CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 14 del 11/07/2011 Sig.ra Ilaria Rasola / A.S.D. Livi Volley Potenza e Federazione Italiana Pallavolo

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 14 del 11/07/2011 Sig.ra Ilaria Rasola / A.S.D. Livi Volley Potenza e Federazione Italiana Pallavolo L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Alberto De Roberto, dott. Giovanni Francesco Lo Turco, prof. Massimo Luciani, Relatore, prof. Roberto Pardolesi, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. Ric. n. 7/2011, proposto in data 18 aprile 2011 dalla Sig.ina Ilaria Rasola - tesserata Fipav - contro la Asd Livi Volley Potenza - affiliata Fipav - e nei confronti della Fipav - Federazione Italiana Pallavolo. per l’annullamento del provvedimento reso dalla Corte Federale della Federazione Italiana Pallavolo in data 11 marzo 2011, contestualmente reso noto, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento, anche dei giudici di merito (Cta e Caf Fipav) e di ogni altro atto consequenziale e/o connesso relativo allo status di atleta; Viste le memorie di costituzione in giudizio per le resistenti Fipav - Federazione Italiana Pallavolo e Asd Livi Volley Potenza, le memorie per l’udienza depositate dalle parti costituite e le ulteriori note autorizzate depositate dalla ricorrente, dalla Asd Livi Volley Potenza e dalla Fipav – Federazione Italiana Pallavolo; Uditi, nell’udienza pubblica del 23 maggio 2011, per la ricorrente Sig.ina Ilaria Rasola l’Avv. Francesco Termini; per la resistente Asd Livi Volley Potenza l’Avv. Leo Iannelli; per la resistente Fipav - Federazione Italiana Pallavolo, l’Avv. Giancarlo Guarino. Udito il relatore, prof. Massimo Luciani; Ritenuto in fatto 1.- Con ricorso proposto a questa Alta Corte in data 18 aprile 2011 e rubricato al n. 7/2011 R.G. Ric., la Sig.ina Ilaria Rasola, tesserata Fipav, impugnava il provvedimento reso dalla Corte Federale della Federazione Italiana Pallavolo in data 11 marzo 2011, contestualmente reso noto, nonché ogni altro atto e/o provvedimento, anche dei giudici di merito (Cta e Caf Fipav) e ogni altro atto consequenziale e/o connesso relativo allo status di atleta. In particolare, la ricorrente lamentava la compromissione dello status di atleta in ipotesi violato dalla normativa del vincolo come determinata e statuita dalla Federazione Italiana Pallavolo nel Regolamento Giurisdizionale e nel Regolamento Affiliazione e Tesseramento (art. 35), in ogni caso per violazione dell’art. 2 della Costituzione in relazione all’art. 1 della legge 91/1981, per violazione dell’art. 4 della Costituzione, per violazione dell’art. 18 della Costituzione, per violazione dell’art. 48 del Trattato U.E., per violazione del diritto di cui agli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea della Legge 4 agosto 1955 n. 848, per violazione dell’art. 22 del Patto internazionale di cui alla Legge 25 ottobre 1977 n. 881, per violazione degli artt. 2113 e 2118 c.c., per violazione dell’art. 16 del d.lgs. n. 242/1999 anche modificato dal d.lgs. n. 15/2004, per violazione del punto 8 dei principi della Carta Olimpica, per violazione dell’art. 21 dei principi fondamentali degli Statuti degli organismi affiliati al Coni deliberati dal Consiglio nazionale del CONI in data 23.03.2004, o comunque per erronea e non corretta applicazione dei medesimi, nonché per violazione del diritto indisponibile della tesserata Fipav Rasola Ilaria e per nullità del vincolo sportivo e delle norme che lo regolano, nonché ancora in conflitto con l’art. 1418 c.c. in quanto in contrasto con le norme imperative previste dall’ordinamento pubblico e con l’art. 20 della Dichiarazione dei Diritti dell’uomo del 1948 «Nessuno può essere costretto a far parte di una associazione..», anche per la definitiva declaratoria dello scioglimento del vincolo dell’atleta Rasola Ilaria dalla società asd Livi Volley Potenza. 1.1.- Il provvedimento impugnato è stato adottato nel corso di una controversia incardinata presso gli organi della giustizia sportiva federale che si richiama in sintesi. 1.1.1.- Con ricorso del 10 settembre 2009, l’odierna ricorrente adiva la Commissione Tesseramento Atleti Fipav per la declaratoria di scioglimento del vincolo sportivo contratto con la Asd Livi Volley Potenza, sia deducendo ragioni presuntivamente atte ad integrare le fattispecie di scioglimento del vincolo societario per giusta causa - in particolare la mancata convocazione dell’atleta ricorrente, il disinteresse societario, l’omissione della visita medica sportiva obbligatoria annuale, il disagio psicologico dell’atleta, la conflittualità esistente nella società, il deterioramento dei rapporti tra società e atleta -, sia lamentando l’illegittimità delle disposizioni federali Fipav in tema di vincolo associativo, non meglio specificate se non con riferimento all’art. 35 del Regolamento Affiliazione e Tesseramento Fipav, di cui alla delibera del Consiglio Federale Fipav n. 068/2005 del 15 luglio 2005 e s.m.i., le quali, nella prospettazione allora offerta, avrebbero violato l’art. 2 Cost. in relazione all’art. 1 della l. n. 91 del 1981, gli artt. 3, 4 e 18 Cost., l’art. 48 del Trattato U.E., gli artt. 11 e 14 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, l’art. 22 del Patto internazionale sui diritti civili e politici ratificato per l. n. 881 del 1977, gli artt. 2113 e 2118 cod. civ., l’art. 16 del d. lgs. n. 242 del 1999, il punto n. 8 dei principi della Carta Olimpica adottata dal C.I.O. - Comitato Internazionale Olimpico in data 12 dicembre 1999 e l’art. 21 dei “principi fondamentali degli statuti degli organismi affidati al Coni deliberati dal Consiglio nazionale del Coni in data 23.03.2004”. In subordine la ricorrente chiedeva un provvedimento di scioglimento con determinazione di indennizzo e “i provvedimenti di cui all’art. 35 rat. della Fipav”. 1.1.2.- Si costituiva nel giudizio dinanzi la C.T.A. Fipav la Asd Livi Volley Potenza, in persona del presidente pro tempore, Avv. Leo Iannelli, contestando le deduzioni avversarie in fatto e in diritto e concludendo per il rigetto del ricorso. 1.1.3.- Con provvedimento affisso all’albo federale in data 28 ottobre 2010, la C.T.A. Fipav respingeva il ricorso perché infondato. In particolare, la C.T.A. Fipav, “quanto alle ragioni generali, [riconosceva] valore ed efficacia ai regolamenti Fipav, nei confronti di tutti gli associati e tesserati” e non riscontrava nei fatti provati gli estremi atti ad integrare la giusta causa di scioglimento del vincolo societario ex art. 35 del citato Regolamento Affiliazione e Tesseramento Fipav. 1.1.4.