F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 28 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 13 Luglio 2011 1. RICORSO DELLA U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL SIG. VAGAGGINI RENATO SEGUITO GARA PIANESE/SPOLETO DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 28 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 13 Luglio 2011
1. RICORSO DELLA U.S. PIANESE A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL SIG. VAGAGGINI RENATO SEGUITO GARA PIANESE/SPOLETO DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011)
Con atto, spedito in data 8.4.2011, la società U.S. Pianese A.S.D. preannunciava ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011 del predetto Comitato Interregionale) con la quale era stata irrogata all’allenatore in seconda della società ricorrente, Vagaggini Renato, la squalifica per 5 gare effettive. A seguito della trasmissione, a mezzo fax in data 11.4.2011, da parte della Segreteria di questa Corte, degli atti ufficiali della gara in riferimento alla quale era stata adottata la predetta decisione, la società U.S. Pianese A.S.D. faceva pervenire, in data 15.4.2011, atto di reclamo. Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente infondato. Nei motivi di ricorso, la società ricorrente non fornisce elementi (se non una propria e, come tale soggettiva, versione) tali da modificare la ricostruzione dei fatti, concordemente riportati nel referto dell'Arbitro e nel rapporto dell’Assistente, che, come noto, costituiscono prova privilegiata circa il comportamento tenuto dai tesserati durante lo svolgimento delle gare (art. 35.1.1. C.G.S.), e, quindi, riguardo al comportamento particolarmente violento - in considerazione della parte del corpo (la testa) attinta dal pugno - tenuto dall’allenatore in seconda, Vagaggini Renato, nei confronti di un calciatore avversario (Falzone Aris). Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla U.S. Pianese A.S.D. di Piancastagnaio (Siena). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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