F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 3 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 13 Luglio 2011 2) RICORSO DELL’A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE IZZO PASQUALE SEGUITO GARA SAMBIASE/EBOLITANA DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 3 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 13 Luglio 2011
2) RICORSO DELL’A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE IZZO PASQUALE SEGUITO GARA SAMBIASE/EBOLITANA DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)
Il Giudice Sportivo presso presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Izzo Pasquale. Tale decisione veniva assunta perché durante l’incontro Sambiase/Ebolitana disputatasi il 23.1.2011, il signor Izzo, a gioco fermo, colpiva con uno schiaffo al volto un calciatore avversario. Avverso tale provvedimento la società A.S.C.D. Ebolitana 1925 ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 27.1.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 2.2.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.S.C.D. Ebolitana di Eboli (Salerno) dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 176/CGF del 3 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 004/CGF del 13 Luglio 2011 2) RICORSO DELL’A.S.C.D. EBOLITANA 1925 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE IZZO PASQUALE SEGUITO GARA SAMBIASE/EBOLITANA DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 104 del 26.1.2011)"