- Con atto del 5 ottobre 2010, l’odierna ricorrente proponeva appello avverso la pronuncia della C.T.A. Fipav dinanzi la Commissione d’Appello Federale, chiedendo “lo scioglimento del vincolo dell’atleta dalla società appellata, per tutte le ragioni esposte [nell’atto d’appello], per la sussistenza in ogni caso della giusta causa imputabile al sodalizio e comunque per causa esclusivamente imputabile al medesimo associato, salvo ogni eventuale provvedimento di scioglimento con determinazione di indennizzo e salvi i provvedimenti di cui all’art. 35 Rat della Fipav” e ancora “con le ulteriori doverose riserve dettate dalla illegittimità dell’istituto del vincolo”. Nel merito la ricorrente deduceva le medesime censure prospettate dinanzi la C.T.A. Fipav, ed in particolare: a) allegava le già citate ragioni presuntivamente atte ad integrare la fattispecie di scioglimento del vincolo societario per giusta causa, ovverosia la mancata convocazione dell’atleta ricorrente, il disinteresse societario, l’omissione della visita medica sportiva obbligatoria annuale, il disagio psicologico dell’atleta, la conflittualità esistente nella società, il deterioramento dei rapporti tra società e atleta; b) a maggior riprova dei fatti allegati, integrava nell’atto d’appello e produceva nella documentazione depositata il testo di numerosi messaggi di testo inviati tramite telefono cellulare, c.d. SMS; c) argomentava per la “eliminazione della obsoleta figura del vincolo che sostanzialmente si configura nell’obbligo di praticare lo sport della pallavolo esclusivamente nell’interesse dell’associato con il quale si è tesserati e nel divieto di praticare il medesimo sport con altro, salvo il consenso dell’associato vincolante”, sostenendo che “la concezione [del vincolo] nell’attuale ordinamento della Fipav” violerebbe le norme già citate al punto precedente. 1.1.5.- Si costituiva nel giudizio dinanzi la Commissione d’Appello Federale Fipav la Asd Livi Volley Potenza, in persona del presidente pro tempore, Avv. Leo Iannelli, contestando le deduzioni avversarie in fatto e in diritto e concludendo per il rigetto del ricorso. 1.1.6.- Con provvedimento affisso all’albo federale in data 28 gennaio 2011, la Commissione d’Appello Federale Fipav rigettava l’appello. In particolare, la Commissione d’Appello Federale osservava che: a) “giurisprudenza costante e conforme” degli organi federali di giustizia sportiva nega che le disposizioni regolamentari sul vincolo associativo-sportivo vìolino “principi e norme statuali, anche di rango costituzionale”; b) il quadro probatorio utilizzabile nel grado d’appello non poteva essere altro che quello già sottoposto alla C.T.A. Fipav, e pertanto non potevano essere dedotte le nuove prove non prodotte nel primo grado di giudizio – ossia il testo degli SMS sopra citati; c) “la domanda di scioglimento del vincolo deve essere disattesa per le medesime ragioni esposte nella parte motiva della decisione impugnata che – immune da vizi logici e giuridici – la CAF” condivideva e faceva propria. 1.1.7.- Con atto del 7 febbraio 2011 l’odierna ricorrente proponeva ricorso avverso la decisione della Commissione d’Appello Federale, resa con provvedimento affisso all’albo federale in data 28 gennaio 2011, alla Corte Federale Fipav, concludendo affinché la Corte Federale, in riforma totale del provvedimento impugnato, dichiarasse “lo scioglimento del vincolo dell’atleta dalla società appellata, per tutte le ragioni esposte [nell’atto di ricorso], per la sussistenza in ogni caso della giusta causa imputabile al sodalizio e comunque per causa esclusivamente imputabile al medesimo associato, salvo ogni eventuale provvedimento di scioglimento con determinazione di indennizzo e salvi i provvedimenti di cui all’art. 35 Rat della Fipav” e ancora “con le dovute riserve dettate dalla illegittimità dell’istituto del vincolo innanzi agli organi competenti”. La ricorrente deduceva tre motivi di ricorso. 1.1.7.1.- Con il primo motivo di ricorso lamentava erronea e inesatta applicazione delle norme riguardanti il disinteresse, la mancata convocazione e l’omessa visita medica da parte della Asd Livi Volley Potenza. 1.1.7.2.- Con il secondo motivo di ricorso censurava l’errata valutazione della proposizione di nuove prove nel giudizio d’appello, affermando che quelle presentate non erano nuove prove, bensì solamente l’esplicitazione concreta del disagio dell’atleta e “la prosecutio dell’avviato discorso comprovante il deterioramento dei rapporti inter partes”. 1.1.7.3.- Con il terzo motivo di ricorso lamentava infine “difetto e/o assenza di motivazione con riferimento al richiamo delle motivazioni della CTA e assoluta assenza di giudicato sulla violazione delle norme indicate”. In particolare, la ricorrente sottolineava come la Commissione d’Appello Federale si fosse limitata, nel rigettare la domanda di scioglimento del vincolo associativo, a richiamare il dictum del giudice di primo grado. La ricorrente di nuovo argomentava circa il fatto che l’istituto del vincolo sportivo violerebbe le norme di diritto sportivo poste dalle leggi dello Stato, dalla Costituzione, dalle fonti comunitarie e internazionali sopra citate. 1.1.8.- Si costituiva in giudizio la Asd Livi Volley Potenza, in persona del presidente pro tempore, Avv. Leo Iannelli, contestando le deduzioni avversarie in fatto e in diritto e concludendo per il rigetto del ricorso. 1.1.9.- Con provvedimento adottato nella riunione del 7 marzo 2011, C.U. n. 4 dell’11 marzo 2011, la Corte Federale Fipav rigettava il ricorso perché infondato. In particolare la Corte Federale affermava che “l’atto di impugnazione riproduce sostanzialmente le motivazioni allegate nel precedente atto d’appello, motivazioni per lo più attinenti al fatto e al merito della vicenda, e si conclude con la richiesta di scioglimento del vincolo dell’atleta della società. Conclusione che può trovare ingresso nel giudizio d’appello ma che certamente non può trovare accoglimento nel presente giudizio, in quanto non proponibile dinanzi al giudice di legittimità, il quale, a mente dell’art. 90 Reg. giur., può unicamente confermare o annullare la decisione impugnata”. Nel merito, la Corte Federale: a) dichiarava improponibile perché attinente al merito il primo motivo di ricorso; b) dichiarava infondato il secondo motivo, in quanto la Corte d’Appello aveva motivato in maniera corretta ed esauriente circa l’inammissibilità della nuova prova nel grado d’appello; c) dichiarava infine infondato il terzo motivo di ricorso, in quanto “non è dato rinvenire nell’ordinamento sportivo traccia alcuna del divieto di richiamare il «dictum» del giudice di primo grado”. Infine, quanto alla legittimità dell’istituto del vincolo sportivo, la Corte Federale dichiarava inconferenti i riferimenti a “norme per lo più estranee all’Ordinamento sportivo” e ribadiva che il vigente Statuto Fipav, anche in ottemperanza alla delibera del C.O.N.I. 28 febbraio 2007, n. 1325, recante approvazione dei principi fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive, prevede all’art. 10-ter la temporaneità del vincolo associativo e le modalità del suo scioglimento. 1.2.