F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011 2) RECLAMO DEL VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/ISOLA LIRI DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011
2) RECLAMO DEL VIGOR LAMEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/ISOLA LIRI DEL 3.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011)
La ricorrente propone reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 145/DIV del 5.4.2011, seguito gara Vigor Lamezia/Isola Liri del 3.4.2011, contenente la sanzione dell’ammenda di € 8.000,00 inflitta al Vigor Lamezia perché un isolato sostenitore lanciava una pietra di medie dimensioni verso un assistente arbitrale colpendolo alla spalla, senza conseguenze. La ricorrente contesta quanto riportato nel Referto dell’assistente arbitrale e rileva l’ammenda inflitta ingiusta e spropositata, descrivendo un clima del tutto pacifico sia da parte dei giocatori sia da parte delle tifoserie di entrambi le squadre. Chiede pertanto l’annullamento della sanzione irrogata e, in subordine, una congrua riduzione della stessa, volendo anche prendere in considerazioni fatti analoghi e con conseguenze più gravi, penalizzati dal Giudice Sportivo con sanzioni minori. La Corte, udita la parte, pur considerando prova privilegiata i referti dell’arbitro e dei suoi assistenti, rileva comunque eccessiva la sanzione afflitta al Vigor Lamezia Calcio dal Giudice Sportivo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Vigor Lamezia S.r.l. di Lamezia Terme (Cosenza) riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 6.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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