F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011 4) RECLAMO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI: SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PACCIARDI GABRIELE;AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA BENEVENTO/BARLETTA DEL 10.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011
4) RECLAMO DEL BENEVENTO CALCIO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI:
SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PACCIARDI GABRIELE;AMMENDA DI € 2.000,00 ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO GARA BENEVENTO/BARLETTA DEL 10.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011)
La ricorrente propone reclamo avverso le decisioni del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011, seguito gara Benevento/Barletta del 10.4.2011, consistente nelle sanzioni della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Pacciardi Gabriele, per comportamento offensivo verso l’arbitro; alla notifica del provvedimento di espulsione, reiterava frasi offensive nei confronti dell’arbitro e nell’ammenda di € 2.000,00 alla società Benevento Calcio S.p.A., perché propri sostenitori introducevano e accendevano nel proprio settore alcuni fumogeni di facevano esplodere due petardi, nonché per lancio nel recinto di gioco di una bottiglia d’acqua semipiena senza conseguenze; gli stessi, durante la gara, intonavano cori offensivi verso l’istituzione calcistica. La ricorrente espone una ricostruzione dei fatti del tutto diversa da quella riportata nel referto arbitrale. In particolare, ritiene le frasi proferite dal Pacciardi “indelicate”, “sconvenienti” o “scortesi” e non ingiuriose e soprattutto non rivolte all’arbitro bensì all’allenatore della sua squadra Benevento Calcio, per quanto riguarda invece il comportamento dei propri tifosi, ritiene quest’ultima del tutto non responsabile, avendo la stessa preventivamente adottato tutte le misure necessarie di prevenzione e collaborazione. Chiede pertanto, in via principale, l’annullamento della delibera del Giudice Sportivo e, in via subordinata, una riduzione della sanzione, anche in riferimento a precedenti casi analoghi. La Corte, udita la parte, rileva che la ricostruzione degli eventi riportata nel referto arbitrale, la quale ha valore di prova privilegiata come più volte dichiarato da codesta Corte di Giustizia, giustifica la sanzione irrogata. Per questi motivi la C.G.F. separato preliminarmente il ricorso come sopra proposto dal Benevento Calcio S.p.A. di Benevento in due distinti appelli: - respinge il ricorso avverso la sanzione della squalifica per 3 gare effettive inflitta al calciatore Pacciardi Gabriele; - respinge il ricorso avverso l’ammenda di € 2.000,00 alla reclamante. Dispone addebitarsi le tasse reclamo.
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