- Con ricorso proposto a questa Alta Corte in data 18 aprile 2011 del presente giudizio, argomentando in fatto e in diritto, la ricorrente rappresenta: a) di essere una giocatrice di pallavolo tesserata e vincolata con la Asd Livi Volley Potenza (hinc inde: Società), nella quale ha militato in più campionati annuali senza percepire alcun compenso e, anzi, versando una retta annuale; b) di avere avuto, già prima della maggiore età, una relazione sentimentale con il sig. Yuri Petrone, dirigente della Società e figlio della fondatrice della Asd Livi Volley Potenza; c) che tale relazione sentimentale si era infine interrotta; d) che, in seguito a tale evento, il sig. Petrone e i suoi parenti avevano iniziato a tenere “atteggiamenti ostili, intimidatori e provocatori nei confronti della giovane atleta, determinando nella giovane ricorrente malessere e disagi che hanno influito negativamente sul profitto scolastico, sui rapporti con la famiglia e, ovviamente sul rapporto con la società Livi Volley”; e) che tali atteggiamenti ostili, che la ricorrente espone richiamandosi alla documentazione prodotta, si erano poi evoluti in “ulteriori comportamenti persecutori”, nei quali il sig. Petrone si sarebbe prodotto “approfittando della sua qualità di dirigente della società Livi Volley, nonché figlio della Presidente e fratello dell’allenatrice”; f) di aver sofferto la situazione sino al punto di fare esperienza di un “forte stato di ansia e prostrazione”, “crisi di pianto”, “lunghe gastriti che ha dovuto curare con medicinali” et similia; g) che avrebbe anche potuto ipotizzarsi, negli atti contestati, la fattispecie di cui all’art. 612 c.p.; h) che quanto descritto alle lett. da d) a g) “avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di scioglimento del vincolo per causa esclusivamente imputabile al sodalizio o comunque, nell’ipotesi subordinata, ad uno scioglimento con determinazione di equo indennizzo ex art. 35 R.A.T. della Fipav”; i) che la Società, in un quadro di colpevole “disinteresse societario”, avrebbe adempiuto in maniera strumentale ai comuni doveri di cura e gestione della condizione sportiva della ricorrente ed in particolare alla convocazione per la visita medica obbligatoria al solo fine di precostituire un dossier probatorio nel caso si fosse instaurata la controversia che ne occupa; j) che i rapporti tra la Sig.ina Rasola e la Società sarebbero “irrimediabilmente compromessi” ai sensi dell’art. 35 del R.A.T. Fipav; k) che la situazione concretatasi giustificherebbe l’applicazione dell’art. 35 R.A.T., al fine del “contemperamento degli interessi per cui, nel contrasto delle esigenze tra atleta e sodalizio, dovranno rinvenire lo spazio naturale le privilegiate direttive della Fipav, in ogni caso super partes”; la ricorrente corrobora tale assunto richiamandosi ad alcune pronunce rese dalla Corte Federale Fipav che, invece, la Corte d’Appello Federale Fipav avrebbe disatteso; l) di avere, nei precedenti giudizi, tentato invano di far valere “la violazione di norme anche di rango costituzionale”, ed in particolare, in considerazione del fatto che “con il tesseramento l’atleta ha acquistato uno status e cioè è diventato titolare di un fascio di rapporti giuridici che dovrebbero creare diritti e obblighi reciproci concludenti per il diritto e l’interesse più importante che è quello della pratica dello sport della pallavolo”, degli artt. 2, 3, 4 e 18 Cost., violati dalla Fipav in una con l’art. 1 della l. n. 91 del 1981, “in quanto è evidente che il libero esercizio dell’attività sportiva, sia essa svolta in forma professionistica o dilettantistica, è un diritto il cui esercizio è assolutamente impedito dall’esistenza di un vincolo sportivo a vita che grava sull’atleta non consentendogli di «passare» liberamente ad un’altra società di suo gradimento con realizzazione, per di più, di una grave disparità di trattamento previsto per i c.d. sportivi professionisti per i quali l’istituto in oggetto è stato soppresso dall’art. 16 della legge n. 91/1981”. m) quanto alla violazione dell’art. 4 Cost., la ricorrente afferma che il vincolo associativo cui sarebbe sottoposta impedirebbe “all’atleta di passare da una società ad un’altra che sarebbe disponibile ad offrire un contratto di lavoro magari più remunerativo” e pertanto “lede il diritto al lavoro nella configurazione appunto voluta dalla Costituzione per cui vi è il compito di rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini anche per relationem al citato art. 3”; n) quanto alla violazione dell’art. 18, la ricorrente, richiamando alcuni precedenti giurisprudenziali, afferma che “il principio del libero associazionismo postula necessariamente anche la possibilità di dissociarsi laddove, invece, l’istituto del vincolo sportivo della Fipav preclude di fatto ogni possibilità per l’atleta di dissociarsi dalla propria società alla quale rimane pertanto vincolato a vita”; o) la ricorrente ravvisa una violazione dell’art. 48 del Trattato U.E. (rectius, del Trattato che istituisce l’Unione Europea), degli artt. 11 e 18 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dell’art. 22 del Patto internazionale sui diritti civili e politici ratificato per l. n. 881 del 1977, tutte norme che, nella prospettazione della ricorrente, si ricondurrebbero “sostanzialmente ai principi di cui all’art. 3 Cost.”. In particolare la ricorrente afferma in via preliminare che “le norme della Fipav sono illegittime nel momento in cui impediscono l’attuazione dei superiori principi che rivestono il carattere di norme «sovrastanti», costituendo l’associazione sportiva una associazione di diritto privato che non può impedire al tesserato di potersi liberare dal vincolo recedendo liberamente dall’associazione” e insiste nella circostanza per cui le norme federali che impongono il vincolo associativo violerebbero “la normativa civilistica in materia di rapporti di lavoro, costituita dagli artt. 2113 e 2118 c.c. in relazione all’art. 24 c.c. nel senso che la rinuncia al proprio diritto di recesso, ravvisabile nell’atto di accettazione del vincolo sportivo sottoscritto all’atto del tesseramento, non può ritenersi valida alla luce proprio dell’art. 2113 c.c. ma sono comunque illegittime per violazione dell’art. 2118 che stabilisce il diritto di recesso dal contratto a tempo indeterminato”. p) la ricorrente prospetta una violazione dell’art. 16 del d. lgs. n. 242 del 1999, “per effetto del quale le Federazioni sportive sono rette da norme statutarie e regolamentari sulla base del principio di democrazia interna, del principio di partecipazione all’attività sportiva da parte di chiunque in condizioni di parità ed armonia con l’ordinamento sportivo nazionale ed internazionale, riconoscendo in tal maniera una vera e propria dignità alle componenti minori rappresentate dagli atleti e dai tecnici, introducendo per la prima volta l’obbligatorietà di far partecipare anche gli atleti in tutti gli organi di direzione dello sport, eludendo quelle precedenti normative che consideravano gli stessi solo come merce di scambio di proprietà del dominus (rectius: società); contenuti assimilabili al punto 8 dei principi generali ed inderogabili della Carta Olimpica [...] che evidenzia come l’istituto del vincolo, come è nella Fipav, riduce l’atleta ad una posizione di servus con le limitazioni del trasferimento”; q) la ricorrente ravvisa la violazione dell’art. 21 dei principi fondamentali degli statuti degli organi affiliati al C.O.N.I., approvati con deliberazione 23 marzo 2004, i quali impongono che in tutti gli statuti delle Federazioni Sportive sia eliminata la figura del vincolo a tempo indeterminato; r) la ricorrente lamenta, inoltre, violazione dei “diritti indisponibili della tesserata Rasola sicché se ne deduce la nullità del vincolo associativo ai sensi dell’art. 1418 c.c. in quanto in contrasto con le norme imperative previste dall’ordinamento giuridico”; s) infine, la ricorrente assume che “esso istituto è anche nullo per violazione e/o omessa applicazione della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo del 1948 che recita «nessuno può essere costretto a far parte di una associazione»”. 1.2.1.- La ricorrente espone altresì che la società Asd Livi Volley è stata parte di controversie simili, per la soluzione delle quali “più atlete sono ricorse agli strumenti giudiziari per risolvere il proprio status. Tale stato di fatto è stato infine oggetto di una interrogazione parlamentare a firma del Sen. Palermo”. 