F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011 6) RECLAMO DELL’U.S. FOGGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/PISA DEL 10.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 261/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 010/CGF del 13 Luglio 2011 6) RECLAMO DELL’U.S. FOGGIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 3.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA FOGGIA/PISA DEL 10.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 150/DIV del 12.4.2011) Con preannuncio di reclamo del 13.4.2011, la società U.S. Foggia S.p.A. di Foggia, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 20.4.2011. Istruito il ricorso, la discussione e la decisione sono avvenute nell’odierna seduta, nella quale aveva chiesto di essere ascoltato l’Amministratore Unico della società, signor Sergio Leoni che, con successiva nota fax del 29 aprile, vi ha rinunciato . L’episodio in contestazione attiene al comportamento tenuto dal dirigente della società, sig. Pasquale Casillo il quale, secondo quanto risulta dai referti del Commissario di Campo e del rappresentante della Procura Federale, prima della gara, nonché nell’intervallo e, poi, anche al termine, stazionando negli spogliatoi, si era rivolto ai due dirigenti federali profferendo nei loro confronti frasi irriguardose e minacciose. A seguito dei referti che precedono, il Giudice Sportivo ha comminato alla società l’ammenda di € 3.000,00, con la motivazione “perché persona riconducibile alla società indebitamente presente negli spogliatoi rivolgeva prima dell’inizio della gara ed al termine della stessa reiterate frasi irriguardose e minacciose verso gli addetti federali”. Nella memoria della Società si conferma che il signor Casillo è persona tesserata dell’U.S. Foggia ma si contesta che le frasi pronunciate dallo stesso abbiano potuto avere significato irriguardoso o ingiuriose, lamentando poi che il Giudice Sportivo avrebbe dovuto comminare allo stesso - e non alla società reclamante - una sanzione, in ogni caso inferiore,. Si chiede l’annullamento dell’ammenda o, in via subordinata, l’annullamento della sanzione e la trasmissione degli atti al Giudice di prime cure per l’eventuale adozione di provvedimenti nei confronti del responsabile. La Corte esaminati gli atti e, in particolare, il referto del Commissario di Campo, rileva che, allo stato degli atti e della memoria della società, non può dubitarsi dell’effettiva pronuncia delle frasi addebitate al signor Casillo il cui contenuto, in difformità da quanto dedotto dalla società, è palesemente irriguardoso nei confronti degli stessi dirigenti federali e degli organi della Federcalcio, nonché inequivocabilmente minaccioso per l’esercizio legittimo delle loro funzioni. Non può pertanto dubitarsi, in primo luogo, che quanto reiteratamente pronunciato dal signor Casillo durante tutto l’arco temporale della gara - e anche immediatamente dopo di essa – abbia tutto il disvalore colto dal Giudice di prime cure. Addebitare, infatti, a rappresentanti della Federazione presenti ad una gara, la responsabilità che la società sia stata sanzionata per fatti che i competenti organi hanno accertato e valutato come effettivamente accaduti e comminato la sanzione ritenuta congrua, è operazione inammissibile sul piano logico-giuridico ed eticamente fuorviata. La minaccia conseguente appare, poi, sintomatica di un atteggiamento di rifiuto delle regole che non è accettabile, con maggior forza se espressa da un soggetto che, per qualifica ed esperienza, dovrebbe avere diverso contegno e assolvere a più alta funzione. Quanto alla pretesa della reclamante di essere mandata esente da responsabilità e punire, eventualmente, solo l’autore della condotta riprovevole, deve affermarsi che non può esservi condivisione da parte del Collegio. Infatti, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. “Le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 1, comma 5” e che l’ammenda, ai sensi del successivo art. 19, comma 1, sia sanzione che possa essere comminata per fatti commessi in violazione delle norme federali (art.1, comma 6 del C.G.S.). Ne consegue che, accertato il comportamento irriguardoso e minaccioso riferibile a dirigente della reclamante, la riprovevolezza dello stesso appare, a questa Corte, essere stata adeguatamente sanzionata con l’ammenda inflitta, per cui non vi è luogo a possibili censure della decisione del Giudice di prime cure. Il ricorso, per le argomentazioni che precedono, deve essere respinto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.S. Foggia di Foggia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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