F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011 3) RECLAMO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/CAVESE DEL 10.4.2011 (Delibera el Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011
3) RECLAMO DEL F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 5.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA ESPERIA VIAREGGIO/CAVESE DEL 10.4.2011 (Delibera el Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011, a seguito della gara Esperia Viareggio/Cavese del 10.4.2011, ha inflitto all’Esperia Viareggio S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 5.000,00 “perché propri sostenitori, durante la gara, rivolgevano all’arbitro reiterate espressioni offensive intonando cori inneggianti alla discriminazione territoriale”. La società sanzionata ha proposto reclamo volto ad ottenere la riduzione della sanzione irrogata. Ha dedotto i seguenti motivi: eccessività della sanzione irrogata. Sproporzione della sanzione rispetto ad altri provvedimenti disciplinari. In primo luogo, ha sostenuto come non sia chiaro se le offese possano essere effettivamente ricondotte alla tifoseria di casa. In ogni caso, le ingiurie sarebbero state pronunciate solo da alcuni sostenitori, in modo del tutto episodico e non reiterato, sicché il fatto sarebbe particolarmente tenue e avrebbe dovuto imporre una adeguata modulazione del quantum. L’eccessività della sanzione sarebbe confermata da un confronto con le sanzioni irrogate nei confronti di altre Società della medesima categoria nelle giornate immediatamente precedenti. La Corte rileva che l’ammenda è stata inflitta in ragione di una condotta caratterizzata da reiterate espressioni offensive nei confronti dell’arbitro e qualificata dal fatto che queste ultime si sono tradotte in cori inneggianti alla discriminazione territoriale. Dal rapporto dell’arbitro emerge che “durante la gara i tifosi del Viareggio, riconoscibili dai cori e da striscioni, intonavano al mio indirizzo per due volte la frase ‘albanese di merda’ ed un’altra volta ‘barese di merda’, mentre all’indirizzo della terna urlavano ‘buffoni’” Dal rapporto del Commissario di campo emerge che “Al 44° pt alcuni sostenitori locali, lato tribuna coperta, rivolgevano per 3-4 volte all’indirizzo del … la frase ‘barese pezzo di merda’”. Dalla relazione del collaboratore della Procura Federale, emerge ancora che “Poco prima della fine del primo tempo … per breve tempo è stato intonato il seguente coro ‘barese pezzo di merda’, verosimilmente indirizzato all’arbitro De Benedictis di origine barese”. Il reclamo va accolto in relazione alla dedotta sproporzione della sanzione. La Corte rileva in primo luogo come sia dubbio che le espressioni offensive possano definirsi inneggianti alla discriminazione territoriale, in quanto è verosimile ritenere che, essendo rivolte al direttore di gara, abbiano fatto riferimento al suo territorio di origine indipendentemente da quale fosse lo stesso. In altri termini, per escludere o quantomeno porre in dubbio la finalità discriminatoria dei cori, è ragionevole ritenere che, se l’arbitro avesse avuto una diversa origine, le espressioni ingiuriose sarebbero state indirizzate verso questo ulteriore territorio. Tale circostanza se, ovviamente, non elide la gravità della condotta, che si è tradotta in espressioni palesemente offensive dell’arbitro, consente però di apprezzare una minore intensità della detta gravità. Inoltre, occorre considerare che le espressioni in discorso hanno avuto luogo per un periodo ben circoscritto ed esiguo della gara, tanto che, nel rapporto del Commissario di campo, è indicato addirittura con esattezza il minuto (44° pt), così come nella relazione del collaboratore della Procura Federale è indicato “poco prima della fine del primo tempo … per breve tempo”. Sulla base di tali considerazioni, la Corte ritiene equa l’irrogazione alla Esperia Viareggio S.r.l. di una sanzione minore rispetto a quella irrogata dal Giudice Sportivo, che quantifica in € 2.000,00. Pertanto, il reclamo va accolto in parte e, per l’effetto, la sanzione dell’ammenda deve essere ridotta ad € 2.000,00, con restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricoRso come sopra proposto dal F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio (Lucca) riduce la sanzione dell’ammenda inflitta alla reclamante a € 2.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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