1.2.2.- La ricorrente censura la decisione resa dal “giudice di prime cure”, il quale avrebbe “riduttivamente ricond[otto] la domanda di declaratoria di scioglimento al solo tumultuoso rapporto sentimentale che pure è stato provato sicché è evidente che se si pensa che l’atleta Rasola abbia introdotto la sua domanda per sciogliere il vincolo per motivi affettivi, rimane solo da pensare che il procuratore costituito abbia una nozione veramente incerta del sapere nell’ambito di quella giurisdizione adita”. Allo stesso modo, nella prospettazione della ricorrente, “la sentenza non [avrebbe compreso] la strumentalità della convocazione e della visita medica (incompleta) ai fini del disinteresse, ben celato dall’arguta strategia di una famiglia tutta «dedita» alla pallavolo”. Infine, la ricorrente lamenta che la sentenza della C.T.A. Fipav avrebbe omesso altresì di esaminare il motivo di ricorso attinente all’applicabilità dell’art. 35 R.A.T. nel caso di specie. 1.2.3.- La ricorrente rappresenta ancora che, nel giudizio instaurato dinanzi alla Corte d’Appello Federale Fipav, la medesima Corte ha affermato che l’odierna ricorrente “per la prima volta in grado di appello ha offerto di documentare quanto oggetto del suo disagio psico-fisico che nella narrativa storica era stato rappresentato”. La ricorrente giustifica tale condotta processuale affermando di aver “proposto il primario ricorso quando era ancora minorenne e dunque la costituzione è avvenuta insieme al genitore al quale aveva dovuto sottacere non la burrascosa vicenda con il Petrone, ma, bensì, solo gli addentellati della vicenda che erano rappresentati dalle telefonate e dai messaggi e da tutto ciò che costituiva e determinava un malessere sottaciuto per pudore adolescenziale, disagio che si ripercuoteva, sebbene malcelato nella sfera sportiva, psicologica, familiare, relazionale ed affettiva”. Pertanto “quegli addentellati e le particolarità del malessere [...] non possono rappresentare domande nuove che come dice la C.A.F. sono emerse solo dopo la conclusione del giudizio di primo grado, ma erano preesistenti, ben enucleate, confacenti alla motivazione che genericamente era stata definita nell’atto di introito «conflittualità esistente-disagio psicologico»”. Allo stesso modo, quanto prodotto dinanzi la Corte d’Appello Federale Fipav non costituirebbe “nuove prove”, ma solamente “l’esplicitazione concreta di quel tragico disagio che la [ricorrente] attanagliava e la attanaglia sicché era evidente che la minore età l’aveva indotta a non far trasparire i particolari del suo viver male”. Inoltre, nella prospettazione della ricorrente, sarebbe mutuabile dalle norme di procedura civile il principio per cui “la possibilità di proporre davanti al giudice di seconda istanza nuovi mezzi di prova è limitata (salvo per il giuramento decisorio, che è sempre deferibile, anche per la prima volta in appello) all’ipotesi in cui tali mezzi istruttori siano considerati dal giudice indispensabili per la decisione della causa ovvero all’ipotesi in cui la parte dimostri che la loro mancata proposizione, nel primo grado di giudizio, è dovuta a causa non imputabile alla parte stessa”. 1.2.4.- La ricorrente prospetta “difetto e/o assenza di motivazione con riferimento al richiamo delle motivazioni della CTA” e “assoluta assenza di giudicato sulla violazione delle norme indicate”. In particolare, la ricorrente censura il fatto che la C.A.F. abbia rigettato il ricorso in appello rifacendosi alla parte motiva della decisione resa dal giudice di prima istanza, definita immune da vizi logici e giuridici e dunque da condividere. 1.2.5.- Quanto alla notevole rilevanza della questione sottoposta all’Alta Corte, la ricorrente afferma che “il diritto fondamentale di un atleta di svolgere liberamente in Italia l’attività agonistica in forma non professionistica [...] è tuttora gravemente compromesso dal vincolo sportivo, al quale egli si assoggetta tutt’ora per un tempo indeterminato o, comunque, irragionevole con la famigerata sottoscrizione del “cartellino” che ne certifica la relazione con una società”. Deducendo ancora sul punto, la ricorrente afferma che con la firma del “cartellino”, necessaria per poter svolgere l’attività organizzata dalle Federazioni Sportive affiliate al Coni, l’atleta dilettante si trova a “devolvere irrevocabilmente la titolarità delle proprie prestazioni alla società con la quale si tessera, con conseguente compressione involontaria (nonostante il tesseramento appaia come una manifestazione di assenso e di autonomia negoziale) della propria libertà agonistica”. Per la ricorrente risulta “paradossale” che la condizione di subordinazione a tempo indeterminato che può essere interrotta solo con il consenso dell’associato-società valga solamente per gli atleti che esercitano l’attività sportiva senza fine di lucro. 1.2.6.- A questo proposito, la ricorrente prende atto della circostanza per cui il rapporto tra la medesima e la Società non sarebbe “di natura associativa”, bensì integrerebbe “un rapporto sinallagmatico di natura atipica che consente, da un lato alla associazione di utilizzare una risorsa umana per perseguire i propri fini istituzionali ed offrirebbe (sic!) all’atleta la possibilità di esercitare in forma organizzata l’attività ludico-sportiva”. Tuttavia, per la ricorrente, tale ricostruzione si risolverebbe in una “stravagante ipotesi” con la quale si negherebbe “la natura contrattuale del vincolo sportivo al fine di sottrarre al sindacato di nullità previsto dall’art. 1418 c.c. che costituisce una delle domande di codesto ricorso”. La ricorrente lamenta che la presenza del vincolo sportivo rappresenti una limitazione alla libera esplicazione dell’attività sportiva e consenta una “patrimonializzazione degli atleti dilettanti e la considerazione di fatto delle loro prestazioni sportive alla stregua di res in commercio”. Ciò considerato, per la ricorrente la condizione di cattività degli atleti dichiarati dilettanti dal Coni e dalle Federazioni Sportive sulla base del disposto dell’art. 2 della l. n. 91 del 1981 sarebbe assimilabile ad una schiavitù che si realizzerebbe all’interno dello sport amministrato dalle Federazioni sportive affiliate al Coni. 1.2.7.- Infine, la ricorrente allega l’esaurimento dei rimedi predisposti dagli organi federali di giustizia sportiva. 1.2.8.- Tutto ciò premesso, la ricorrente conclude affinché l’Alta Corte: a) “valutati i presupposti di ammissibilità e procedibilità del presente ricorso, rilevata la legittimità delle istanze dell’atleta unitamente alla fondatezza delle domande traslate in tutte le domande giudiziali, ivi compresa lo presente, e valutate le illegittimità dell’istituto del vincolo nella parte in cui impediscono lo libertà della pratica dilettantistica in sodalizio di esclusivo gradimento dell’atleta, in uno alla dichiarazione di nullità ex art. 1418 c.p.c., disporre lo scioglimento del vincolo dell’atleta Rosola Ilaria dalla società Asd Livi Volley Potenza, affiliata alla Federazione Italiana Pallavolo, ordinando a quest’ultima di provvedere di conseguenza, salvo ogni altro provvedimento di carattere subordinato comunque favorevole all’atleta (scioglimento del vincolo con determinazione di equo indennizzo per gli effetti della norma di carattere sostanziale e procedurale di cui all’art. 35 Regolamento Affiliazione e Tesseramento)”, b) enunci “il principio di diritto, sulla scorta di tutta la normativa richiamata che qui si abbia integralmente per descritta, in virtù del quale la Federazione Italiana Pallavolo promulghi idonea normativa atta a regolamentare il vincolo che lega l’atleta al Sodalizio perché venga garantita la libertà della pratica dilettantistica di ogni tesserato, senza compromissione di ogni diritto determinatosi con la sottoscrizione del tesseramento e comunque segnali alla Giunta Nazionale del Coni l’esigenza di modifiche delle norme della Fipav sicché le stesse appaiono imperfette, incomplete od oscure ( ex art. 5, lettera d) codice Alta Corte)”, c) per l’effetto, disponga “che la Federazione Italiana Pallavolo si uniformi al principio enunciando”. 