CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 15 del 12/07/2011 Sci Accademico Roma / Federazione Italiana Sport Invernali

Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 15 del 12/07/2011 Sci Accademico Roma / Federazione Italiana Sport Invernali CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 15 del 12/07/11 Sci Accademico Roma / Federazione Italiana Sport Invernali L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente e Relatore dott. Alberto De Roberto, prof. Roberto Pardolesi, Componenti ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2011, presentato in data 18 marzo 2011 dalla Associazione Sci Accademico Italiano Roma (“SAI Roma”) in persona del Presidente pro tempore Maria Rosaria Ercolani, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonino Strano e Daniela Missaglia contro la Federazione Italiana Sport Invernali – F.I.S.I., in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Massimo Ciardullo, in unione con l’avv. Luigi Medugno e l’avv. prof. Pierluigi Ronzani. Il Presidente pro tempore della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) , dott. Giovanni Morzenti, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo Ciardullo; i consiglieri federali Guido Carli, Pierluigi Checchi, Corrado Dal Fabbro, Giorgio De Franciscis, Alberto Piccin, Richard Weissensteiner, rappresentati e difesi dall’avv. Luigi Medugno e dall’avv. prof. Pierluigi Ronzani, i consiglieri federali Daniela Ceccarelli e Walter Wedam, rappresentati e difesi dall’avv. Letizia Mazzarelli, gli altri componenti del Consiglio Federale, e del Collegio dei Revisori dei Conti, non costituitisi in giudizio e nei confronti di D. L., G. B., P. Z., F. C., Procura Federale FISI, A. R., Commissione Giustizia e Disciplina di II grado FISI, L. L. G., L. L., S. G., non costituitisi in giudizio per l’annullamento della decisione resa dalla Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado della Federazione Italiana Sport Invernali con dispositivo letto in udienza in data 19 gennaio 2011 e motivazioni depositate e comunicate l’8 febbraio 2011, resa sul caso n. 3/XXIII, su esposto-ricorso della SAI - Associazione Sci Accademico Roma per l’annullamento della delibera adottata all’esito dell’Assemblea elettiva del 24 aprile 2010 della Federazione Italiana Sport Invernali svoltasi a Torino, con elezione del Presidente, dei Consiglieri federali e del Collegio dei revisori dei conti della stessa FISI Vista la costituzione in giudizio della parte resistente – Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), vista la costituzione in giudizio del Presidente pro tempore della Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) , dott. Giovanni Morzenti, vista la costituzione in giudizio dei consiglieri federali Guido Carli, Pierluigi Checchi, Corrado Dal Fabbro, Giorgio De Franciscis, Alberto Piccin, Richard Weissensteiner, vista la costituzione in giudizio dei consiglieri federali Daniela Ceccarelli e Walter Wedam, Udito nella udienza del 4 ed 8 luglio 2011 il relatore, Presidente Riccardo Chieppa; Uditi per la associazione ricorrente – Associazione Sci Accademico Italiano Roma (SAI Roma) – l’avv. Antonino Strano e l’avv. Daniela Missaglia, e per le parti resistenti costituite gli avvocati Luigi Medugno, Letizia Mazzarelli, Massimo Ciardullo, Irene Coppola. Ritenuto in fatto 1.- La SAI, associazione Sci Accademico Italiano Roma - Associazione Dilettantistica (codice F.I.S.I. RM83), in data 18 marzo 2011, ha proposto ricorso avanti a questa Alta Corte contro la Federazione Italiana Sport Invernali - FISI, in persona del Presidente pro tempore, per l’annullamento della decisione resa sul caso n. 3/XXIII dalla Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado della Federazione Italiana Sport Invernali con dispositivo letto in udienza in data 19 gennaio 2011 e motivazioni depositate e comunicate l’8 febbraio 2011. La ricorrente dopo avere ampiamente esposto le vicende relative alla Assemblea elettorale della FISI del 24 aprile 2010 con le elezioni degli organi al vertice della Federazione e al successivo contenzioso avanti alla Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado della stessa FISI, caratterizzato da una serie di difficoltà e di ostacoli all’accesso ai documenti frapposti dalla Federazione, conclusosi con una decisione contenente una pronuncia di inammissibilità ed insieme di rigetto del ricorso proposto dalla SAI avverso le risultanze della assemblea elettiva, ha dedotto i seguenti motivi di impugnazione contro la anzidetta decisione della Commissione di II grado 19 gennaio 2011-8 febbraio 2011: 1) violazione e/o falsa applicazione degli articoli 24 e 111 della Costituzione, violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 46 del Regolamento organico federale (“ROF”) della FISI. Erroneità della decisione e della sua motivazione per la ritenuta inammissibilità dell’esposto di SAI, non eccepita dalla difesa della FISI o segnalata alle parti dalla Commissione di giustizia e disciplina di II grado della stessa FISI. La decisione impugnata ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da SAI, asserendo che soltanto il socio assente o dissenziente avrebbe facoltà di impugnare una delibera assembleare nei termini prescritti e, poiché nel caso di specie, la SAI era presente all’assemblea elettiva del 14 aprile 2011, la stessa non era legittimata ad impugnare la delibera non avendo in tale sede espresso il proprio dissenso. Tale decisione sarebbe viziata sotto il profilo logico, contraria alle disposizioni che regolano la fattispecie, fondata su presupposti di fatto e di diritto erronei, travisati e distorti al solo scopo di rappresentare una realtà artefatta su cui costruire una ipotesi di inammissibilità in realtà insussistente. Viene in primo luogo evidenziata la singolarità di tale pronuncia che contrasterebbe con i più basilari ed universali principi dettati in tema di equilibrio e tutela del principio del contraddittorio, di esercizio del diritto di difesa nonché di facoltà e tempistica delle parti di sollevare eccezioni preliminari ovvero degli organi giudicanti di rilevarle ex officio. Pertanto si chiede che sia riformata la decisione impugnata, dichiarando pienamente ammissibile l’esposto - ricorso presentato in data 21 maggio 2010 da SAI. 2) erroneità della decisione e della sua motivazione con riferimento alla valutazione circa la violazione dell’articolo 37, comma 5, lettera d) del Regolamento organico federale della Federazione italiana sport invernali (ROF). Vizio di motivazione. Illogicità, irragionevolezza, incongruenza ed erroneità della motivazione. Difetto di istruttoria procedimentale e processuale. Di palmare evidenza risulterebbe la violazione dell’articolo 37, comma 5 lettera d) del ROF, dal momento che l’assemblea non è stata edotta delle irregolarità riscontrate nell’assegnazione dei voti dello […omissis] né tanto meno della contestazione dell’[…omissis], che avrebbe consentito di evitare la restituzione della delega artefatta depositata da […omissis]e la permanenza di detta delega agli atti. 3) erroneità della decisione e della sua motivazione con riferimento alla valutazione delle irregolarità e delle incongruenze riscontrate e dedotte nel verbale dell’assemblea elettiva del 24 aprile 2010, alla valutazione delle irregolarità relative alle modalità di accreditamento, alla presentazione delle deleghe ed alla espressione del voto; violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 46 del ROF, vizio di motivazione. Illogicità, irragionevolezza, incongruenza ed erroneità della motivazione. Difetto di istruttoria procedimentale e processuale. Vengono svolte una serie di contestazioni particolareggiate su: A. VERBALE DELL’ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 24 APRILE 2010. B. I PROSPETTI RIEPILOGATIVI. Si è quindi resa necessaria una complessa verifica, attraverso il raffronto con i 57 prospetti riepilogativi dell’accreditamento dei soggetti aventi diritto di voto, che non risulterebbero peraltro integralmente compilati, sarebbero pieni di errori ed omissioni, e non sono nemmeno stati controfirmati dai membri della Commissione Verifica Poteri (“CVP”). C. ATTIVITÀ SVOLTE DALLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI. In via generale, in contrasto con quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, dalla disamina della documentazione acquisita nel corso del procedimento di primo grado sarebbero emerse con evidenza le modalità erronee, inappropriate e non suffragate da alcuna norma tecnica e/o giuridica, con la quale la Commissione Verifica Poteri/Commissione Scrutinatrice avrebbe proceduto all’esame delle deleghe e dei mandati di rappresentanza, nei riguardi di: a) compilazione dei prospetti riepilogativi delle deleghe; b) conteggio dei voti; c) attribuzione delle preferenze ai candidati. Viene smentita e confutata la tesi circa l’efficacia sanante di quanto deliberato dall’Assemblea rispetto all’insufficiente ed erronea attività propedeutica svolta dalla Commissione Verifica Poteri. Invero, ove si accedesse a detta tesi, qualsiasi irregolarità compiuta dalla Commissione riceverebbe un crisma di legittimità ex post dall’Assemblea ed in tal guisa ogni irregolarità diverrebbe possibile. Al contrario, i vizi nelle attività di accreditamento e di verifica dei poteri si ripercuoterebbero necessariamente, con portata invalidante, sulla regolarità dell’Assemblea stessa. D. TUTTI GLI ULTERIORI ANALITICI RILIEVI EVIDENZIATI nella memoria autorizzata del 19 dicembre 2010: le motivazioni addotte nella decisione impugnata al fine di destituirle di fondamento, sarebbero estremamente farraginose e, comunque, non idonee a contrastare i precisi, dettagliati e documentati assunti di SAI sicché non può evitarsi di ripercorrerli. Il caso […omissis] e le circostanze in cui è emersa la delega, poi disconosciuta, presentata in fase di accreditamento dei voti da […omissis]; contrariamente a quanto sostenuto nel provvedimento impugnato, il […omissis] non ha mai rilasciato alcuna delega in favore di […omissis]. L’annotazione “tale delega sostituisce la precedente” non può che essere riferita all’unica e propria delega rilasciata in precedenza e che, contrariamente a quanto asserito dalla Procura Federale, non assume efficacia sanante di alcun tipo nei confronti della delega artefatta presentata da […omissis], non nota al […omissis] al momento della dichiarazione inviata per fax sopra richiamata. E. MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI ACCREDITAMENTI. Per ciò che concerne il numero di affiliati presenti (cfr. pagina 8, prima riga del verbale di assemblea allegato sub II.16 al fascicolo di parte), il Presidente ha dichiarato alle ore 14.00 chiuso l’accreditamento e, secondo quanto riportato nell’allegato C), in quel momento risultavano presenti 1028 società affiliate (374 in proprio e 654 per delega), per un totale di 116.121 voti elettorali. Tuttavia, risulta impossibile determinare quale sia la fonte di questa comunicazione, né è dato sapere quante schede di voto siano state effettivamente consegnate, in quanto, se è pur vero che i prospetti riepilogativi delle operazioni della Commissione Verifica Poteri prevedevano un riepilogo delle schede consegnate alle tre tipologie di elettori (Rappresentante legale, Atleta, Tecnico) negli ultimi tre campi dei prospetti stessi, è altrettanto vero che detti campi non sono stati debitamente compilati o non sono stati compilati affatto. Detta circostanza ha reso necessaria una faticosa attività di indagine, dalla quale è emerso che: - sono state sicuramente