F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 13 Luglio 2011 1) RICORSO DELLA A.S.D. SANVITESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FRANCO CALCAGNI SEGUITO GARA UNION QUINTO/SANVITESE DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – com. uff. n. 109 del 2.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 13 Luglio 2011
1) RICORSO DELLA A.S.D. SANVITESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE FRANCO CALCAGNI SEGUITO GARA UNION QUINTO/SANVITESE DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – com. uff. n. 109 del 2.2.2011)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 gare effettive al calciatore Franco Calcagni. Tale decisione veniva assunta per aver, a gioco fermo, colpito con una manata al volto un calciatore avversario procurandogli una ferita al labbro inferiore durante l’incontro Union Quinto/Sanvitese del 30.1.2011. Avverso tale provvedimento l’A.S.D. Sanvitese ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 3.2.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, a ricorrente, con nota trasmessa il 9.2.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte, premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Sanvitese di San Vito al Tagliamento (Pordenone) dichiara estinto il procedimento e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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