2.- Con atto depositato presso la segreteria dell’Alta Corte in data 22 aprile 2011 si costituiva in giudizio la F.I.P.A.V. – Federazione Italiana Pallavolo (hinc inde: Fipav o Federazione), in persona del legale rappresentante pro tempore, Presidente Giancarlo Magri, concludendo in via preliminare per la declaratoria di incompetenza dell’Alta Corte in favore del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport e comunque per l’inammissibilità del ricorso e delle domande di merito ivi indicate; nel merito per il rigetto delle istanze avversarie perché infondate in fatto e in diritto. 2.1.- La resistente Fipav sollevava eccezione di incompetenza dell’Alta Corte a favore del Tribunale Nazionale di Arbitrato dello Sport. In particolare la Federazione afferma che nel caso che ne occupa “si controverte su posizioni (diritti o interessi) certamente disponibili per le parti e, perciò, compromettibili in arbitri in sintonia con quanto sancito dall’art. 12 bis dello Statuto CONI e dal «sistema» normativo costituito dai Codici del TNAS e dell’Alta Corte di Giustizia”. La Fipav affermava altresì che la questione prospettata dalla ricorrente e nel presente giudizio e nelle controversie instaurate dinanzi alle Corti Federali “non verte sulla declaratoria di illegittimità dell’istituto del vincolo sportivo vigente in ambito Fipav, così come in tutte le Federazioni Sportive ad ordinamento dilettantistico, sibbene, unicamente, sulla questione individuale della concessione dello «svincolo» dell’atleta Rasola”. Pertanto la Federazione negava che la questione oggetto del ricorso abbia rilievo generale per l’ordinamento sportivo nazionale, risolvendosi invece interamente nella “domanda di svincolo che è rinunciabile (e quindi disponibile)”. 2.2.- La Federazione resistente eccepiva anche l’inammissibilità di ogni domanda non già proposta dinanzi le Corti Federali. In particolare, la resistente ammetteva che nel corso dei precedenti giudizi “la ricorrente ha sollevato [...] la questione della pretesa incompatibilità tra la normativa federale che regola l’istituto del vincolo sportivo e del suo scioglimento con norme statuali o sovranazionali”, ma tali argomentazioni sarebbero “state utilizzate a mero supporto della domanda di concessione dello svincolo” e non per impugnare in via autonoma le norme censurate. Nella prospettazione della resistente Fipav, la ricorrente solo nel ricorso introduttivo del presente giudizio avrebbe censurato direttamente, ma genericamente e senza un diretto interesse legittimante, le norme federali. Ciò considerato, la domanda così proposta sarebbe inammissibile perché formulata per la prima volta rispetto ai giudizi precedenti. 2.3.- Coerentemente con quanto esposto al punto precedente, la resistente affermava l’ammissibilità del ricorso “unicamente avverso la delibera della Corte Federale Fipav”. Pur tuttavia, tale delibera appare, nella prospettazione della Federazione, inappuntabile sotto ogni profilo procedurale e motivazionale. In particolare, non sarebbero viziate le argomentazioni con le quali la Corte Federale: a) ha ritenuto improponibile il motivo di ricorso attinente alla mancata convocazione e alla omissione della visita medica sportiva in favore della Sig.ina Rasola; b) ha ritenuto inammissibile la produzione probatoria versata dalla Sig.ina Rasola nel solo giudizio d’appello; c) ha rigettato il ricorso richiamando il dictum del giudice di primo grado; d) ha escluso l’applicabilità alla controversia che ne occupa di alcune norme estranee all’ordinamento sportivo, le quali impedirebbero che negli Statuto delle Federazioni sportive sia presente la figura del vincolo a tempo indeterminato; 2.4.- La resistente Fipav, infine, ribadiva la correttezza di quanto statuito in fatto e in diritto sia dalla C.T.A. Fipav sia dalla Corte d’Appello Federale Fipav. In particolare sarebbe corretta la prospettazione della giustizia federale circa l’assenza di una giusta causa per la risoluzione del vincolo associativo tra la ricorrente e la Società. 3.- Con atto depositato presso la segreteria dell’Alta Corte in data 27 aprile 2011 si costituiva in giudizio la resistente Asd Livi Volley Potenza, in persona del Presidente pro tempore, Avv. Leo Iannelli, concludendo in via principale per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e di incompetenza dell’Alta Corte e in via subordinata per il rigetto del ricorso; in secondo subordine, in caso di pronuncia di scioglimento del vincolo associativo, per un indennizzo non inferiore a €20.000,00 “tenuto conto del valore dell’atleta, delle sue prospettive alla luce della giovanissima età e del suo ottimo curriculum e, se del caso, dei danni che il suo comportamento ha causato alla società”. 3.1.- In via preliminare, la resistente Società eccepiva “inammissibilità del ricorso per incompetenza dell’Alta Corte a conoscere la questione, essendo invece competente il TNAS”. In particolare la Società affermava che: a) l’Alta Corte non sarebbe competente in relazione a “temi particolari quali lo scioglimento del vincolo di singoli atleti”; b) l’Alta Corte non potrebbe dichiarare la sussistenza di una giusta causa di scioglimento del vincolo associativo né stabilire un equo indennizzo in base all’art. 35 del R.A.T. della Fipav; c) l’Alta Corte sarebbe incompetente perché nel caso di specie non si verte in materia di diritti indisponibili. 3.2.- Ancora in via preliminare, la resistente Società affermava che il ricorso sarebbe viziato in quanto, piuttosto che muovere censure avverso la decisione della Corte Federale Fipav, la quale dovrebbe essere l’unico possibile oggetto del ricorso di specie, “tenta di entrare nel merito della vicenda riproponendo temi già a lungo dibattuti dinanzi alla CTA ed alla CAF [...] e producendo quelle presunte ulteriori prove che pretendeva di esibire solo in sede di gravame e con una palese violazione della procedura e del diritto di difesa”. Ciò premesso, per la resistente Società, a questa Alta Corte sarebbe preclusa ogni indagine sul merito della vicenda processuale. 3.3.- Nel merito, la Società osservava che ogni addebito mossole risulta infondato in fatto e in diritto. A questo proposito rappresenta: a) che l’odierna ricorrente ha militato nella Società fin da quando svolgeva l’attività di “mini volley” e solo in quel periodo essa versava un contributo economico annuale alla società; b) che nel corso della sua carriera sportiva e in special modo a partire dalla stagione sportiva 2007/2008 l’odierna ricorrente è stata oggetto, da parte della dirigenza e del settore tecnico della Società, delle opportune attenzioni volte a farla maturare come atleta; c) che le accuse di presunti maltrattamenti, umiliazioni ed offese lamentate dalla ricorrente sarebbero assolutamente false e frutto di “una strategia ben studiata a tavolino” realizzata a danno della Società; d) che la ricorrente è stata ancora e fino al luglio del 2010 oggetto di corretto interesse sportivo e delle opportune cure da parte della Società, non solo sul piano atletico-formativo - ivi compresa la convocazione per la rituale visita medica sportiva -, ma anche sul piano dei rapporti interpersonali tra dirigenti, tecnici e giocatrici. 