presenti 245 società in quanto delegate da altri affiliati con cerchiatura dei voti spettanti al rappresentante legale; - altri dati non sono disponibili se non attraverso una verifica delle cerchiature dei voti spettanti al rappresentante legale presenti in corrispondenza di altri affiliati: dando per valida questa procedura, le altre società presenti sarebbero state 89 (oltre alle 245 già indicate), per un totale di 334 presenze; tuttavia detta procedura appare suscettibile di interpretazioni soggettive e non suffragate da alcuna norma tecnica e/o giuridica, erronea ed assolutamente inadeguata in quanto la presenza di una società non può essere registrata con la semplice cerchiatura del numero inerente i voti che la stessa rappresenta, giacché requisito minimo ed indispensabile per la validità di qualsivoglia procedura elettiva è rappresentato dalla firma autografa in corrispondenza della casella relativa all’elettore ove presente, o al delegato, se il rappresentante legale ha ricevuto apposita e regolare delega. Sul punto il provvedimento impugnato nulla asserisce, limitandosi a riferire che la procedura di accreditamento era terminata alle ore 13,50 poiché da circa 60 minuti nessun consociato chiedeva di potersi accreditare sicché la Commissione Verifica Poteri aveva ottenuto il beneplacito dell’assemblea per poter considerare chiusa tale fase. Orbene, dalla disamina dei sopra indicati dati, sono stati riscontrati alcuni errori che qui di seguito vengono evidenziati: (i) […omissis]: delega se stessa; (ii) […omissis]: delega e riceve contemporaneamente delega; (iii) […omissis]: delega e riceve contemporaneamente delega; (iv) […omissis]: delega e riceve contemporaneamente delega; (v) […omissis]: delega e riceve contemporaneamente delega; (vi) […omissis]: delega due volte; (vii) […omissis]: delega due volte; (viii) […omissis]: delega e riceve contemporaneamente delega; (ix) […omissis]: delega due volte; (x) […omissis]: riceve 3 deleghe, poi apparentemente cancellate; (xi) […omissis]: delega se stessa; (xii) […omissis]: delega se stessa; (xiii) […omissis]: delega se stessa. Inoltre, dal momento che dai prospetti risultavano 595 società deleganti a fronte di 610 deleghe (società delegate), è stato necessario procedere ad un confronto tra ogni delega conferita ed ogni delega ricevuta, da cui è risultato che alcune società hanno ricevuto la delega senza che essa fosse registrata in corrispondenza della società delegante e alcune deleghe rilasciate da società deleganti non sono state invece registrate alla società delegata. Il controllo incrociato ha permesso di evidenziare che ben 59 deleghe non erano state registrate alle società deleganti e che 40 deleghe non erano state registrate alle società delegate. Risulta pertanto incomprensibile ed imperscrutabile la modalità con la quale Commissione Verifica Poteri ha potuto fornire detti dati al Presidente dell’Assemblea, né sul punto la Commissione adita in primo grado è stata in grado di chiarire tale modalità al fine di ritenerla legittima, se non deducendo che, a suo dire, non appare corretto valutare “ex post” l’operato della Commissione Verifica Poteri, con ciò volendo avallare l’assurda tesi circa una pretesa insindacabilità delle attività e delle valutazioni compiute dalla Commissione medesima. Tutto ciò non potrebbe che dimostrare la dedotta non intelligibilità e assenza di trasparenza dell’iter seguito nel corso delle operazioni elettorali, con conseguente efficacia invalidante sull’Assemblea medesima. D’altro canto, appare non condivisibile il rilievo della decisione impugnata circa il fatto che le attività della Commissione non siano state oggetto di contestazione: innanzitutto, per via del fatto che molti dei vizi inerenti l’attività della Commissione Verifica Poteri non potevano essere rilevati immediatamente e sono emersi successivamente alla data dell’Assemblea Elettiva; il delegato di SAI Roma, […omissis], per quanto competeva al medesimo, opponeva immediatamente l’irregolarità riscontrata con riferimento alla delega artefatta presentata da […omissis]. F. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE. Per quanto concerne l’elezione del Presidente della Federazione dalla lettura del verbale dell’Assemblea emergerebbero una serie di incongruenze ed irregolarità che qui di seguito si evidenziano. Dall’esame del verbale (pagina 8, righe 3, 4, 5 e 6) e dalle verifiche effettuate sulla documentazione ritirata, è stato impossibile riscontrare l’esattezza del dato inerente il numero totale delle schede di voto, in quanto mai indicate nel verbale e negli allegati. Ciò in quanto non risultano indicati il numero dei tecnici e degli atleti votanti. Inoltre, dalla lettura delle pagine 8 e 9 del verbale e dell’allegato E emerge che risultano infatti presenti all’Assemblea 1028 soggetti aventi diritto, rappresentativi di 116.121 (così è indicato nel verbale) con un quorum deliberativo che a norma di statuto sarebbe di 58.061 voti. Detto quorum non viene mai esplicitato nel verbale, ed anzi nell’allegato E, oltre all’indicazione delle società votanti (1022), è erroneamente indicato: “il quorum dei voti rappresentati ammonta pertanto a 115.734” dato che corrisponde al numero dei voti dei soggetti che hanno provveduto all’espressione della preferenza elettorale. Sembrerebbe poi che sei società affiliate non abbiano provveduto a votare. A pagina 9, VI rigo del verbale, si legge: “Non votanti 00006 (1320 voti)”. Tuttavia, detto dato è assolutamente incomprensibile in quanto, se il massimo dei voti assegnati alle schede per l’elezione del Presidente era dato da 185 voti – ammesso e non concesso che le schede delle 6 società non votanti avessero dato diritto ciascheduna ad una scheda per 185 voti –, è impossibile raggiungere il valore indicato di 1320 voti in quanto 6 moltiplicato per 185 fa 1110 voti. Quanto evidenziato è sintomatico dell’esistenza di grave confusione nelle operazioni di voto, o a tutto voler concedere, quanto meno di gravi errori di calcolo. G. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI LEGALI NEL CONSIGLIO FEDERALE. La stessa confusione tra società, atleti e tecnici ammessi al voto, schede consegnate e voti effettivamente espressi è riscontrabile anche nella parte del verbale concernente l’elezione dei rappresentanti legali nel Consiglio Federale. Nel verbale a pagina 10, righe 21, 22, e 23, per quel che concerne la nomina dei rappresentanti legali nel Consiglio Federale sono riportati i seguenti dati: Schede nulle = 00002 (voti 105) Non votanti = bianche 9 (sic!) (voti 903) Totale voti 104.353 Premesso che non vengono neanche in questo caso indicati i dati relativi alle schede scrutinate, alle schede valide ed al totale delle schede, diventa impossibile una verifica dei voti espressi e delle schede distribuite (1080), in quanto non è riscontrabile in alcun modo, tenuto conto anche del dato dei rappresentanti legali pari a 1028, indicato a pagina 8 del verbale. H. ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEGLI ATLETI NEL CONSIGLIO FEDERALE. La modalità con cui è proceduto al conteggio dei voti degli atleti appare censurabile, con ciò venendosi a determinare un ulteriore vizio del procedimento elettorale. Infatti, a pagina 11 del verbale, righe 18, 19 e 20, si legge: Schede nulle = Non votanti = Totale 26607 Non vengono quindi indicati i valori delle schede nulle e dei non votanti, né riportati i dati relativi alle schede scrutinate, alle schede valide ed al totale delle schede, per cui diventa impossibile una verifica dei voti espressi rispetto a quelli esprimibili. Inoltre nel prospetto dell’allegato G al verbale, non è indicato alcun dato relativo alle schede scrutinate, valide, bianche, nulle. Il totale dei voti espressi non può essere nemmeno 26607 (sul verbale peraltro il risultato della somma non corrisponderebbe comunque!), dal momento che, dalla somma delle schede consegnate, il totale risulta invece di 8340 voti per 254 atleti accreditati. A ciò si aggiunga che il conteggio dei voti espressi realmente sulle schede per i singoli candidati ha permesso di rilevare che il numero dei voti indicati (cfr. verbale, pagina 11 ed allegato “G”) è errato per ciò che concerne gli atleti […omissis] (dichiarati 3308 voti a fronte dei 3260 reali), […omissis] (dichiarati 4798 voti a fronte dei 4751 reali), […omissis] (dichiarati 2832 voti a fronte dei 2833 reali), […omissis] (dichiarati 4954 voti a fronte dei 4907 reali), […omissis] (dichiarati 486 voti a fronte dei 438 reali), […omissis] (dichiarati 1890 voti a fronte dei 1738 reali). Ovviamente, anche il totale non risulta essere lo stesso: dichiarati 26.607 voti a fronte dei 26.266 reali. Pertanto, anche alla luce di tale conducente profilo, l’Assemblea non può essere ritenuta valida e dovrà essere annullata. I. ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI TECNICI NEL CONSIGLIO FEDERALE. Passando all’esame delle operazioni finalizzate all’elezione dei componenti dei tecnici nel Consiglio Federale, anche in questo caso sono stati riscontrati ulteriori vizi della procedura. Alla pagina 12 del Verbale, righe 8, 9 e 10, è riportato testualmente: Schede nulle = Non votanti = Totale = Neanche in questo caso vengono indicati i valori delle schede nulle e dei non votanti, né riportati i dati relativi alle schede scrutinate, alle schede valide ed al totale delle schede, per cui diventa impossibile una verifica dei voti espressi rispetto a quelli esprimibili. Inoltre, nel prospetto dell’allegato H al verbale, non è indicato alcun dato relativo alle schede scrutinate, valide, bianche, nulle. A ciò si aggiunga che da nessun parte, né nel verbale né nella scheda allegata risultano indicate le schede totali. Nonostante l’evidente valore assorbente del vizio rilevato, che si sostanzia nell’impossibilità di ricostruire con assoluta certezza (quanto meno in tempi rapidi) l’iter seguito dalla Commissione Scrutinatrice, comunque si è ritenuto di dover provvedere, da una parte, ad una verifica dei dati tratti dai prospetti riepilogativi per la componente degli atleti e, dall’altra, ad una attenta verifica delle schede elettorali. Dall’analisi dei dati risultano aver votato 164 tecnici per un totale di 3100 voti elettorali. Tuttavia, la mancanza di qualsiasi dato a verbale relativo agli aventi diritto al voto (come detto ricavabili solo indirettamente dalla verifica della cerchiatura sui prospetti riepilogativi) rappresenta una carenza non sanabile relativa all’elezione dei rappresentanti dei tecnici nel Consiglio Federale, ragion per cui anche sotto tale profilo l’Assemblea non può essere ritenuta valida e deve essere pertanto annullata. J. