F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 13 Luglio 2011 2) RICORSO DELL’U.S.D. NOTO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E DIFFIDA ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA AL CALC. SAVANAROLA GIUSEPPE PER 3 GARE EFFETTIVE, INFLITTE SEGUITO GARA SPORTCLUB MARSALA/NOTO DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 216/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 006/CGF del 13 Luglio 2011
2) RICORSO DELL’U.S.D. NOTO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:
DELL’AMMENDA DI € 2.000,00 E DIFFIDA ALLA RECLAMANTE; SQUALIFICA AL CALC. SAVANAROLA GIUSEPPE PER 3 GARE EFFETTIVE, INFLITTE SEGUITO GARA SPORTCLUB MARSALA/NOTO DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 123 del 2.3.2011)
Con atto del 14.3.2011 la società U.S.D. Noto Calcio interponeva rituale e tempestivo gravame avverso la decisione di cui in epigrafe con la quale il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale irrogava le seguenti sanzioni disciplinari:
a) squalifica per 3 gare effettive al calciatore Savanarola Giuseppe "per avere. a gioco fermo ed in reazione ad un fallo subito, colpito con una gomitata al volto un calciatore avversario".
b) Ammenda di € 2.000,00 con diffida alla società “per avere propri sostenitori, in campo avverso, per l’intera durata della gara, rivolto cori offensivi ed espressioni gravemente irriguardose all’indirizzo della terna arbitrale. Per avere inoltre gli stessi introdotto e fatto esplodere n. 4 fumogeni all’interno del proprio settore…..” La società Noto con diffuse difese scritte, contestava le sanzioni irrogate; in particolare per quanto attiene alla posizione del Savanarola rilevava come il calciatore per l'intera durata della gara è stato oggetto di continui falli e reazioni scomposte da parte degli avversari, non sanzionati, ed in più di un occasione tollerati dalla direzione di gara. Inoltre offriva una diversa ricostruzione in fatto della dinamica dello scontro, evidenziando che la condotta del proprio tesserato non fosse qualificabile come violenta e gratuita ma riconducibile a mera vis agonistica. Infatti, durante l'ultimo minuto di recupero, il calciatore Savanarola veniva atterrato da parte di un avversario. Al momento di rialzarsi lo stesso, allargava il braccio sinistro per spostare l'avversario, che si trovava sopra il Savanarola. Per quanto attiene al secondo motivo del reclamo, <>, la società ricorrente eccepisce l’assoluta estraneità ai fatti contestati in quanto la dirigenza, posizionata nella tribuna centrale, era materialmente impossibilitata ad intervenire per sedare/redarguire i cori profferiti dai propri sostenitori in quanto gli stessi erano stati allocati in un settore ben isolato e distante dello stadio. Inoltre, per quanto attiene al lancio dei fumogeni, eccepisce che prima dell’inizio dell’incontro, la tifoseria fosse stata sottoposta a perquisizione da parte delle forze di polizia e, pertanto, se nessun sequestro vi è stato ciò significherebbe che nessuna pericolosità è stata ravvisata dagli organi preposti. Concludeva per l’annullamento delle sanzioni ed in via subordinata, per una loro riduzione. Tanto premesso, la Corte osserva come il reclamo non meriti accoglimento. L’esame della documentazione ufficiale, la quale, giova ricordare, fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, evidenzia come la condotta contestata al calciatore Savanarola sia frutto di volontarietà in quanto lo stesso, a gioco fermo, colpiva l’avversario con una gomitata violenta costringendo il suo antagonista a ricorrere alle cure dei sanitari. Pertanto sul punto le doglianze vanno disattese in quanto non in grado di scalfire l’ufficialità del referto arbitrale. La medesima argomentazione vale per la sanzione inflitta alla persona giuridica; anche in tale caso la refertazione risulta precisa e puntuale riportando durata, provenienza e tenore degli insulti profferiti dai sostenitori del Noto. Per tale ragione non si ravvisano motivi per discostarsi dal provvedimento impugnato che deve, consequenzialmente, essere confermato anche in questa sede. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S.D. Noto Calcio di Noto (Siracusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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