F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 28 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 13 Luglio 2011 2. RICORSO DEL TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DELLA MAGGIORA LUCA SEGUITO GARA TRENTO CALCIO 1921/LEGNANO SALUS 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 260/CGF del 28 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 009/CGF del 13 Luglio 2011
2. RICORSO DEL TRENTO CALCIO 1921 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DELLA MAGGIORA LUCA SEGUITO GARA TRENTO CALCIO 1921/LEGNANO SALUS 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 142 del 6.4.2011)
Con tempestivo atto, la società Trento Calcio impugnava la sanzione epigrafata. La motivazione della condanna impugnata spiega che il Della Maggiora era stato “espulso per aver colpito con una manata al volto un calciatore avversario cagionandogli un vistoso ematoma all’occhio e determinandone la sostituzione” ed inoltre che “al termine della gara” egli “posizionandosi nel tunnel che da terreno di gioco conduce agli spogliatoi, provocava verbalmente i calciatori avversari in tal modo originando una rissa tra i calciatori di entrambe le squadre” e che “nella circostanza aggrediva con spintoni, pugni, calci e mani al collo alcuni calciatori avversari”, per cui “soltanto l’intervento della Forza Pubblica ristabiliva la calma”. Ambedue le predette circostanze risultano pienamente conformi a quanto descritto nel rapporto arbitrale e in quello steso dall’assistente. Per cui, attesa anche la efficacia privilegiata che sul terreno probatorio l’art. 35 C.G.S. attribuisce in materia agli atti degli ufficiali di gara, non vi è alcuna possibilità per una ipotetica diversa ricostruzione dei fatti. Quanto da ultimo ricordato vale soprattutto per respingere il tentativo di qualificare come involontaria la condotta aggressiva adottata nel corso di una fase del gioco dal calciatore trentino nei confronti del suo avversario. Ciò premesso, non può prescindersi da una valutazione gravemente negativa del comportamento complessivamente tenuto dal Della Maggiora, che avrebbe forse meritato una più severa sanzione, tenuto conto altresì della circostanza che egli, nonostante la sua espulsione dal terreno di gioco, aveva continuato a trattenersi indebitamente nel tunnel che conduce agli spogliatoi e da lì a provocare e aggredire al termine della gara gli avversari, provocando, o comunque contribuendo a provocare, la rissa che ne è derivata. Non si ravvisa, pertanto, alcuna ragione per accogliere il ricors. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Trento Calcio 1921 S.r.l. di Trento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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