F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 M arzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 07 Luglio 2011 10) RICORSO DEL SIG. MARCO PICCIOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI – NOTA N. 4133/1025PF08-09/AM/SEGR DEL 28.12.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 208/CGF del 21 M arzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 001/CGF del 07 Luglio 2011
10) RICORSO DEL SIG. MARCO PICCIOLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELLA LICENZA PER MESI 2 E AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10, COMMA 1 E 12, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI – NOTA N. 4133/1025PF08-09/AM/SEGR DEL 28.12.2010 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 59/CDN del 22.2.2011)
A seguito del provvedimento di deferimento della Procura Federale nei confronti di Marco Piccioli, Agente di Calciatori, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione ai punti IV e VII del codice di condotta professionale degli agenti di calciatori, per avere indotto il calciatore Leon Dailly Jiulio Cesar a revocare il mandato conferito ad altro collega, l’agente Stefano Pace, la Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento, ha irrogato al signor Marco Piccioli la sospensione della licenza per mesi 2 e l’ammenda di € 5.000,00. Avverso tale decisione ha proposto ricorso il Piccioli denunciando la illegittimità della decisione impugnata con due motivi. Con il primo motivo deduce la violazione del diritto di difesa per il mancato interrogatorio del deferito nella fase della indagine istruttoria. Con il secondo motivo denuncia come illogica la motivazione e priva di fondamento giuridico in quanto l’incolpato ha sottoscritto il mandato con il Leon il 26.1.2009 quando il calciatore era libero da impegni con altri agenti, dal momento che lo stesso aveva revocato il mandato al precedente agente Stefano Pace il 15.1.2009. Osserva la Corte di Giustizia Federale che la dedotta violazione del diritto di difesa è priva di qualsiasi fondamento. Secondo quanto previsto dallo Statuto federale la Procura Federale esercita le funzioni inquirenti alla stregua di quanto stabilito dal codice di giustizia sportiva. A mente di tale codice la Procura Federale non è tenuta alla audizione dell’indagato, che resta una mera facoltà dell’organo inquirente. Peraltro la normativa federale, non prevede, neppure nelle riunioni degli organi collegiali la partecipazione necessaria dell’incolpato il quale, soltanto quando lo richiede, ha diritto di essere ascoltato. Nel merito il ricorso è destituito di fondamento. La Commissione Disciplinare Nazionale ha correttamente accertato la responsabilità del Piccioli in ordine ai fatti contestatigli con l’atto di deferimento. Anzitutto, come ha dichiarato lo stesso calciatore e il suo procuratore Stefano Pace, l’incolpato ha promosso più incontri con il Leon per indurlo a revocare l’incarico al Pace, promettendogli un miglioramento del contratto economico e nuove possibili destinazioni a livello professionale in Spagna o nel Qatar. Peraltro la circostanza invocata dal Piccioli di avere sottoscritto il mandato con il Leon il 26.1.2009 quando il calciatore aveva già revocato l’incarico al precedente agente Stefano Pace il 15.1.2009 non lo esime da responsabilità, ma anzi è fonte di violazione del codice di condotta professionale degli agenti di calciatori. Difatti secondo l’art. 16 comma 2 del Regolamento agenti, il calciatore può revocare l’incarico all’agente con un preavviso di 30 giorni da comunicarsi con lettera raccomandata a/r. Ciò comporta che poiché il preavviso incide in modo diretto sul potere di sciogliere unilateralmente il rapporto giuridico, apponendo al recesso un termine iniziale e sospensivo di efficacia, con la conseguenza che poiché il rapporto in atto non si estingue, ma al contrario, sopravvive e perdura finchè il termine finale non venga raggiunto, il rapporto cessa solo allo scadere del periodo di preavviso. Nella fattispecie dunque, per tutta la durata prevista del preavviso, il calciatore e l’agente non potevano stipulare un nuovo mandato. Il ricorso pertanto è infondato e come tale va rigettato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Marco Piccioli. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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