4.- Con ordinanza prot. n. 00131 del 4 maggio 2011, il Presidente dell’Alta Corte assegnava alla Fipav e alla Asd Livi volley Potenza termine per il deposito dell’elenco dei dirigenti, dei tecnici e degli organi rappresentativi della Asd Livi Volley Potenza negli ultimi quattro anni e dell’atto costitutivo dell’Asd Livi Volley Potenza. 5.- In data 12 maggio 2011 la Fipav e in data 13 maggio 2011 la Asd Livi Volley Potenza depositavano la documentazione richiesta. 6.- Fissata l’udienza per il giorno 23 maggio 2011, le parti venivano autorizzate a depositare memorie, ritualmente depositate dalla ricorrente Sig.ina Rasola e dalla resistente Asd Livi Volley Potenza in data 18 maggio 2011. 6.1.- Con la propria memoria autorizzata, la ricorrente insisteva nelle argomentazioni e nelle conclusioni già rassegnate e, in replica alle difese della Fipav, affermava di avere fin dal primo ricorso sostenuto le domande relative alla illegittimità del vincolo sportivo. 6.2.- Con la propria memoria autorizzata, la resistente Asd Livi Volley Potenza insisteva parimenti nelle argomentazioni e nelle conclusioni già rassegnate e precisava che l’istituto del vincolo sportivo non sarebbe a tempo indeterminato; che esso, invero, sarebbe funzionale all’impegno delle società nella cura dei propri settori giovanili; che le allegazioni della ricorrente circa il disinteresse societario per la formazione della Sig.ina Rasola sarebbero infondate; che, infine, alla Società sarebbe sempre stata estranea qualsiasi finalità lucrativa o di commercializzazione delle atlete ad essa associate. 7.- I ricorsi venivano ritualmente discussi alla pubblica udienza del 23 maggio 2011. Nel corso dell’udienza, su richiesta delle parti, questa Alta Corte concedeva termine di ventotto giorni per permettere un tentativo di conciliazione. Il termine scadeva senza che a questa Alta Corte fosse comunicata la conciliazione della vertenza o la rinuncia al ricorso. Al contrario, sia la ricorrente, con Nota prot. n. 00217 del 20 giugno 2011, sia la Società resistente, con Nota prot. n. 00218 del 20 giugno 2011, comunicavano a questa Alta Corte il mancato perfezionamento di un accordo transattivo. In data 21 giugno 2011, la Fipav rappresentava di aver provveduto, attraverso un proprio delegato, a prospettare alle parti una proposta transattiva, in virtù della quale, in estrema sintesi, la Asd Livi Volley avrebbe concesso lo “svincolo” dell’atleta, mentre la Sig.ina Rasola avrebbe corrisposto alla Società la somma di €10.000,00 a titolo di indennizzo, ai sensi dell’art. 35, comma 4, del R.A.T. 7.1.- Con ulteriore memoria pervenuta a questa Alta Corte in data 24 giugno 2011, la Asd Livi Volley Potenza rappresentava di aver ritualmente formulato una proposta transattiva, non accettata dalla ricorrente. Ciò considerato, la Società insisteva nelle argomentazioni e nelle conclusioni già rassegnate. In particolare, la Asd Livi Volley eccepiva ancora l’inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, in quanto finalizzato ad un nuovo esame del merito della vicenda e alla concessione dello “svincolo” dell’atleta dall’affiliata e, invece, manchevole di ogni censura specificamente rivolta avverso la decisione della Corte Federale Fipav impugnata. Nel merito la Società insisteva nell’infondatezza in fatto della domanda avversaria. 7.2.- Parimenti, con memoria pervenuta a questa Alta Corte in data 24 giugno 2011, la ricorrente dava atto dell’esito negativo del tentativo di conciliazione, insistendo a propria volta nelle argomentazioni e nelle conclusioni già rassegnate. In particolare la ricorrente censurava le pronunce rese dagli organi di giustizia federale della Fipav, perché, “benché sollecitati a sciogliere il vincolo, qualora non fosse ravvisabile nel sodalizio alcun comportamento censurabile, con il ricorso all’art. 35, comma 4 del Regolamento affiliazione e tesseramento, non vi hanno provveduto, nonostante la richiesta – appunto in via subordinata – fosse stata sempre e puntualmente avanzata dall’atleta in tutti e tre i gradi di giudizio”. La ricorrente, infine, deduceva dalle risultanze dell’istruttoria disposta dal Presidente di questa Alta Corte la correttezza delle allegazioni proposte circa il deterioramento del rapporto intercorrente tra la Sig.ina Rasola e la Asd Livi Volley Potenza. 7.3.- Con ulteriore memoria depositata in data 24 giugno 2011, nella quale era integrata la proposta di accordo già prospettata alle altre parti e da queste rifiutata, la Fipav – Federazione Italiana Pallavolo – insisteva per l’accoglimento delle conclusioni già rassegnate richiamandosi a quanto dedotto nei precedenti atti difensivi. In particolare, la Fipav ribadiva la legittimità delle norme regolamentari federali in materia di vincolo sportivo e di scioglimento del medesimo. Considerato in diritto 1.- Preliminarmente, per la loro priorità logica, devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso formulate dalla Federazione Italiana Pallavolo - Fipav e dalla Asd Livi Volley Potenza. 1.1.- Con argomentazioni simili, sia la Fipav sia la Asd Livi Volley Potenza sollevano eccezione di incompetenza di questa Alta Corte. In particolare, la Federazione afferma che, nel caso che ne occupa, “si controverte su posizioni (diritti o interessi) certamente disponibili per le parti e, perciò, compromettibili in arbitri in sintonia con quanto sancito dall’art. 12 bis dello Statuto CONI e dal «sistema» normativo costituito dai Codici del TNAS e dell’Alta Corte di Giustizia”. La Fipav afferma altresì che la questione prospettata dalla ricorrente e nel presente giudizio e nelle controversie instaurate dinanzi alle Corti Federali “non verte sulla declaratoria di illegittimità dell’istituto del vincolo sportivo vigente in ambito Fipav, così come in tutte le Federazioni Sportive ad ordinamento dilettantistico, sibbene, unicamente, sulla questione individuale della concessione dello «svincolo» dell’atleta Rasola”. Pertanto la Federazione nega che la questione oggetto del ricorso abbia rilievo generale per l’ordinamento sportivo nazionale, risolvendosi invece interamente nella “domanda di svincolo che è rinunciabile (e quindi disponibile)”. Allo stesso modo, la Asd Livi Volley Potenza eccepisce “inammissibilità del ricorso per incompetenza dell’Alta Corte a conoscere la questione, essendo invece competente il TNAS”. In particolare la Società afferma che a) l’Alta Corte non sarebbe competente in relazione a “temi particolari quali lo scioglimento del vincolo di singoli atleti”; b) l’Alta Corte non potrebbe dichiarare la sussistenza di una giusta causa di scioglimento del vincolo associativo né stabilire un equo indennizzo in base all’art. 35 del R.A.T. della Fipav; c) l’Alta Corte sarebbe incompetente perché nel caso di specie non si verterebbe in materia di diritti indisponibili. 1.2.