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI. Ritenuta pacifica la sussistenza ed il carattere assorbente dei vizi già rilevati in sede di esame del verbale, dei prospetti riepilogativi e dalle schede, non si è ritenuto di dover procedere al controllo dei dati relativi all’elezione del Presidente e dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti. Tuttavia, è ragionevole assumere che gli stessi dati presentino tutti i vizi già indicati per le precedenti elezioni del Presidente della Federazione e dei componenti del Consiglio Federale, aggravati dalla mancata indicazione del totale dei voti esprimibili e del totale dei voti espressi. K. ULTERIORI INCONGRUENZE E/O IRREGOLARITÀ RISCONTRATE NEL VERBALE. Oltre alle palesi irregolarità sopra rilevate, devono altresì essere oggetto di trattazione ulteriori questioni relative ai dati riportati nel verbale di assemblea. Difatti, alla pagina 11 dello stesso, righe 24 e 25, si legge testualmente che:”il Presidente Pancalli lascia la Presidenza dell’Assemblea alle ore 21:00 al vice Presidente nominato”. Tuttavia, alla pagina 13 del verbale, righe 18, 19, 20, 21 e 22, si legge che: “degli allegati “A”, “B”, “C”, “D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “L” al presente atto se ne omette la lettura da parte degli stessi e di me Notaio per dispensa avuta dai signori MORZENTI Giovanni e PANCALLI Luca, ad eccezione di quelli originali distinti alle lettere “E, F, G, H, I et L”. Null’altro essendovi da deliberare e più nessuno chiedendo la parola, il Presidente toglie la seduta alle ore 21,50 (ventuno e cinquanta)”. Alla pagina 14, righe 2, 3, 4, 5 e 6 si legge infine: “Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente verbale in parte manoscritto ed in parte dattiloscritto da me e da persone di mia fiducia sopra cinque fogli per facciate diciotto da me letto ai signori MORZENTI Giovanni e PANCALLI Luca che dichiarano di approvarlo ed in conferma meco lo sottoscrivono alle ore 21,55”. Orbene, ferma ogni più ampia riserva di sporgere all’occorrenza querela di falso con riferimento al verbale di assemblea, una domanda sorge spontanea: “Come può il Presidente Pancalli dispensare alle 21,50 il Notaio dalla lettura degli allegati e soprattutto, alle 21:55, approvare e sottoscrivere il verbale, se per espressa menzione nel verbale medesimo il Presidente Pancalli stesso ha abbandonato la seduta alle 21:00?” Si tratta di un’evidente contraddizione riportata su un atto pubblico che emerge chiara ed inequivocabile. Ed anche in questo caso l’Organo adito in prima istanza copre con un manto di silenzio tale grave irregolarità, costringendo pertanto SAI a riproporre tale questione alla Corte adita che, pertanto, sul punto dovrà opportunamente riformare il provvedimento impugnato. La quantità, la varietà e la gravità delle irregolarità denunciate sarebbe chiaro indice di una carenza e di una superficialità nella conduzione dell’intero procedimento elettorale, e ancor più del mancato rispetto dei doveri di correttezza, lealtà e probità cui gli Organi della Federazione sono tenuti. Pertanto, alla luce di tali gravi profili, l’Assemblea non potrà essere ritenuta valida e dovrà essere annullata. 4) Erroneità della decisione e della sua motivazione relativamente alla valutazione dei vizi riscontrati e dedotti con riferimento alle deleghe ed ai mandati di rappresentanza. Violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15, comma 2, dello Statuto della Federazione Italiana Sport Invernali. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 31, comma 2, 32, comma 2 e 37, comma 5 lettere a) e d), del ROF della FISI. Vizio di motivazione. Illogicità, irragionevolezza, incongruenza ed erroneità della motivazione. Difetto di istruttoria procedimentale e processuale. Dall’esame delle deleghe utilizzate in occasione dell’Assemblea Elettiva per ottenere gli accreditamenti, discendono ulteriori gravi ed insanabili profili di illegittimità del procedimento elettorale e della delibera oggetto del presente gravame. Per comodità di esposizione i vizi riscontrati con riferimento alle deleghe saranno oggetto di trattazione caso per caso. A. Deleghe rilasciate senza indicazione del soggetto delegato. Le deleghe rilasciate da: (i) […omissis], per 147 voti; (ii) […omissis], per 84 voti; (iii) […omissis], per 147 voti; per un totale complessivo di 378 voti, risultano invalide perché non recano l’indicazione del soggetto delegato (documento n. II.27), mentre i diritti di voto sono stati inspiegabilmente e senza alcuna documentazione assegnati ad altre società (rispettivamente a […omissis],[…omissis] e […omissis]) che hanno proceduto alla votazione. Al riguardo, si evidenzia che la circostanza dichiarata dalla Commissione adita in primo grado per contrastare la contestazione mossa dall’odierna ricorrente, ovvero “in due dei tre casi il voto è stato espresso direttamente dal Presidente della società in questione”, risulta generica (perché non specifica i nomi degli sci club interessati) e non documentata in alcun modo. Invero, come emerge dai prospetti riepilogativi redatti dalla Commissione Verifica Poteri (documento n. VII), risulta che: (a) i voti di […omissis] sono stati dati a […omissis] mentre quelli di […omissis] allo […omissis]; per nessuno dei due sci club esisterebbe agli atti consegnati in copia fotostatica una delega completata [punti (i) e (ii)]; (b) quanto invece all’ […omissis] risulta dai prospetti riepilogativi che il voto è stato espresso dallo sci club ma non è possibile verificare se a votare sia stato il Presidente e ciò nulla toglie alla gravità del fatto che tra gli atti ufficiali risulti una delega in bianco, documento che non può essere computato ai fini dell’accreditamento e per altro verso probatorio dell’inadempienza della Commissione Verifica Poteri al proprio obbligo di verifica e validazione dell’accreditamento [punto (iii)]. La Commissione Verifica Poteri non avrebbe svolto correttamente il proprio operato poiché ha proceduto comunque alla raccolta di tali deleghe senza premurarsi di verificare in fase di accreditamento se le stesse fossero poi realmente utilizzate dai soggetti che le presentavano, con ciò contribuendo a rendere ulteriormente incongruenti i dati emersi all’esito delle votazioni. B. DELEGHE RILASCIATE CON SUCCESSIVA CORREZIONE DEL SOGGETTO DELEGATO. Le deleghe rilasciate da: (i) […omissis], per 70 voti; (ii) […omissis], per 147 voti; (iii) […omissis], per 28 voti; (iv) […omissis], per 140 voti; (v) […omissis], per 126 voti; (vi) […omissis], per 70 voti; (vii) […omissis], per 42 voti; (viii) […omissis], per 28 voti; (ix) […omissis], per 35 voti; per un totale complessivo di 686 voti, risultano invalide perché recano la correzione sul nome del soggetto delegato rispetto a quello originariamente indicato (documento n. II.28). La cancellatura del nome precedentemente indicato comporta l’invalidità della delega in quanto non è possibile attestare: a) se la cancellazione del nome precedentemente indicato è avvenuta per volontà dello stesso delegante; b)se la cancellatura medesima è avvenuta per volontà dell’originario delegato, del nuovo delegato o di terzi soggetti; c) se il delegante intendesse o meno indicare un nuovo delegato rispetto a quello precedentemente delegato; d)se l’eventuale indicazione del delegante di modificare il nome del delegato corrisponda o meno alla volontà dell’affiliato interessato. Ragion per cui tutte dette deleghe dovevano essere necessariamente non ammesse al voto da parte della Commissione Verifica Poteri con comunicazione in Assemblea. Al riguardo, anche a volere accedere in via meramente ipotetica e paradossale alla tesi sostenuta nell’impugnato provvedimento secondo cui è facoltà del delegante sostituire il delegato in ogni momento, appare quantomeno inopportuno che ciò si verifichi mediante cancellazione e sostituzione del nominativo del delegato, che può dar luogo quanto meno al legittimo sospetto di artificio tale da inficiare l’espressione del voto, e non mediante emissione di una nuova delega che sostituisca la precedente e che venga consegnata alla Commissione Verifica Poteri. Ed inoltre, a voler proprio tutto concedere, pur ammettendo la facoltà di correggere l’indicazione del delegato, costituisce buona prassi apporre una sigla a margine per conferma, rilievo che assume particolare importanza ove la grafia o il tratto della penna risultino differenti dalla firma apposta in calce dal delegante. C. DELEGHE RILASCIATE CON SOTTOSCRIZIONE NON IN ORIGINALE. Le deleghe rilasciate da: (i) […omissis], per 77 voti; (ii) […omissis], per 7 voti; per un totale complessivo di 84 voti, risultano invalide perché, pur essendo state presentate brevi manu alla Commissione Verifica Poteri, non recano la firma in originale, che è evidente frutto di riproduzione con l’ausilio di uno scanner (documento n. II.29). L’articolo 32 del ROF prevede al comma 2 che “le deleghe devono essere presentate alla CVP in originale o a mezzo fax o con qualsiasi altro mezzo avente valore legale o idoneo ad attestarne la provenienza”. Alquanto curiosamente la medesima avvertenza è riportata sul modulo adoperato per la delega stessa. Appare evidente che dette deleghe non potevano essere presentate direttamente alla Commissione Verifica Poteri in quanto non recano una sottoscrizione in originale, ragion per cui non si è in grado di attestarne con certezza la provenienza e devono essere conseguentemente espunte dal numero dei soggetti accreditati ai fini della determinazione del quorum deliberativo. Inoltre, circostanza che fa però dubitare dell’autenticità della delega rilasciata dallo […omissis] è l’indicazione sulla carta intestata di un nome contenente un errore evidente […omissis] (anziché[…omissis]). Orbene, è seriamente pensabile che vi sia un errore così grossolano su un foglio di carta intestata da parte degli associati, quali soggetti interessati a dare visibilità e una positiva immagine della propria associazione? Al riguardo l’Organo giudicante di prima istanza, non avendo evidentemente alcun valido appiglio, nel citare il richiamato articolo 32 del ROF, di cui SAI di certo non disconosce il contenuto e la portata, giunge addirittura ad affermare, senza in alcun modo poterlo provare, che “si deve dare per accertato che la Commissione Verifica Poteri ne abbia ritenuta attestata la provenienza con qualsiasi altro mezzo idoneo”, ma quale sia tale mezzo e secondo quali modalità non è dato sapere, e tale circostanza ben avrebbe potuto essere appurata se solo la Commissione adita in prima istanza avesse rivolto tale domanda ai componenti la Commissione Verifica Poteri sciogliendo ogni dubbio al riguardo, attività che si è guardata bene dal compiere, non ritenendo di dover affatto istruire il procedimento. Ed è proprio l’assenza di una puntuale attività di verifica da parte della Commissione Verifica Poteri, a essere dimostrata e contestata in questa sede. Ciò che tuttavia costituisce fonte di maggior rammarico per la ricorrente è che neanche la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado si sia premurata di verificare l’originalità o meno delle sottoscrizioni apposte (pur la ricorrente medesima avendo fornito tutti gli elementi per poter procedere in tal senso). Le considerazioni che precedono, peraltro, prescindono dalla verifica circa l’apposizione della sottoscrizione in originale o meno su tutte le altre deleghe direttamente presentate alla Commissione Verifica Poteri (che non siano state inviate quindi a mezzo raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata), accertamento che non si è potuto compiere allo stato attuale tenuto conto che detto dato non è desumibile della semplice foto-riproduzione delle deleghe, ma dalla consultazione in originale delle stesse. D. MANDATO DI RAPPRESENTANZA CONFERITO A SOGGETTO NON MEMBRO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’AFFILIATO. DELEGHE RILASCIATE A SOGGETTO NON LEGITTIMATO AD INTERVENIRE ALL’ASSEMBLEA ELETTIVA DEL 24 APRILE 2010. Tale vizio è stato già oggetto di specifico esposto indirizzato al Procuratore Federale e alla Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado. Al riguardo, si evidenzia che nell’ambito delle verifiche sulle deleghe e le schede di voto relative all’Assemblea Elettiva del 24 aprile 2010, è stato rilevato che lo […omissis] del Comitato […omissis] ha prodotto stralcio di assemblea sociale nella quale veniva indicato quale rappresentante per l’Assemblea Elettiva del 24 aprile 2010 […omissis], tessera FISI […omissis], il quale aveva controfirmato