F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 13 Luglio 2011 3) RICORSO DELLA POLISPORTIVA ARZACHENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE HASA AXHI SEGUITO GARA ARZACHENA/APRILIA DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 182/CGF del 18 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 005/CGF del 13 Luglio 2011
3) RICORSO DELLA POLISPORTIVA ARZACHENA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE HASA AXHI SEGUITO GARA ARZACHENA/APRILIA DEL 30.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011)
La Polisportiva Arzachena proponeva ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 gare inflitta al calciatore Hasa Axhi seguito della gara Arzachena/Aprilia del 30.1.2011 per avere, a gioco in svolgimento, ma nello stesso tempo con il pallore lontano dall’azione, colpito con una manata al volto un calciatore avversario (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 109 del 2.2.2011). Dalle risultanze dell’istruttoria camerale, nonché dalla memoria prodotta dalla ricorrente, non emergono elementi sufficienti a riformare la decisione del Giudice di prime cure. Pertanto questa Corte ritenendo provate le violazioni normative in merito ai fatti contestati e condivise le motivazioni a sostegno del provvedimento impugnato. Non può che disattendere la tesi propugnata dalla difesa della compagine sarda e il reclamo va, quindi respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Polisportiva Arzachena di Arzachena (Olbia Tempio) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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