F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 26 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 14 Luglio 2011 3) RECLAMO PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE VICEDOMINI CARLO SEGUITO GARA PAGANESE/SPEZIA DELL’1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 3.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 26 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 14 Luglio 2011 3) RECLAMO PAGANESE CALCIO 1926 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE VICEDOMINI CARLO SEGUITO GARA PAGANESE/SPEZIA DELL’1.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 161/DIV del 3.5.2011) Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento la società Paganese Calcio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico di cui al Com. Uff. n. 161/DIV del 3.5.2011 con il quale, in relazione alla gara della Lega Pro I Divisione Paganese/Spezia, veniva inflitta al calciatore Carlo Vicedomini la squalifica per 3 gare effettive per “doppia ammonizione entrambe per condotta scorretta verso un avversario; dopo la notifica del provvedimento rivolgeva una frase offensiva alla terna arbitrale”. L’appellante eccepiva l’incongruità della sanzione sia per la configurabilità della condotta ascritta al giocatore come meramente irriguardosa sia in relazione ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte. Chiedeva pertanto di ridurre da tre a due le giornate di squalifica. Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento e vada pertanto accolto. In effetti, la frase pronunciata dal giocatore al momento dell’espulsione per seconda ammonizione praticamente al termine della gara non assume la connotazione, per le circostanze nelle quali è stata proferita, direttamente offensiva nei confronti della terna arbitrale ma più correttamente può essere qualificata come condotta irriguardosa verso la stessa. Pertanto, in omogeneità ai precedenti giurisprudenziali di questa Corte, le due giornate di squalifica che in prime cure si sono aggiunte a quella prevista per l’espulsione, che ovviamente rimane ferma, possono essere ridotte ad una, con conseguente riduzione da tre a due delle giornate di squalifica complessivamente comminate al giocatore della Paganese. Per questi motivi la C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno), riduce la sanzione inflitta al calciatore Vicedomini Carlo a 2 giornate effettive di gara. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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