tale incarico per autocertificazione (documento n. II.30). Dall’analisi dello stralcio del verbale, risulta che il Presidente dello Sci Club, […omissis], nel mandato di rappresentanza aveva formalmente attestato l’appartenenza di […omissis] al Consiglio Direttivo della Società. Risulta inoltre che […omissis] aveva ricevuto deleghe dallo Sci Club […omissis], dallo Sci Club […omissis] e dallo Sci Club […omissis] (documento n. II.31); Tuttavia, si è appreso invece (direttamente dagli uffici della FISI) che […omissis] non faceva parte del Consiglio Direttivo dello Sci Club […omissis], né alla data di formazione del verbale sociale, né tanto meno alla data dell’Assemblea Elettiva del 24 aprile 2010. Pertanto, […omissis] difettava del presupposto essenziale per poter rappresentare il predetto Sci Club […omissis] e ricevere altre deleghe. Appare pertanto evidente ed insanabile la violazione dell’Articolo 31 del ROF, che al comma 2 prescrive:”il Soggetto affiliato può eventualmente conferire la rappresentanza, ai soli fini dell’Assemblea, ad un componente del Consiglio Direttivo che non sia il Presidente o il legale rappresentante, secondo quanto previsto dall’articolo 15 dello Statuto”. A sua volta è violato anche l’articolo 15 dello Statuto della Federazione che dispone che: “in sostituzione del Presidente è ammessa la nomina, in base alle norme statutarie interne dell'affiliato, di un rappresentante diverso, purché di tale decisione dell'Organo deliberante dell'affiliato sia fornita prova alla Commissione Verifica Poteri e purché il soggetto delegato sia un componente del Consiglio Direttivo Sociale dell'affiliato e tesserato FISI”. Conseguentemente, in disparte l’eventuale procedimento disciplinare a carico dei soggetti indicati per le violazioni delle norme statutarie e regolamentari federali, ne deriverebbe che è nullo il mandato di rappresentanza conferito dallo Sci Club […omissis]- codice FISI […omissis], che ha espresso nella fattispecie in esame 105 voti (documento n. II.32). Tenuto conto che il […omissis] non poteva ricevere altre deleghe, sono nulle altresì le deleghe rilasciate da: (i) […omissis], per 56 voti; (ii) […omissis],per 70 voti; (iii) […omissis], per 77 voti. Inoltre le deleghe rilasciate dai tre sci club menzionati recherebbero addirittura date antecedenti (9 aprile 2010 e 13 aprile 2010) a quelle della delibera assembleare dello Sci Club […omissis] (15 aprile 2010) e del rilascio del mandato di rappresentanza (16 aprile 2010), conferma per altro verso della diffusa irregolarità del sistema elettorale previsto (scambio di voti) denunciata da SAI e che inficia la validità dell’intera Assemblea. Il vizio rappresentato in questa sede è stato rilevato in maniera casuale e dedotto in via esemplificativa, non essendo stato possibile all’associazione esponente verificare l’appartenenza al Consiglio Direttivo di ogni associazione delle persone indicate sui mandati di rappresentanza e sulle deleghe ricevute da terzi. Si rileva che tale attività di verifica avrebbe ben potuto essere svolta dall’Organo giudicante di prime cure e si auspica possa essere svolta dall’Alta Corte di Giustizia Sportiva con la collaborazione della Federazione. I vizi che affliggono il conferimento della rappresentanza e della delega a soggetto non legittimato, importano che devono essere espunti un totale di 308 voti, che assumono anch’essi rilevanza ai fini del risultato finale del voto per l’elezione del Presidente della Federazione. Orbene, tale motivo di doglianza è stato ritenuto meritevole di accoglimento dalla Commissione adita in prima istanza, ma al contempo non è stato ritenuto sufficiente a ritenere inficiate le votazioni. Tuttavia, tale accertata irregolarità, sommata alle ulteriori, plurime e circostanziate irregolarità dedotte nel presente atto d’appello, dovranno portare ad accogliere il ricorso in appello di SAI, con riforma e/o annullamento del provvedimento impugnato. Al riguardo, non può essere ritenuto privo di mende l’operato della Commissione Verifica Poteri nell’accertamento della regolarità del mandato di rappresentanza dello […omissis] (facilmente desumibile da una semplice verifica informatica). E. DELEGHE SPEDITE A MEZZO FAX PER LE QUALI NON È POSSIBILE ATTESTARE LA LEGITTIMA PROVENIENZA. L’articolo 32 del ROF prevede al comma 2 che “le deleghe devono essere presentate alla CVP in originale o a mezzo fax o con qualsiasi altro mezzo avente valore legale o idoneo ad attestarne la provenienza”. Ebbene, numerose deleghe risultano essere state inviate a mezzo fax, ma con modalità tali da non consentire una verifica circa la corretta provenienza delle stesse dal soggetto affiliato. Nello specifico, risultano nulle 36 deleghe (documento n. II.33), per un totale di ben 3640 voti e precisamente, individuate per il tramite del codice di affiliazione alla FISI: (i) […omissis]per voti 168; (ii) […omissis]per voti 168; (iii) […omissis]per voti 77; (iv) […omissis] per voti 98; (v) […omissis] per voti 189; (vi) […omissis] per voti 147; (vii) […omissis] per voti 105; (viii) […omissis] per voti 84; (ix) […omissis] per voti 140; (x) […omissis] per voti 98; (xi) […omissis] per voti 210; (xii) […omissis] per voti 140; (xiii) […omissis] per voti 126; (xiv) […omissis] per voti 7; (xv) […omissis] per voti 126; (xvi) […omissis] per voti 56; (xvii) […omissis] per voti 7; (xviii) […omissis] per voti 105; (xix) […omissis] per voti 63; (xx) […omissis] per voti 119; (xxi) […omissis] per voti 63; (xxii) […omissis] per voti 7; (xxiii) […omissis] per voti 105; (xxiv) […omissis] per voti 56; (xxv) […omissis] per voti 56; (xxvi) […omissis] per voti 112; (xxvii) […omissis] per voti 42; (xxviii) […omissis] per voti 98; (xxix) […omissis] per voti 161; (xxx) […omissis] per voti 28; (xxxi) […omissis] per voti 28; (xxxii) […omissis] per voti 112; (xxxiii) […omissis] per voti 126; (xxxiv) […omissis] per voti 133; (xxxv) […omissis] per voti 140; (xxxvi) […omissis] per voti 140. Dall’esame delle deleghe non sarebbe infatti comprensibile se le stesse sono state inviate dall’avente titolo e comunque, non è possibile attestare la legittima provenienza del fax dal titolare del potere di delega, con conseguente efficacia invalidante del vizio dedotto sulle schede per violazione del citato articolo 32 del ROF. In proposito, si osserva che non è sufficiente la generica e apodittica dichiarazione resa nella decisione della Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado (senza peraltro che la stessa abbia effettuato alcuna indagine in proposito), che la prevista attività di verifica della corretta provenienza sia stata effettivamente svolta dalla Commissione di Verifica Poteri. Infatti, perché si abbia prova dell’avvenuto svolgimento dell’attività di verifica della provenienza, dovrebbe esserci un verbale, oppure i documenti (di cui non si può attestare de plano la corretta provenienza) dovrebbero essere siglati dalla Commissione con una nota dell’attività di controllo svolta. In assenza di tale documentata verifica, detta attività deve considerarsi come mai effettuata ed il relativo documento non valido in ragione del vizio dedotto. F. DELEGHE NON SU CARTA INTESTATA. Sarebbero palesemente nulle le seguenti deleghe in quanto non redatte su carta intestata del soggetto affiliato: (i) […omissis] per voti 70; (ii) […omissis] per voti 140; (iii) […omissis] per voti 168; (iv) […omissis] per voti 70; per un totale complessivo di 448 voti (documento n. II.34). Invero, il vizio che affligge le deleghe menzionate è talmente evidente che non si riesce a comprendere come la Commissione Verifica Poteri non se ne sia avveduta, tenuto conto della specifica avvertenza riportata sullo stesso modello inviato dalla Federazione in data 15 marzo 2010, avvertenza peraltro riportata in calce proprio nelle deleghe oggetto di contestazione. Orbene, ancorché il ROF non preveda alcuna formalità, risulta di palmare evidenza che è mancata da parte della Commissione Verifica Poteri ogni attività di controllo sulla provenienza anche delle deleghe conferite non su carta intestata, così come già dedotto in merito alle deleghe spedite a mezzo fax. Pertanto, anche tali deleghe appaiono con evidenza irregolari, e avrebbero dovuto portare l’Organo giudicante a riflettere sulla circostanza che le stesse, risultando determinanti ai fini dell’esito delle votazioni, non potevano essere considerate valida espressione del voto delegato. G. DELEGHE ARTEFATTE. Oltre alla delega consegnata al […omissis], contestata ab origine dall’Associazione esponente (con rinvio alle considerazioni già svolte in precedenza), deve essere altresì oggetto di particolare verifica e di apposite indagini il caso della delega redatta a nome dello Sci Club […omissis] per 77 voti (documento n. II.35). Difatti, come risulta da apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del 14 dicembre 2010, il Presidente dello Sci Club dottor […omissis], disconosce decisamente la sottoscrizione apposta sulla delega, precisamente dichiarando: “di non aver mai avuto intenzione e tantomeno di non aver mai rilasciato la delega a nome dello Sci Club da me rappresentato ad altra Società o a chicchessia al fine di rappresentarci ed esprimere per nostro conto il voto all’Assemblea Elettiva della FISI del 24 Aprile 2010 di Torino. Pertanto qualsiasi documento che rappresenti una diversa volontà da quanto sopra dichiarato non è stato da me né da altri consiglieri dello Sci Club mai compilato e/o firmato e pertanto deve essere considerato un documento falso. In particolare la delega che risulta agli atti dell’Assemblea, quale nostra delega di voto ad altra società, risulta essere artefatta e la firma ivi apposta risulta essere differente dallo specimen della mia firma” (documento n. 36). Tenuto conto dell’aperto disconoscimento operato dal presidente dello sci club interessato, i voti corrispondenti attribuiti in forza della falsa delega devono essere scomputati dal quorum deliberativo, con inevitabile defluenza anche sul voto finale. H. DELEGHE COMPILATE CON IDENTICA GRAFIA. Estremamente grave e sorprendentemente diffuso è il fenomeno, riscontrato in particolar modo (ancorché non esclusivamente, giova precisarlo) nei comitati […omissis] (42 su 54 complessive del Comitato, documento n. II.37), […omissis] (22 + 2 già richiamate tra le deleghe sub C su 30 totali del Comitato, documento n. II.38) e […omissis] (12 su 23 totali del Comitato, documento n. II.39), di grandi gruppi di deleghe redatte da unica mano. Nell’ambito delle deleghe compilate con identica grafia del Comitato […omissis] è peraltro inclusa la delega artefatta consegnata al Signor […omissis]. L’identità della grafia tra detti gruppi di deleghe, nonché in molti casi anche l’identità di impostazione grafica delle stesse, riscontrabile dalla semplice visione delle deleghe medesime, fa legittimamente presumere che queste sono state tutte redatte dalla stessa mano (quindi non dal vero delegante o quanto meno oltre il semplice potere di delega riconosciuto al singolo affiliato) e successivamente consegnate direttamente in occasione dell’Assemblea elettiva ad altri soggetti. Invero, appare evidente l’esercizio abusivo dello strumento della delega, o addirittura la creazione di false deleghe, con la finalità di modificare il risultato della consultazione elettorale. Fatto ancor più grave è che detto abuso è stato compiuto all’insaputa degli stessi soggetti affiliati, presumibilmente inconsapevoli del fatto che il nome della propria associazione e/o società fosse utilizzato per portare voti all’uno o all’altro schieramento elettorale. L’esercizio abusivo ed