraente o addirittura, con il loro consenso, da un terzo, dall’altro, va riaffermata l’assoluta mancanza di preclusione per le parti di avvalersi della propria autonomia contrattuale e di modificare i precedenti accordi in senso migliorativo o peggiorativo per i contraenti. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Cavese 1919 S.r.l. di Cava de’ Tirreni (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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