- La Asd Livi Volley Potenza deduce un’ulteriore ragione di inammissibilità del ricorso, in quanto esso, invece che muovere censure avverso la decisione della Corte Federale Fipav, la quale dovrebbe essere l’unico possibile oggetto del presente giudizio, “tenta di entrare nel merito della vicenda riproponendo temi già a lungo dibattuti dinanzi alla CTA ed alla CAF [...] e producendo quelle presunte ulteriori prove che pretendeva di esibire solo in sede di gravame e con una palese violazione della procedura e del diritto di difesa”. 2.- Entrambe le eccezioni sono fondate, nei termini di seguito precisati. 2.1.- Per quanto concerne l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di censura dell’atto impugnato, deve essere premesso che il ricorso a questa Alta Corte si configura come un rimedio di carattere impugnatorio, inteso a rilevare i profili di illegittimità dell’atto impugnato. 2.1.1.- Tale caratteristica del ricorso all’Alta Corte si deduce da plurimi elementi normativi, che giova qui brevemente richiamare: - l’art. 1, comma 2, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva (di seguito Codice) qualifica il giudizio dinanzi l’Alta Corte come “l’ultimo grado della giustizia sportiva”; - l’art. 1, comma 3, del Codice prevede, quale condizione di procedibilità dei ricorsi dinanzi l’Alta Corte, che si siano esauriti i ricorsi o i rimedi previsti dalla giustizia sportiva federale; - l’art. 4, comma 1, del Codice dispone che il ricorso debba essere proposto entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato; - l’art. 4, comma 4, del Codice prevede che al ricorso sia allegata copia dell’atto impugnato e delle eventuali decisioni emesse in sede federale. Da questa caratteristica del giudizio dinanzi l’Alta Corte deriva la conseguenza che il ricorrente ha l’onere di chiedere all’Alta Corte l’annullamento o la riforma dell’atto impugnato e di indicare, nei motivi di ricorso, gli specifici vizi che affliggono l’atto stesso, non potendo, invece, limitarsi a ripresentare le argomentazioni in fatto e in diritto già proposte in sede di giustizia federale. Per utilizzare le parole della giurisprudenza amministrativa, nella quale il principio appena affermato è pacificamente accettato, “i motivi di appello che si sostanziano nella mera riproduzione delle censure già dedotte [...] e [...] motivatamente disattese sono inammissibili per genericità, atteso che l’appello ha carattere impugnatorio, con la conseguenza che le censure in esso contenute devono investire puntualmente il decisum [dell’atto impugnato] e, in particolare, precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare” (Cons. St., Sez. IV, 31 dicembre 2009, n. 9295, ex plurimis). Nella stessa giurisprudenza di questa Alta Corte non mancano casi nei quali è stata dichiarata l’inammissibilità di ricorsi carenti di censure specifiche avverso la decisione impugnata. Da ultimo, questa Alta Corte, nella decisione n. 5 del 2011, Aprilia Volley s.r.l. c. Fipav e Lega Pallavolo Serie A Femminile, ha ribadito che “oggetto di ricorso in caso di impugnativa di decisione federale può essere solo la decisione finale della giustizia federale [...] Di conseguenza possono avere rilevanza in questa sede solo i profili attinenti alla decisione della Corte federale, restando gli altri inammissibili”. 2.1.2.- Ciò premesso, il ricorso introduttivo del presente giudizio appare inammissibile, in quanto: a) la ricorrente, nella formulazione delle conclusioni, chiede a questa Alta Corte null’altro che di “disporre lo scioglimento del vincolo dell’atleta Rasola Ilaria dalla società Asd Livi Volley Potenza”, di “enunciare il principio di diritto [...] in virtù del quale la Federazione Italiana Pallavolo promulghi idonea normativa atta a regolamentare il vincolo”, di “disporre che la Federazione Italiana Pallavolo si uniformi al principio enunciando”; b) pertanto non è parte del petitum formulato nel ricorso la richiesta di annullamento o di riforma dell’atto impugnato; c) l’atto impugnato, pure indicato nell’epigrafe quale oggetto del ricorso, non è bersaglio di specifiche e argomentate censure, né i motivi di ricorso proposti aggrediscono singole parti di esso; d) la ricorrente ripropone dinanzi questa Alta Corte le medesime censure già dedotte nei precedenti gradi di giudizio svoltisi nell’ambito della giustizia federale, limitandosi - nella sostanza - a ribadire le proprie argomentazioni; e) né vale a soddisfare il principio impugnatorio, che dovrebbe essere osservato nel presente giudizio, l’unica argomentazione svolta dalla ricorrente nei confronti del provvedimento della Corte Federale Fipav, secondo cui il Giudice federale di legittimità avrebbe ripercorso “le medesime motivazioni della Corte d’Appello Federale, affacciandosi, timidamente, alla esplicazione dell’inapplicabilità delle norme che Ilaria Rasola ha assunto violate nell’ambito del vincolo e del suo diritto allo scioglimento”, dato che in tale narrazione dello svolgimento del precedente giudizio non si riscontra un singolo e specifico motivo di censura dell’atto impugnato. 2.2.- Anche l’eccezione di incompetenza di questa Alta Corte appare fondata, per entrambi i profili pei quali è prospettata (difetto di rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale; assenza di diritti indisponibili). Occorre ricordare, preliminarmente, che, ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, del Codice, questa Alta Corte è competente a conoscere le controversie in materia di sport, aventi ad oggetto diritti indisponibili o per le quali non sia prevista la competenza del Tribunale nazionale di arbitrato dello Sport, e che presentino notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale, condizione valutata dall’Alta Corte in ragione delle questioni di fatto e di diritto in esame. Ciò premesso, le vicende di una singola, giovane, atleta non sono in grado di presentare, in via di principio, il carattere della notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale. Il caso di specie non fa eccezione, poiché, sebbene si tratti di atleta della quale tutte le parti hanno posto in luce le doti sportive, le sue vicende non coinvolgono interessi generali dello sport italiano. Resta fermo, peraltro, che la controversia potrebbe comunque essere scrutinata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del Codice, qualora fossero prospettate ragioni di fatto o di diritto tali, per la loro peculiare importanza, da interessare l’intero movimento sportivo nazionale. Nel caso di specie, a fronte dei fatti allegati e dei motivi di ricorso dedotti, unico elemento astrattamente idoneo a fondare la competenza di questa Alta Corte sarebbe la disputa sull’istituto del vincolo sportivo-associativo che lega l’atleta e la Società cui è affiliato. In concreto, però, nemmeno tale elemento è in grado di radicare la competenza di questa Alta Corte. 2.2.1.- Si deve rilevare, anzitutto, il difetto di chiarezza della prospettazione difensiva della ricorrente, che non offre una qualificazione univoca del vincolo sportivo, tale da poter delucidare quale sia l’effettiva sostanza del vulnus lamentato. La ricorrente, invero, talora parla di un vincolo a vita, talaltra di un vincolo a tempo indeterminato, talaltra, ancora, di un vincolo di durata irragionevole, senza mai definire quale sia, a suo avviso, l’effettiva portata del vincolo stesso. Appare evidente che già una simile incertezza costituisce, di per sé, ostacolo allo scrutinio del merito della controversia. 