improprio del potere di delega sarebbe peraltro comprovato dall’episodio della delega dello Sci Club […omissis] e dello Sci Club […omissis], che costituisce un’implicita dimostrazione del fatto che alcuni gruppi di deleghe siano state compilate da un’unica mano (diversa da quella dell’avente titolo a delegare) e distribuite in situ a persone disposte a riceverle e ad utilizzarle ai fini del voto in assemblea. Al riguardo, non assumerebbe alcuna rilevanza la circostanza che anche il delegato SAI, […omissis], abbia ricevuto una delega così confezionata, posto che semmai lo stesso risulterebbe essere vittima inconsapevole di una irregolarità compiuta da altri, mentre la Commissione Verifica Poteri, ricevendole tutte in fase di accreditamento, ben avrebbe potuto avvedersene (ed invece colpevolmente non ha segnalato tale circostanza). In tal senso, appare palesemente strumentale e defatigatorio (per richiamare una terminologia inappropriata utilizzata dalla Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado nella propria attività di strenua difesa dell’operato della Federazione) il tentativo svolto dalla medesima di giustificare una prassi invalsa in Assemblea, mentre invece non può che essere considerato commendevole il comportamento della ricorrente, che correttamente ha segnalato tale circostanza, una volta avvedutasene. Infine, tale circostanza avrebbe dovuto essere valutata dall’Organo giudicante di prime cure anche solo a livello indiziario quale elemento sintomatico della inattitudine delle modalità di delega, così come previste dal ROF, ad assicurare la correttezza dell’intero iter procedimentale, nonché determinare un accertamento ex officio da parte della Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado ai fini della verifica, nell’ambito del procedimento instaurato, del rispetto dei principi di correttezza, lealtà e probità a cui gli Organi federali e i soggetti affiliati devono conformarsi nello svolgimento del procedimento elettorale. In tal senso, appare incomprensibile come la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado sia arrivata persino ad imputare a SAI il fatto di aver inviato semplici richieste ad altri sci club con la mera finalità di ottenere informazioni utili ad accertare la verità dei fatti accaduti. Invero, nella propria difesa dell’operato della Commissione Verifica Poteri, la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado paradossalmente propala quale legittima e normale la prassi, obiettivamente impropria, di circolazione incontrollata delle deleghe (una sorta di “diritto di voto in bianco e al portatore”). I. DELEGHE IN BIANCO. Ad ulteriore riprova di quanto indicato al paragrafo precedente, sono state incredibilmente rinvenute agli atti le seguenti deleghe in bianco di sci club che non hanno nemmeno votato: (i) […omissis]; (ii) […omissis]; (iii) […omissis]; Dette deleghe sono nulle perché non recano l’indicazione del soggetto delegato (documento n. II.40). Il rinvenimento di tali deleghe implicherebbe che nel corso dell’Assemblea fossero circolate diverse deleghe senza indicazione del delegato e che le stesse venissero raccolte e direttamente compilate nel corso della seduta assembleare, come si avrà modo di evidenziare più compiutamente al paragrafo successivo. Orbene, la circostanza, accertata ex post e riferita nel provvedimento impugnato, che tali deleghe non siano in effetti state utilizzate, perché il voto è stato espresso direttamente dal presidente dello sci club, non varrebbe a contrastare il rilievo di nullità ed irregolarità nella procedura di rilascio di deleghe in bianco, posto che non sarebbe dato sapere (e tale attività doveva essere svolta dalla Commissione Verifica Poteri) se altre deleghe di tal fatta siano state poi abusivamente riempite con indicazione di preferenza di un candidato, con evidente alterazione dell’esito della consultazione elettorale. In proposito, appare incredibile la motivazione offerta dalla Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado nell’interesse della Federazione e senza che dalla difesa della stessa nulla sia stato eccepito, ovvero che le deleghe erano state predisposte per il caso della sopravvenuta impossibilità durante le operazioni dell’Assemblea. Invero, simile cautela potrebbe essere anche ritenuta accettabile con riferimento al comportamento di uno sci club (ancorché singolare), ma non giustifica in alcun modo il motivo per cui tali deleghe siano presenti tra gli atti della Commissione Verifica Poteri, circostanza che costituisce ulteriore riprova della superficialità con la quale ha operato la Commissione stessa e della complice accettazione di un sistema di tal fatta. J. DELEGHE MANCANTI. In ordine a tale tipologia di riscontrata irregolarità delle deleghe, la Commissione adita in prima istanza sembra abbia voluto evitare di decidere sostenendo che tale motivo di doglianza fosse stato espresso dalla difesa SAI in maniera generica ed incomprensibile. Al riguardo si evidenzia che, in esito all’accesso agli atti, sono state oggetto di esame 549 deleghe rispetto alle 654 ammesse al voto. Pertanto, risulterebbero mancanti cinque deleghe per le quali invece risulta essere stato attribuito il voto. Di queste cinque deleghe, è stato possibile accertare un solo nominativo di affiliato: […omissis], per il quale risulta aver votato, in assenza di deleghe lo “Sci Club […omissis]. L’incapacità dimostrata dagli organi competenti di indagare al fine di reperire e dimostrare l’esistenza di dette deleghe costituirebbe riprova della superficialità e della non intelligibilità del lavoro svolto dalla Commissione Verifica Poteri, che ampiamente e puntualmente si è contestato, quale elemento invalidante dell’intera Assemblea. K. CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE SUI VIZI DELLE DELEGHE RISCONTRATI E SULL’OPERATO DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI. Il complesso dei vizi sopra denunciati, tutti chiaramente riscontrabili dal semplice esame delle deleghe - che vengono depositate agli atti del procedimento - ha un rilevante impatto sia sul quorum deliberativo, sia sui possibili esiti del voto finale. Inoltre, dal carattere grossolano dei vizi rilevati, nonché dal numero degli stessi, si evincono le modalità inappropriate, erronee e frutto di interpretazioni soggettive non suffragate da norme tecniche giuridiche con le quali la CVP ha effettuato le operazioni di propria competenza. Se a tale considerazione si uniscono i rilievi svolti sull’esercizio abusivo ed improprio del potere di delega, è di palmare evidenza come i risultati elettorali siano stati falsati, con riferimento sia alla corretta determinazione del quorum deliberativo, sia al conseguente effetto sul voto finale dei candidati. Quanto dedotto risulterebbe ulteriormente aggravato dalla circostanza che la Commissione Verifica Poteri ha ritenuto di non dover riferire in Assemblea né l’episodio della delega artefatta prodotta da […omissis], né, nell’ipotesi in cui avesse riscontrato anche uno solo dei vizi denunciati, la scoperta degli stessi, e ciò in patente ed insanabile contrasto con la lettera dell’articolo 37, comma 5 lettera d), del ROF. Sotto il profilo squisitamente numerico, dall’esame delle deleghe sono emersi complessivamente i seguenti vizi, riportati nella seguente tabella. tipologia di vizio voti numero di deleghe a. deleghe rilasciate senza indicazione del soggetto delegato ……378 3 b. deleghe rilasciate con successiva correzione del soggetto delegato ……686 9 c. deleghe rilasciate con sottoscrizione non in originale 84 2 d. mandato di rappresentanza conferito a soggetto non membro del consiglio direttivo dell’affiliato. deleghe rilasciate a soggetto non legittimato ad intervenire all’assemblea elettiva ……308 3 e. deleghe spedite a mezzo fax per le quali non è possibile attestare la legittima provenienza 3640 36 f. deleghe non su carta intestata 48 4 g. deleghe artefatte 77 1+1* h. deleghe compilate con identica grafia 76** i. deleghe in bianco 3*** j. deleghe mancanti 5**** Totale 5621 61+1*+76**+3***+5**** * La delega artefatta dello […omissis] in favore del […omissis] è rimasta agli atti, ma non è stata inserita nel conteggio dei voti contestati. ** Il numero di 76 deleghe è meramente esemplificativo e non è riferito alla totalità delle deleghe oggetto della denunciata irregolarità. *** Le deleghe in questione non sono state utilizzate in occasione del voto. **** Dette deleghe non sono state reperite. Complessivamente risulterebbero invalide deleghe per un numero di voti corrispondente a 5621. Il dato, che emerge, risulta di estrema rilevanza se si considera che la declaratoria di nullità delle deleghe per i vizi riscontrati avrebbe effetti sulla determinazione del quorum deliberativo, nonché sul numero dei voti da attribuire ai due contendenti. Infatti, l’attuale Presidente della Federazione risulta essere stato eletto per soli 705 voti al di sopra del quorum deliberativo e con soli 2757 voti di scarto sull’altro candidato; pertanto, sarebbe evidente la rilevanza della distorsione provocata sul risultato elettorale dal numero dei vizi riscontrati e la manifesta fondatezza delle censure dedotte. In proposito, si formula ogni più ampia riserva di ulteriori verifiche su quanto non è stato acclarato in virtù della limitatezza delle facoltà di approfondimento istruttorio e si richiede di svolgere ogni verifica istruttoria ritenuta utile ai fini dell’accertamento della verità dei fatti. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado, ovvero che “in due soli casi, invece, la Commissione Verifica Poteri potrebbe non essere pervenuta al giusto risultato”, vi sarebbe stata da parte della ricorrente un’ampia dimostrazione che gli errori compiuti dalla Commissione Verifica Poteri sono stati molteplici e talmente rilevanti da determinare il venir meno del quorum deliberativo (tanto che anche scomputando soltanto una parte delle deleghe viziate il quorum deliberativo non verrebbe raggiunto). Invero, qualora fossero ritenute fondate le contestazioni riproposte (anche solo in parte, ovvero per poco meno di 1500 voti, pari a meno del 30% delle deleghe contestate), il meccanismo della “prova di resistenza” porterebbe ad una conclusione diametralmente contraria a quella a cui è pervenuta la Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado, ovvero che il quorum deliberativo non è stato raggiunto, con conseguente efficacia invalidante dell’intera Assemblea. Va poi ribadito che, indipendentemente da quanto indicato dall’Organo giudicante in prime cure con riferimento al meccanismo della “prova di resistenza”, il mancato rispetto delle norme del ROF, la irregolarità e la fallacia del procedimento svoltosi, depongono inevitabilmente a favore di una declaratoria di annullamento dell’Assemblea per contrarietà ai più generali principi di correttezza, lealtà e probità. 5) Erroneità della decisione e della sua motivazione relativamente alla valutazione dei vizi riscontrati e dedotti con riferimento alle schede di voto. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 41 e 43, comma 1 lettera b) del ROF della FISI. