F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 13 Luglio 2011 1) RICORSO DEL TORINO F.C. S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 7.000,00 E DI € 5.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/ATALANTA DEL 2.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. N. 75 del 3.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 249/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 008/CGF del 13 Luglio 2011
1) RICORSO DEL TORINO F.C. S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI DELLE AMMENDE DI € 7.000,00 E DI € 5.000,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA TORINO/ATALANTA DEL 2.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. N. 75 del 3.3.2011)
All’esito dell’esame degli atti relativi all’incontro Torino/Atalanta, disputato in data 2.3.2011 e valevole per il Campionato di Serie “B”, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B infliggeva alla società Torino F.C. S.p.A. l’ammenda di € 7.000,00 “per avere i suoi sostenitori turbato l’iniziale minuto di raccoglimento con grida oltraggiose all’indirizzo dell’Arma dei Carabinieri”, nonché l’ammenda di € 5.000,00 “per aver i suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco due petardi e, nel proprio settore, esploso petardi ed acceso alcuni bengala”, ammenda questa la cui entità è stata attenuta ex art. 14, comma 5, in relazione all’art. 13, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, “per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza”. Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la Torino F.C. S.p.A., la quale lamenta l’eccessiva entità delle sanzioni inflitte, rilevando come entrambe le ammende siano state erogate per comportamenti dei propri sostenitori, con la conseguente possibilità di adottare un’unica sanzione di minore entità rispetto al cumulo di quelle comminate. La società rileva, altresì, come la stessa si sia dissociata dal coro oltraggioso dei propri sostenitori contro l’Arma dei Carabinieri, nonché evidenzia la discordanza tra il referto del quarto ufficiale e la relazione del collaboratore della Procura Federale in merito alle circostanze di tempo e di luogo relative ai petardi esplosi, precisando che gli stessi siano esplosi esclusivamente nel settore dei sostenitori del Torino. Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 15.4.2011, per la Torino F.C. S.p.A. è presente il Segretario della società, Avv. Longo, si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso. La Corte, esaminati gli atti, in primo luogo, rileva che il Giudice Sportivo ha correttamente comminato due ammende distinte, in quanto i comportamenti sanzionati e, quindi, gli illeciti posti in essere dai sostenitori della società hanno natura diversa e, conseguentemente, devono essere oggetto di sanzioni differenti. Nel merito, la Corte ritiene che il comportamento dei sostenitori che hanno intonato il coro oltraggioso nei confronti dell’Arma dei Carabinieri debba essere sanzionato, indipendentemente dal fatto che la Società si sia dissociata da tale condotta e precisa che le ammende inflitte alla Torino F.C. S.p.A. dal Giudice Sportivo, sia in relazione alla predetta fattispecie, sia in merito all’utilizzo ed esplosione di petardi e bengala, siano congrue. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Torino F.C. di Torino. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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