F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 13 Luglio 2011 2) RICORSO DELLA A.S.D. SANVITESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2011 AL CALCIATORE MBOUP ASSANE SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA SANVITESE/CHIOGGIA DEL 29.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 2.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 13 Luglio 2011
2) RICORSO DELLA A.S.D. SANVITESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2011 AL CALCIATORE MBOUP ASSANE SEGUITO CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA SANVITESE/CHIOGGIA DEL 29.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 60 del 2.2.2011)
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 60 del 2.2.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica fino al 31.3.2011 al calciatore Mboup Assane. Tale decisione veniva assunta” per aver colpito con una testata un avversario, dopo la notifica del provvedimento disciplinare colpiva lo stesso calciatore con un pugno al volto provocandogli un taglio di circa tre centimetri all’arcata sopraciliare, con abbondante fuoriuscita di sangue, tanto che si riteneva necessario l’immediato ricovero in ospedale. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 19, comma 4 lett. c) C.G.S. nonché tenuto conto della sospensione del Campionato per il Torneo di Viareggio”. Avverso tale provvedimento l’A.S.D. Sanvitese ha interposto rituale e tempestivo reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 9.2.2011 chiedendo una riduzione della squalifica a tre giornate effettive di gara. La difesa incentrava la propria tesi sulla pesante provocazione che Mboup avrebbe subito sia da parte dell’antagonista, diretto avversario, che da parte della panchina del Chioggia Sottomarina che lo avrebbero apostrofato con frasi ed insulti dal contenuto razzista. In risposta a tale spregevole comportamento il calciatore Mboup avrebbe reagito con i gravi gesti di violenza che gli vengono addebitati e che sono, per inciso, riconosciuti come effettivamente accaduti da parte della ricorrente società. Tanto premesso la Corte osserva come il reclamo non meriti accoglimento. Secondo indiscusso e consolidato principio di ogni ordinamento sportivo, nei procedimenti disciplinari, il rapporto dell’arbitro costituisce prova assolutamente privilegiata, contestabile soltanto per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza. Nel caso di specie la refertazione posta a fondamento della sanzione non propone alcun vizio presentandosi coerente e dettagliata, conseguentemente il motivo di ricorso appare del tutto privo di fondamento. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Sanvitese di San Vito al Tagliamento (Pordenone) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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