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 37, comma 5, e 46, comma 4, del ROF della FISI. Vizio di motivazione. Illogicità, irragionevolezza, incongruenza ed erroneità della motivazione. Difetto di istruttoria procedimentale e processuale. Sotto altro rilevante profilo la decisione risulta erronea e meritevole di annullamento e/o di riforma. Infatti, con riferimento ai vizi rilevati in merito alle schede di voto, le considerazioni svolte dalla Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado, così come quelle svolte dalla difesa della Federazione, non scalfiscono la fondatezza delle doglianze mosse da SAI Roma. La tipologia di scheda consegnata agli elettori era stata predisposta per la lettura elettronica sia del voto espresso che del “peso” della scheda stessa (cioè 1, 9, 18, 27, etc. voti). La scheda riportava testualmente l’indicazione di come dovesse essere utilizzata ai fini di validità della stessa. Infatti, ogni singola scheda riportava chiaramente la seguente dicitura: “modalità di votazione della scheda - il voto si esprime annerendo la casella relativa al nome del candidato prescelto. Non sono ammesse correzioni o segni aggiuntivi, pena l’annullamento della scheda. Importante: annerire le caselle come indicato sotto”. Dalla semplice visione delle schede oggetto di contestazione, si evincerebbe chiaramente che le schede oggetto di contestazione non potevano essere lette dal computer, in quanto irregolarmente compilate. L’ammissione di schede palesemente errate ed irregolarmente compilate implica quindi un necessario intervento della Commissione Scrutinatrice sulle schede che non siano state lette dal computer (forse con l’intento di garantire il superamento del quorum che rendesse valida l’elezione!), intervento che è espressamente riconosciuto dalla stessa come avvenuto (documento n. II.47). Detta attività da parte della Commissione Scrutinatrice non risulta invece riportata agli atti, così come, da quanto dimostrato, risultano palesemente disattese in virtù di un simile intervento, le indicazioni riportate nelle schede sulla modalità di espressione del voto. Ciò detto, gli articoli 41 e 43 del ROF disciplinano le ipotesi di nullità delle schede elettorali. Per quel che interessa in questa sede, l’articolo 43, comma 1, lettera b) commina la nullità della scheda che “presenta dei segni non tipografici con i quali l’elettore in maniera inequivocabile ha voluto farsi riconoscere”. Ebbene, una sola scheda elettorale è stata dichiarata nulla, quando le schede chiaramente identificabili sono un numero molto più elevato, per un valore di ben 4.723 voti. Nello specifico, si evidenzia che: (i) quantomeno 43 schede di voto, per un totale di 3.943 voti, risultano palesemente non valide in quanto riportano un segno inequivocabilmente differente da quello prescritto a pena di annullamento della scheda (documento n. II.41); (ii) ulteriori 16 schede di voto, per un totale di 834 voti, risultano non valide in quanto il segno ivi apposto diverge parzialmente (deborda la cella da annerire e/o quest’ultima è annerita soltanto parzialmente) da quanto prescritto a pena di annullamento nella scheda stessa (documento n. II.42). Dall’analisi delle 43 schede di voto indicate sub (i), risulta che 31 schede per n. 2861 voti complessivi sono erroneamente state attribuite a Giovanni Morzenti, mentre 12 schede per n. 1028 voti sono erroneamente state attribuite a Carmelo Ghilardi. Allo stesso modo, dall’analisi delle schede di voto indicate sub (ii), risulta che 9 schede, per n. 361 voti complessivi, sono state attribuite erroneamente a Giovanni Morzenti, mentre 7 schede, per n. 473 voti complessivi, a Carmelo Ghilardi. È bene evidenziare che la portata della presente censura non è minimamente incisa da qualsiasi considerazione spendibile sulla chiara riferibilità del voto al candidato e sul principio del favor voti. Come è stato evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa in più occasioni: (i) “soggiace alla nullità del voto espresso, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, n. 2, T.U. n. 570/1960, la scheda che rechi incertezze grafiche o collocazioni di nomi o segni in spazi diversi da quelli a ciò riservati e tali da denotare una precisa volontà dell'elettore di ricondurre alla sua persona l'espressione del voto e costituire in tal modo un segno di riconoscimento; siffatta volontà deve essere interpretata in senso oggettivo, nel senso dell'estraneità delle scritte o dei segni al contenuto proprio della scheda e alle modalità con cui l'elettore esprime normalmente il voto stesso”(Cons. Stato, Sez. V, 18 gennaio 2006, n. 109); (ii) “il principio del favor voti risulta recessivo anche nelle ipotesi in cui l'ordinamento imponga all'elettore un comportamento che consenta di porre riparo all'eventuale apposizione di segni o scritture che possano intendersi come segni di riconoscimento” (T.A.R. Calabria Catanzaro, Sez. II, 5 novembre 2009, n. 1188). Infatti, dal momento che nella fattispecie in esame è stato utilizzato un meccanismo di voto ponderato (quindi non pro capite, al riguardo si veda il numero di voti assegnati per affiliato indicato in alto a sinistra di ogni scheda), l’apposizione di un segno di riconoscimento (identificativo ovvero differente da quello ammesso) contribuisce in maniera determinante alla chiara riferibilità ad un determinato affiliato della scheda di voto utilizzata. Ciò premesso, dal verbale di Assemblea risulta che sono stati ammessi al voto 1028 sci club per complessivi 116.121 voti e quindi il quorum deliberativo per eleggere il Presidente (pari alla metà più uno dei presenti) risulta essere di voti 58.061. Sempre dal verbale dell’Assemblea risultano assegnati rispettivamente 58.766 voti a Giovanni Morzenti e 56.009 a Carmelo Ghilardi. Talché Giovanni Morzenti risulterebbe aver superato il quorum deliberativo di soli 705 voti. Ove si sottraessero (anche solo) i voti indicati sub (i) da quelli che risultano esser stati assegnati in Assemblea, a Giovanni Morzenti andrebbero n. 55.905 voti e a Carmelo Ghilardi n. 54.981 voti. Pertanto, alla stregua di quanto rassegnato e comprovato documentalmente, nessuno dei due candidati risulterebbe aver superato il quorum deliberativo. Conseguenza logica di una legittima e corretta attribuzione delle schede di voto ai candidati sarebbe stata che l’Assemblea non avrebbe potuto eleggere (considerato il quorum deliberativo prescritto) al suo interno un Presidente della Federazione. Sotto differenti e concorrenti profili, risulterebbe altresì evidente che: (i) al notaio rogante ed al Presidente dell’Assemblea è stata sottaciuta un’operazione di valutazione discrezionale assolutamente rilevante nell’ambito del procedimento elettorale, con violazione dell’articolo 46 del ROF; (ii) la mancata segnalazione da parte delle Commissione Verifica Poteri/Commissione scrutinatrice delle circostanze sopramenzionate all’Assemblea e al Presidente, comporta un’ulteriore violazione dell’articolo 37 del ROF; Le motivazioni addotte nel provvedimento impugnato non sarebbero idonee a contrastare gli assunti sopra indicati che, viceversa, evidenziano una modalità di espressione del voto che, seppur apparentemente e solo formalmente sembra possa ritenersi regolare, rivela le numerose falle di un sistema attraverso il quale è facile porre in diretta riferibilità la scheda di voto con il singolo consociato. Infatti, sarebbe appena sufficiente che il portatore di un determinato numero di voti dichiari di aver utilizzato un segno grafico differente da quello prescritto al proprio candidato di preferenza per dimostrare a quest’ultimo la conferma della propria intenzione di voto! Poiché avverso la decisione della Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado non è previsto alcun rimedio di carattere impugnatorio od oppositivo né dallo Statuto della FISI, né dal Regolamento di Giustizia né dagli altri regolamenti federali vigenti, SAI intende investire della questione l’Alta Corte di Giustizia Sportiva, ultimo grado di giustizia sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 3, del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva, stante la notevole rilevanza della questione per l’ordinamento sportivo nazionale, consistente in: 1. alterazione del risultato delle elezioni della Federazione Italiana Sport Invernali tenutesi il 24 Aprile 2010 derivante dalla mancata comunicazione dell’irregolarità riscontrata da parte della Commissione Verifica Poteri all’Assemblea prima dell’inizio delle operazioni di voto, ai sensi dell’Articolo 37, comma 5, lettera d), del ROF, e che, ove accertata quale dovuta, avrebbe influenzato l’intenzione di voto; di tal che la mancata comunicazione assume efficacia lesiva degli interessi di tutti gli affiliati alla Federazione Italiana Sport Invernali; 2. nullità, annullabilità e/o comunque illegittimità della deliberazione dell’Assemblea Elettiva della Federazione Italiana Sport Invernali tenutasi il 24 aprile 2010 per le irregolarità contenute nel verbale dell’Assemblea Elettiva del 24 aprile 2010 redatto dal Notaio dottor […omissis] (repertorio n. 62185, raccolta n. 16631); 3. nullità, annullabilità e/o comunque illegittimità della deliberazione dell’Assemblea Elettiva della Federazione Italiana Sport Invernali per le irregolarità compiute e/o non riscontrate dalla Commissione Verifica Poteri nelle operazioni di accreditamento e di verifica dei poteri in capo ai soggetti affiliati alla Federazione medesima; 4. alterazione del risultato delle elezioni della Federazione Italiana Sport Invernali tenutesi il 24 aprile 2010 per le gravi irregolarità e la conseguente nullità delle deleghe di voto e dei mandati di rappresentanza allegati sub II.25, II.27, II.28, II.29, II.30, II.31, II.33, II.34, II.35, II.37, II.38, II.39 e II.40, per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15, comma 2, dello Statuto della Federazione Italiana Sport Invernali, nonché degli articoli 31, comma 2, 32, comma 2 e 37, comma 5 lettere a) e d) del ROF della FISI; 5. l’alterazione del risultato delle elezioni della Federazione Italiana Sport Invernali tenutesi il 24 Aprile 2010 per le gravi irregolarità compiute e/o non riscontrate dalla Commissione scrutinatrice, e la conseguente nullità delle schede di voto allegate sub II.41 e II.42 della documentazione presentata, per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 41 e 43, comma 1 lettera b), nonché degli articoli 37, comma 5 e 46, comma 4, del Regolamento Organico Federale della Federazione Italiana Sport Invernali. Il ricorso contiene, infine, le seguenti conclusioni: annullare e/o riformare la decisione resa dalla Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado con dispositivo letto in udienza il 19 gennaio 2011 e le cui motivazioni sono state depositate in data 8 febbraio 2011 sul caso n. 3/XXIII, e, per l’effetto, così provvedere: A. accertare le irregolarità contenute nel verbale dell’Assemblea Elettiva del 24 aprile 2010 redatto dal Notaio dottor […omissis] (repertorio n. 62185, raccolta n. 16631); B. accertare e dichiarare l’irregolarità e la conseguente nullità delle deleghe di voto e dei mandati di rappresentanza allegati sub II.25, II.27, II.28, II.29, II.30, II,31, II.33, II.34, II.35, II.37, II.38, II.39 e II.40 al presente ricorso, per violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 15, comma 2, dello Statuto della Federazione Italiana Sport Invernali, nonché degli articoli 31, comma 2, 32, comma 2 e 37, comma 5 lettere a) e d), del ROF della FISI, procedendo, all’occorrenza, ad espletare e/o a far espletare ogni approfondimento istruttorio ritenuto necessario; C. accertare e dichiarare l’irregolarità e la conseguente nullità delle schede di voto allegate sub II.41 e II.42 alla presente memoria per violazione e/o falsa applicazione degli articoli 41 e 43, comma 1 lettera b), nonché degli articoli 37, comma 5 e 46, comma 4, del Regolamento Organico Federale della Federazione Italiana Sport Invernali, procedendo, all’occorrenza, ad espletare e/o a far espletare ogni approfondimento istruttorio ritenuto necessario; D. annullare la delibera adottata all’esito dell’Assemblea elettiva del 24 aprile 2010 della Federazione Italiana Sport Invernali svoltasi a Torino il 24 aprile 2010 presso il Lingotto Fiere, padiglione 1, via Nizza, n. 294, nella sala Congressi, adottando ogni provvedimento utile e conseguente; E. adottare i provvedimenti disciplinari ritenuti opportuni nei confronti dei soggetti che risulteranno essere autore degli illeciti eventualmente accertati, disponendo all’occorrenza, la trasmissione degli atti agli Organi della Federazione Italiana Sport Invernali ed alle Autorità competenti; F. condannare la Federazione Italiana Sport Invernali al pagamento delle spese, dei diritti e degli onorari del doppio grado di giudizio, oltre al pagamento del rimborso delle spese generali, del contributo Cassa Nazionale Forense e dell’I.V.A. nelle aliquote di legge. Infine il ricorso propone una formale istanza cautelare affinché, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera h), del Codice dell’Alta Corte di Giustizia sportiva, sussistendo grave ed irreparabile pregiudizio, sia disposta in via cautelare la custodia presso la propria segreteria degli originali della documentazione del procedimento elettorale (dettagliatamente indicata) esistente presso la FISI. 2.