F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 13 Luglio 2011 1) RICORSO DELL’U.S.D. RECANATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RECANATESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 13 Luglio 2011 1) RICORSO DELL’U.S.D. RECANATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RECANATESE/OLYMPIA AGNONESE DEL 23.1.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011) Con atto, spedito in data 18.2.2011, la società U.S.D. Recanatese preannunciava la proposizione di ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 119 del 16.2.2011 del predetto Comitato Interregionale) con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Polisportiva Olympia Agnonese, era stato dichiarato che la mancata presentazione della squadra della Olympia Agnonese in occasione dell’incontro di calcio Recanatese/Olympia Agnonese del 23.1.2011 era stata determinata da causa di forza maggiore. A seguito della trasmissione (per raccomandata in data 3.3.2011 nonché a mezzo di posta elettronica in data 10.3.2011) da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società U.S.D. Recanatese faceva pervenire, in data 18.3.2011, atto di reclamo. Resiste, con articolata memoria, la Società Polisportiva Olympia Agnonese. In via preliminare, questa Corte rileva come il reclamo, proposto dalla società U.S.D. Recanatese, debba essere dichiarato tempestivo. Ed invero, l’art. 37.1.a. C.G.S., nella sua parte finale, prevede che “Nel caso di richiesta di documenti ufficiali, l’appellante deve inviare i motivi di reclamo entro il settimo giorno successivo a quello in cui ha ricevuto copia degli stessi”. Nel caso che ci occupa, risulta dagli atti del procedimento che la società, odierna reclamante, ha ricevuto, a mezzo posta elettronica, copia dei documenti ufficiali in data 10.3.2011; la stessa avrebbe dovuto, alla luce del disposto di cui all’art. 37.1.a. C.G.S., fare pervenire i motivi di reclamo entro e non oltre il 17.3.2011 mentre gli stessi sono pervenuti presso la segreteria di questa Corte, a mezzo fax, solo in data 18.3.2011. Purtuttavia, è noto che, limitatamente all’anno 2011, la giornata del 17.3.2011 è stata dichiarata festiva, ad ogni effetto di legge, (cfr. decreto legge 22 febbraio 2011, n. 5 in G.U. 23 febbraio 2011, n. 44) al fine di celebrare la festività del 150° anniversario dell’Unità d’Italia; trova, pertanto, applicazione, nel caso di specie, la disposizione di cui all’art. 38.5, ultima parte, del C.G.S. a tenore della quale il termine che scade in un giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. Alla luce di quanto sopra, il reclamo, proposto dalla società U.S.D. Recanatese, deve considerarsi tempestivo. E’, dunque, possibile passare all’esame del merito del predetto reclamo. Al proposito, questa Corte ritiene che lo stesso non meriti di essere accolto. L’art. 55 N.O.I.F. (rubricato: “Mancata partecipazione alla gara per motivi di forza maggiore”) così recita: “1. Le squadre che non si presentano in campo nel termine di cui all'art. 54, comma 2, sono considerate rinunciatarie alla gara con le conseguenze previste dall'art. 53, salvo che non dimostrino la sussistenza di una causa di forza maggiore. 2. La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo in prima istanza e alla Commissione Disciplinare in seconda e ultima istanza.”. Al proposito, si osserva che, secondo la giurisprudenza, la mancata o ritardata presentazione di una squadra sul campo, ove sia programmato un incontro sportivo, può dipendere da colpa della squadra stessa, necessariamente sanzionabile, o da eventi esterni che abbiano impedito tale regolare presentazione. Infatti, se l’evento esterno risulta imprevedibile, cogente ed insuperabile con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva, esso assurge a causa di forza maggiore, idonea, ai sensi dell’art. 55 citato, ad esimere la società stessa da ogni responsabilità e a tenerla indenne da ogni sanzione. Il giudizio sulla effettiva pregnanza dell’impedimento esterno – cioè sulla sussistenza della causa esimente di forza maggiore – è quindi in prevalenza un giudizio fattuale, da formulare alla stregua di massime di esperienza e di valutazioni tecniche. Orbene, nel caso di specie, questa Corte ritiene di dovere confermare la decisione, adottata dal Giudice Sportivo, atteso che la mancata presentazione della squadra della Olympia Agnonese sul campo della Recanatese in data 23.1.2011 deve ritenersi ascrivibile ad una serie di eventi (e non al solo episodio del guasto meccanico del pulmann, come affermato dalla Società reclamante), tutti peraltro documentati, riconducibili, direttamente o indirettamente, alle straordinarie condizioni atmosferiche esistenti in quella data nella località di Agnone e che non possono che essere qualificati alla stregua di eventi imprevedibili, cogenti ed insuperabili con la prudenza e accortezza normalmente esigibili da una società sportiva. A questo proposito, deve osservarsi che la sussistenza, nel caso di specie, della causa esimente della forza maggiore risulta confermata dal contenuto della documentazione, prodotta dalla Società Polisportiva Olympia Agnonese; in particolare, merita di essere segnalata, per la sua rilevanza, l’attestazione rilasciata dalla Polizia di Stato – Distaccamento Polizia Stradale di Agnone del 22.1.2011 circa “l’impercorribilità e l’intransitabilità della rete viaria dell’Alto Molise a causa delle abbondanti precipitazioni nevose attualmente in atto che hanno ricoperto il manto stradale con oltre cinquanta centimetri di neve”. Un’attestazione, quest’ultima, che, peraltro, esclude, in radice, che la squadra della Olympia Agnonese potesse, al fine di raggiungere Recanati, fare ricorso al mezzo ferroviario (circostanza particolarmente valorizzata dalla Società, odierna reclamante) atteso che, per farlo, avrebbe dovuto recarsi, sempre utilizzando la rete viaria, o a Vasto o a Termoli, distanti da Agnone, rispettivamente 75 e 105 Km. Per questi motivi la C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Recanatese di Recanati (Macerata) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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