2.2.2.- In ogni caso, è la vigente normativa a chiarire che l’istituto del vincolo non determina, almeno in fattispecie come quella qui scrutinata, l’insorgenza di diritti indisponibili, di competenza di questa Alta Corte. Il Regolamento Affiliazione e Tesseramento approvato dal Consiglio Federale del 15 luglio 2005 con delibera n. 068/05, emendato con delibera del Consiglio Federale n. 114 del 3 dicembre 2005, all’art. 32, comma 1, dispone che il vincolo sportivo che l’atleta contrae con la procedura del tesseramento abbia durata quinquennale a partire dalla stagione sportiva di compimento del venticinquesimo anno di età. Al successivo comma 2, peraltro, il Regolamento prevede che detto vincolo abbia durata annuale per gli atleti di età inferiore ai quattordici anni o superiore ai trentaquattro, per gli atleti in prestito e per gli atleti stranieri. Alla scadenza del vincolo sportivo, il giocatore è “libero di rinnovare il tesseramento con l’associato di appartenenza o di chiedere il tesseramento con altro associato” (art. 33, comma 1). Il Regolamento Affiliazione e Tesseramento, inoltre, prevede una serie di casi di scioglimento del vincolo quinquennale. In particolare, sono cause di scioglimento del vincolo l’estinzione o la cessazione dell’attività dell’associato vincolante, la mancata adesione dell’atleta all’assorbimento o alla fusione dell’associato vincolante, il nulla osta dell’associato vincolante, il mancato rinnovo del tesseramento dell’atleta da parte dell’associato vincolante all’attività federale di sezione o di fascia d’età tale da permettere all’atleta di prendervi parte, il riscatto (limitatamente agli atleti dei campionati di Serie A femminile), la giusta causa, la cessione del diritto sportivo, la rinuncia all’iscrizione ad un campionato da parte dell’associato vincolante, il mancato rilascio da parte dell’associato vincolante della dichiarazione di consenso allo scioglimento del vincolo nonostante il pagamento dell’indennizzo per il riscatto sia consensuale sia coattivo (limitatamente agli atleti dei Campionati nazionali di serie A femminile) (art. 34, commi da 1 a 3). Lo scioglimento del vincolo è disposto dall’Ufficio Tesseramento della Fipav. Tale provvedimento è adottato d’ufficio o a richiesta dell’atleta, a seconda dei casi (art. 34, comma 4). È lo stesso Regolamento Affiliazione e Tesseramento a definire la nozione di giusta causa di scioglimento del vincolo sportivo, rinvenendola nel caso in cui “l’interruzione del vincolo risulti equa dopo avere contemperato l’interesse dell’atleta con quello dell’associato nel quadro delle direttive della FIPAV ai fini dello sviluppo della disciplina sportiva della pallavolo” (art. 35, comma 1). L’art. 35, comma 4, prevede, poi, che “in caso di pronuncia di scioglimento del vincolo per giusta causa non imputabile all’associato l’atleta che sia abilitato alla domanda di riscatto è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio un indennizzo che, in difetto di accordo tra le parti, viene determinato dalla Commissione Tesseramento Atleti a norma dell’articolo 38 del presente Regolamento [in ossequio a parametri per stabiliti dal Consiglio Federale, sentito il parere della Lega] ovvero, qualora non sia abilitato alla domanda di riscatto, è tenuto a corrispondere allo stesso sodalizio una somma, a titolo di rimborso spese, che viene determinata dalla Commissione Tesseramento Atleti in via equitativa con la delibera di scioglimento del vincolo”. L’art. 36, infine, stabilisce che, laddove sia previsto il pagamento di un indennizzo, la sua determinazione potrà anche essere richiesta, d’intesa tra le parti, alla C.T.A. della Federazione. 2.2.3.- Stante la disciplina ora richiamata, risulta di immediata evidenza che il presente giudizio non verte su diritti indisponibili, bensì su situazioni soggettive che sono nella piena disponibilità delle parti. In particolare, risulta dirimente il fatto che il vincolo sportivo sia innanzitutto destinato a risolversi per il decorso del tempo, che esso possa sciogliersi tramite l’accordo delle parti e che l’atleta abbia a disposizione un rimedio idoneo a far venir meno il vincolo sportivo prima del naturale decorso dei termini, richiedendone lo scioglimento per giusta causa. L’intera disciplina della giusta causa di scioglimento del vincolo è dettata per raggiungere un contemperamento tra gli interessi (eventualmente) confliggenti dell’atleta e della società cui egli è affiliato e introduce strumenti di soluzione dei contrasti nell’ipotesi del dissenso tra le parti (in particolare, il già cit. art. 35, comma 4, del Regolamento Affiliazione e Tesseramento prevede che l’atleta debba corrispondere un indennizzo alla società, ma solo quando la giusta causa non sia imputabile a quest’ultima, consentendo all’atleta di svincolarsi senza costo alcuno laddove il contegno colpevole della Società lo renda possibile). Tutto ciò considerato, la vigente disciplina del vincolo sportivo oltre a riconoscere ad entrambe le parti una serie di possibilità per lo scioglimento coattivo del vincolo, offre anche gli strumenti utili a che ciascuna disponga dei propri diritti e dei propri interessi. Quanto appena affermato trova ulteriore conferma nelle vicende del presente giudizio, durante il quale le parti non hanno escluso, in astratto, la conciliazione della controversia, anche attraverso i buoni uffici della Fipav (e che un accordo non sia stato trovato in concreto non ha rilevanza). Il vincolo sportivo-associativo, per le sue caratteristiche (in quanto non indissolubile, né a tempo indeterminato), dunque, è tale che la controversia oggetto del presente giudizio verte su diritti che sono astrattamente confrontabili in sede arbitrale, che pertanto sfuggono alla competenza di questa Alta Corte. Anche per questo profilo, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio. 3.- Restano assorbiti gli altri profili. 4.- Resta altresì salva la cognizione, in applicazione dei generali principi in tema di translatio iudicii, dell’organo contenzioso competente (Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport). 5.- Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolarità delle questioni sollevate, per dichiarare interamente compensate le spese di lite. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NEL GIUDIZIO iscritto al R.G. al n. 7/2011, proposto in data 18 aprile 2011 dalla Sig.na Ilaria Rasola - tesserata Fipav - contro la Asd Livi Volley Potenza - affiliata Fipav - e nei confronti della Fipav Federazione Italiana Pallavolo per l’annullamento del provvedimento reso dalla Corte Federale della Federazione Italiana Pallavolo in data 11 marzo 2011, contestualmente reso noto, nonché avverso ogni altro atto e/o provvedimento, anche dei giudici di merito (Cta e Caf Fipav) e di ogni altro atto consequenziale e/o connesso relativo allo status di atleta; DICHIARA inammissibile il ricorso nei termini di cui in motivazione; SPESE interamente compensate; DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica; Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio telematica del 23 maggio 2011 e nella Camera di consiglio telematica del 28 giugno 2011. Il Relatore Il Presidente F.to Massimo Luciani F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma l’11 luglio 2011. Il Segretario F.to Alvio La Face
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