- Con ordinanza presidenziale 29 marzo 2011, sono stati disposti l’abbreviazione dei termini, alcuni adempimenti cautelari per la custodia degli atti elettorali, e i primi adempimenti istruttori, fissando l’udienza dell’8 aprile 2011. Con ordinanza collegiale deliberata nell’udienza dell’8 aprile 2011, in relazione all’ambito delle contestazioni e delle richieste della ricorrente che coinvolgono tutti gli atti dell’assemblea elettiva e una serie di deleghe per detta assemblea relativa alla elezione degli organi federali, di modo che l’esito del ricorso potrebbe in ipotesi, a seconda della fondatezza o meno del complesso dei motivi dedotti, coinvolgere i risultati elettorali per la elezione sia del Presidente della Federazione Italiana Sport Invernali, sia dei componenti del Consiglio federale elettivi nelle diverse categorie, sia del Collegio dei Revisori, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio a tutti gli eletti nella assemblea in contestazione del 24 aprile 2010; Inoltre, in relazione alla complessità degli accertamenti necessari, è stata disposta una verificazione ed acquisizione (affidata […omissis] successivamente affiancato […omissis], con ordinanza 23 maggio 2011), prescrivendo modalità idonee a consentire il contraddittorio, sugli atti della procedura elettorale, che nel frattempo sono stati messi in custodia degli organi della F.I.S.I. in persona del Segretario Generale con le cautele fissate nell’ordinanza presidenziale 29 marzo 2011, in modo da 1) reperire, con acquisizione in originale, tutte le deleghe per verificare come siano state utilizzate ed inviate, nonché tutti gli atti da cui possa risultare la effettiva provenienza e gli accertamenti compiuti in sede di verifica dei poteri; 2) acquisire, in occasione della verificazione, o successivamente, chiarimenti verbalizzati; 2.1 da coloro che hanno rilasciato deleghe: 2.1.1) di cui si dubita nel ricorso della falsità circa la provenienza (caso Sci club […omissis], pag. 21 ricorso; Sci Club […omissis], pag. 44 ricorso); 2.1.2) di cui si dubita della alterazione riguardante il soggetto delegato, circa il rilascio o meno della delega e il soggetto a cui è stata rilasciata e consegnata e se rilasciata o meno in bianco e con istruzioni o indicazioni in ordine al riempimento e se vi sia stato un riempimento in contrasto con queste (v. deleghe compilate nell’indicazione del delegato con identica grafia (pag. 45 ricorso); 2.2 da coloro che hanno utilizzato le suddette deleghe circa il soggetto che le ha loro trasmesse o consegnate; 3) acquisire in originale: 3.1) i verbali della Commissione di Giustizia e Disciplina di II grado relativi al caso 3/XXIII in contestazione; 3.2) le istanze di accesso agli atti presentate dalla attuale ricorrente prima dell’accoglimento da parte della Commissione per l’accesso agli atti amministrativi; 3.3) i prospetti riepilogati o le tabelle di scrutinio utilizzati dalla Commissione verifica dei poteri e gli altri atti eventualmente posti in essere dalla stessa Commissione nelle attività di accreditamento e di verifica dei poteri e di spoglio delle schede; 4) acquisire ogni elemento da cui possano trovare conferma o meno: 4.1) la presenza di 1028 società affiliate (374 in proprio e 654 per delega) e loro eventuale identificazione compiuta per un totale di 116.121 voti elettorali (pag. 24 ricorso), con confronto con i prospetti riepilogativi delle schede consegnate alle tre tipologie di elettori ed eventuali registri degli elettori e regolare annotazione dei votanti; 4.2) errori evidenziati in ricorso (p. 25 e 26) come delega a se stessa, delega e contemporaneo ricevimento di delega; pluralità di deleghe e cancellazione apparente di deleghe; mancanza di registrazioni (pag. 26 ricorso); 5) verificare 5.1) il numero totale delle schede di voto distribuite ed utilizzate (distinte valide, nulle e non votate-bianche) per le elezioni del Presidente; le presenze degli aventi diritto a voto (soggetti 1028 aventi diritto, rappresentativi di 116.121, quorum deliberativo dei voti, confrontando con le pagine 8 e 9 del verbale e dell’allegato E e con i soggetti non votanti e i relativi numeri di voti (indicati in 6 per 1320 voti, pag. 28 ricorso, pag 9, VI rigo del verbale); 5.2.) il numero totale delle schede di voto per l’elezione dei rappresentanti legali del Consiglio federale, rispettivamente distribuite, scrutinate e valide, il numero delle schede nulle (acquisendole) e non votate-bianche (acquisendole), 5.2.1.) confrontando le schede distribuite con il dato dei rappresentanti legali, nn.1028 indicato a pag. 8 del verbale (pag. 28-29 ricorso); 5.3) come al n. 5.2.1) che precede, per la elezione dei rappresentanti degli atleti nel Consiglio Federale verificando la corrispondenza e la esistenza di dati nel verbale e nell’allegato G; verificando le incongruenze denunciate in ricorso anche per quanto riguarda i voti indicati nello stesso ricorso attribuiti agli atleti (pag. 29 e 30 ricorso); 5.4) come ai n. 5.2., 5.2.1 che precedono, per la elezione dei rappresentanti dei tecnici nel Consiglio Federale (pag. 30-21 del ricorso) e per quelle del Collegio dei Revisori; 6) tutte le incongruenze e i vizi relativi alle deleghe - dopo avere compiuto l’adempimento di cui al n. 1 - indicati nel ricorso (da pag. 34 a 38 e riepilogo pag. 51) riguardanti: a) le deleghe senza indicazione del soggetto delegato; b) le deleghe con correzione del soggetto delegato con accertamento se vi sia firma di convalida da parte del sottoscrittore della delega; c) le deleghe con sottoscrizione non in originale, se risulti o meno la provenienza; d) le deleghe inviate a mezzo fax per le quali non risulti la legittima provenienza (da pag. 41 a 43 ricorso); e) le deleghe non su carta intestata con verifica se risulti in qualche modo la provenienza o l’autenticità (da pag. 32 a 44 ricorso); f) le deleghe in bianco (pag. 48 ricorso) con accertamento di chi abbia in concreto espresso il voto per le società relative e chiarimenti sulle ragioni della loro presentazione e sulla provenienza; g) le deleghe mancanti indicate a pag. 49 del ricorso in 5, con accertamento del numero complessivo delle deleghe ammesse al voto indicate in 654 e di quelle rinvenute con l’accesso agli atti indicate in 549, con un evidente errore di scrittura nel ricorso; 7) la legittimazione passiva ad essere delegato nei casi indicati a pag. 38 - 40 del ricorso ([…omissis]) e delle deleghe da questo esercitate con numero voti; 8) acquisire le risultanze o i tabulati del lettore ottico, con chiarimenti sul funzionamento, reperendo anche le 43 schede che non sarebbero state riconoscibili dal lettore ottico, individuando anche le modalità del loro esame e di attribuzione diretta da parte della Commissione e le indicazioni relative nel verbale e/o nelle tabelle di spoglio delle schede o in altri atti della Commissione, 8.1 reperire anche le schede con pretesi errore di attribuzione (schede in numero 43 + 16 indicate a pag. 53-55 del ricorso); Nella anzidetta ordinanza 8 aprile 2011 è stata data facoltà di consentire, a richiesta del Segretario Generale della F.I.S.I. (all’epoca custode depositario), con le opportune cautele, la formazione di copia a cura e con autentica dello stesso Segretario Generale da permanere presso la F.I.S.I.; Secondo le modalità indicate nell’ordinanza, gli incaricati delle verificazioni e acquisizioni) hanno redatto: 1) verbale delle operazioni compiute, raccogliendo gli atti reperiti in buste da chiudere adeguatamente, con firme sul lembo di chiusura dei presenti che volessero sottoscrivere e con sommaria indicazione, sulla busta numerata, del contenuto riferito anche alla numerazione degli adempimenti disposti dalla presente ordinanza; 2) una relazione finale ad operazioni espletate, con nota delle spese affrontate ed eventualmente anticipate dagli organi del Coni. Con ampie e plurime memorie la Fisi e le altre parti resistenti hanno diffusamente replicato alle censure mosse nel ricorso, proponendo una serie di eccezioni preliminari di cui si fa cenno nella parte motiva di diritto. In vista dell’udienza del 4 luglio 2011 vi è stato scambio di memorie difensive. Nella udienza del 4 luglio 2011 il presidente ha segnalato alcuni particolari profili ponendo alcuni interrogativi e disponendo la messa a disposizione degli atti contenuti nelle buste reperite oltre alla possibilità di alcune verifiche. Il 6 luglio, a seguito di determinazione nell’udienza 4 luglio 2011, concordata tra le parti, si è svolta la verifica con la messa a disposizione delle parti di tutto il materiale raccolto in busta chiusa a seguito della istruttoria […omissis], cui è seguito uno scambio di breve note integrative da parte della FISI e di alcuni prospetti da parte del ricorrente nell’udienza conclusiva dell’8 luglio 2011. Considerato in diritto 1.- Devono essere esaminate, anzitutto, alcune questioni preliminari attinenti alla ammissibilità del ricorso in primo grado, alla legittimazione della ricorrente nella materia che esulerebbe dalla materia sportiva, alla applicabilità delle norme civilistiche endoassociative degli articoli 23 e 2377, comma secondo, del Codice civile e alla competenza esclusiva del TNAS (art. 55 n. 5, 60 n. 2, 61 n. 1 e 2 Statuto F.I.S.I, art. 2 Codice TNAS), trattandosi di materia del contendere non riguardante diritti indisponibili ed irrilevante per l’ordinamento sportivo nazionale, tutte sollevate dalla difesa dei resistenti. 2.- La decisione impugnata contiene una duplice statuizione, oltre che di inammissibilità, anche di rigetto del ricorso, ancorché nel dispositivo sia indicato solo il rigetto, ma il contenuto e gli effetti della decisione devono essere interpretati unitariamente, integrando il dispositivo stesso con la parte della motivazione in diritto, che si pronuncia anche esplicitamente sulla inammissibilità del ricorso con considerazioni autonome. Di conseguenza occorre verificare preliminarmente se questa statuizione sulla inammissibilità sia stata oggetto di impugnativa in questo grado, così da impedire effetti preclusivi anche all’esame dei motivi sulla parte di rigetto. La ricorrente prospetta nel primo motivo di impugnazione avanti a questa Alta Corte un primo profilo eminentemente processuale, cioè che l’inammissibilità del ricorso SAI non era stata eccepita dalla controparte e, qualora fosse rilevabile di ufficio, l’organo giudicante non aveva evidenziato tale profilo alle parti, né le ha rese edotte della questione nuova, in modo di metterle in condizioni di esercitare il diritto di difesa, a prescindere che la stessa questione era rimasta celata alle parti al momento della lettura del dispositivo (violazione del diritto di difesa, del principio del contraddittorio e del giusto processo applicabili per analogia a qualsiasi procedimento: artt. 24 e 111 Costituzione) . Un secondo profilo di censura è sollevato dalla ricorrente, cioè l’inammissibilità, affermata nella decisione impugnata, sarebbe in contrasto con l’art. 46, comma 6, del ROF che nulla prevede in ordine alla qualificazione esclusiva di soggetti assenti o dissenzienti, ma in via generale “ogni avente diritto al voto”. L’esposto-ricorso era stato presentato nei termini di trenta giorni rispetto alla assemblea 24 aprile 2010; in ogni caso la ricorrente – secondo quanto sostenuto - avrebbe espresso il proprio dissenso, mentre la irregolarità non era stata segnalata al presidente dell’Assemblea, con violazione dell’art. 37, comma 5, lett. d) del ROF. La violazione del diritto di difesa sarebbe evidenziato anche dall’atteggiamento ostruzionistico ed illegittimo degli organi della Federazione, nonché nella successiva fase di acceso alla documentazione. In conseguenza di questo primo profilo la ricorrente ha chiesto espressamente di “riformare la decisione impugnata, dichiarando pienamente ammissibile l’esposto presentato in data 21 maggio 2010 da SAI”. L’anzidetto primo motivo di ricorso è pienamente fondato sotto una pluralità di considerazioni autonome, pur se collegate: 1) i principi del giusto processo e quindi del contraddittorio tra le parti in condizioni di parità davanti ad un giudice imparziale, già esistenti nell’art. 24 della Costituzione e confermati ed esplicitati con assoluta chiarezza ed immediata cogenza nei primi due comma del novellato art. 111 Cost. (l. cost. 23 novembre 1999, n. 2): sono principi generali applicabili ad ogni procedimento con le garanzie giustiziali (organo indipendente con garanzie procedimentali ed in contraddittorio) e quindi anche nel settore della giustizia sportiva, regolata dall’ordinamento sportivo e in ogni caso rispettosa dei principi della Costituzione; 2) tali principi hanno trovato una ulteriore esplicitazione in una progressiva evoluzione giurisprudenziale e dottrinaria anche con riguardo alle questioni rilevabili di ufficio, ancora prima ed indipendentemente dai singoli interventi normativi di mera applicazione nelle singole procedure processuali, come da indirizzo delle magistrature superiori (a cominciare dalla svolta iniziale con la sentenza Cass. 21 novembre 2001 n. 14637 e Cons. Stato ad. plen., n. 1 del 2000, e ancora Cass. 31 ottobre 2005 n. 21108 con rimessione in termini per le attività che avrebbero potuto compiere le parti); 3) altre conferme degli anzidetti principi processuali possono trarsi dal complesso delle norme processuali, a parte quelle penalprocessuali, sopravvenute sulla base dell’art. 183 c.p.c. sostituito dall’art. 2, comma 3, lett. c ter del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 14 maggio 2005, n. 80; dell’art. 12 del d. lgs 2 febbraio 2006, n. 40, con sostituzione dell’art. 384 c.p.c. e previsione di c.d. cassazione sostitutiva; dell’art. 47, comma 1, della legge n. 69 del 2009 con introduzione dell’art. 360 bis c.p.c.; del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104, in attuazione dell’art. 44 legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 1, 2, 73, comma 3, e 87, comma 2, c.p.a. Infine principi identici sono stati affermati in modo ampio dalla Corte europea diritti umani, sez. II, Cimolino c. Italia 22 settembre 2009, di particolare interesse in relazione alla duplice via seguita dal giudice nazionale nella motivazione, con conseguente salvezza della relativa sentenza. 4) Nella specie vi è stato un esposto-ricorso avente per oggetto un procedimento elettorale di organi al vertice di Federazione sportiva (retto da principi di democraticità e di segretezza nell’espressione dei voti), regolato da specifiche norme e da rimedi giustiziali propri e caratteristici dell’ordinamento sportivo e quindi al di fuori, per quanto riguarda la specifica previsione di legittimazione, dalle regole di ammissibilità delle differenti azioni civilistiche tipiche di delibere a contenuto propriamente associativo nelle quali può emergere una rilevanza della presenza e del dissenso. Invece l’art. 46, comma 6, del ROF della FISI prevede la legittimazione alla tutela della giustizia sportiva per ogni elettore (come nella specie si è verificato), come del resto caratteristico nei principi dei procedimenti elettorali amministrativi, oltre ad altri soggetti qualificati in base alla partecipazione al procedimento delle elezioni. Dall’accoglimento dell’anzidetto motivo, con annullamento per la parte della decisione impugnata relativa alla inammissibilità del ricorso di primo grado, non discende la esigenza di rimessione al primo giudice, in quanto la decisione impugnata contiene una pronuncia (anche questa oggetto di censure da esaminare) sul merito delle questioni proposte, relative alla regolarità delle operazioni elettorali. D’altro canto, una valutazione completa di tutti i profili della controversia relativi alla ammissibilità del ricorso e al merito delle censure proposte, ancorché in astratto precluso da una pronuncia di inammissibilità, non costituisce di per sé un vizio di una decisione, ma dipende da una scelta discrezionale del giudicante, quando sia logicamente compatibile, sia ad evitare di ricorrere ad un assorbimento di questioni, sia ad evitare un nuovo esame, qualora la questione preliminare di ammissibilità possa non essere condivisa in sede di impugnazione. In ogni caso i diritti della difesa e del contraddittorio non vengono menomati dalla contemporanea pronuncia sul merito delle censure proposte, salva evidentemente la possibilità di proporre censure in sede di impugnazione delle due statuizioni con un interesse all’esame di quelle sul merito sostanziale solo dopo avere superato con esito positivo di accoglimento il profilo relativo alla pronunciata inammissibilità, come nella specie si è verificato. 3.- Quanto alla competenza di questa Alta Corte è sufficiente la considerazione che la materia delle assemblee elettorali e del procedimento elettorale di organo al vertice di Federazione sportiva nazionale, per i compiti e le funzioni affidate dal Coni e dall’ordinamento sportivo, deve essere considerata, anche in relazione ai motivi delle contestazioni dedotte, caratterizzata da diritti indisponibili, di particolare rilevanza per l’intero ordinamento sportivo nazionale, anche per i principi che possono essere affermati per la prima volta nell’esame delle censure proposte e dei profili di fatto dedotti. Può valere in proposito un richiamo ai principi interpretativi affermati dalla decisione n. 3 del 2010 di questa Alta Corte relativa alla decadenza di Consiglio nazionale e convocazione di Assemblea elettiva di federazione. Le precedenti considerazioni valgono anche ad escludere la eccepita competenza del TNAS: Inoltre la materia sportiva attribuita all’Alta Corte non riguarda esclusivamente lo svolgimento di attività agonistico - sportiva, ma attiene anche a tutti gli aspetti organizzativi e di gestione con particolare riguardo, per quello che interessa nella fattispecie in contestazione, alla procedura elettiva degli organi di vertice nel settore, come confermato dagli interventi regolatori del Coni con statuizione di principi di democrazia interna e di sistemi di elezione e dal complesso delle disposizioni di attuazione delle Federazioni. Di conseguenza non esiste alcuna preclusione all’esame dei profili relativi alle censure relative alle operazioni elettorali. 4.- Nella memoria di costituzione della FISI viene posto in rilievo che sono stati evocati in giudizio in questa sede una serie di soggetti non interessati, ovvero terzi ed imparziali od anche estranei alla controversia. Infatti la presente controversia riguardante le risultanze della Assemblea elettorale del 24 aprile 2010 degli organi al vertice della FISI può avere come parti avanti all’Alta Corte, oltre il ricorrente quale titolare del diritto di voto che propone le censure, la FISI (come Federazione soggetto esponenziale dell’ente e dei suoi organi) e tutti i soggetti di cui si contesta l’elezione. Devono, invece, restare fuori dal giudizio sia gli organi interni della Federazione quale la Procura Federale e la Commissione di Giustizia di II grado e i loro componenti, in quanto soggetti estranei alla impugnativa di un atto imputabile alla Federazione sportiva in persona del suo Presidente, unico contraddittore in rappresentanza della stessa Federazione, sia gli altri soggetti estranei alla impugnazione dei risultati elettorali, ancorché elettori. Pertanto, deve essere disposta la estromissione dal presente giudizio di D. C., G. B., P. Z., F. C., Procura Federale FISI, A. R., Commissione Giustizia e Disciplina di II grado FISI, L. L. G., L. L., S. G. 5. – Sui limiti invocati dai resistenti a questo giudizio di impugnazione e sulla esclusione di doglianze generiche e di un riesame generale in sede di giudizi elettorali, occorre precisare che le censure proposte nel ricorso introduttivo del presente grado devono, ai suddetti fini, essere valutate in relazione alla decisione impugnata, alla materia del contendere ritualmente introdotta nel giudizio avanti alla Commissione di II grado, tenuto, tuttavia, conto: -- delle difficoltà frapposte dalla stessa FISI all’accesso alla documentazione del procedimento elettorale; -- della messa a disposizione iniziale per fatto della FISI solo di una parte della documentazione ed anche in modo da produrre equivoci nella controparte, sia prima che anche in corso di giudizio di primo grado; -- soprattutto dei difetti, tutt’altro che limitati, nella disciplina ed attuazione e svolgimento dello stesso procedimento elettorale e specie della documentazione verbalizzante imputabile alla Fisi, tale da rendere assai difficoltosa l’esercizio del diritto di azione e di difesa della ricorrente. Tuttavia, nonostante tali aspetti, relativi a profili di preclusione di ammissibilità, siano da considerarsi – in base a principi generali di ogni processo giudiziale - non opponibili dalla parte (FISI) che vi ha dato causa, può con certezza ritenersi che le censure rilevanti ai fini della presente decisione e prese in considerazione in appresso, rientrino nell’ambito del contenuto combinato del ricorso di primo grado, della decisione impugnata e dei relativi motivi di impugnazione quali integrati dalla memoria integrativa 19 dicembre 2010 ritualmente depositata e comunicata alle parti, mentre gli ulteriori elementi di fatto acquisiti in questa sede possono essere utilizzati semplicemente come elementi di prova delle censure regolarmente proposte. Occorre altresì considerare che, per le modalità di accesso alla procedura avanti alla Commissione di II grado nella materia dei risultati elettorali dell’Assemblea Federale elettiva l’unica norma specifica (art. 46, comma 6, ROF) si limita alla previsione di impugnazione per saltum alla stessa Commissione, con previsione di legittimazione al ricorso attribuita ad ogni avente diritto al voto in Assemblea, e con la fissazione di un termine, entro 30 giorni dall’Assemblea elettiva. D’altro canto, l’art. 106 dello stesso ROF (sugli Organi di Giustizia) si limita ad un rinvio generico agli articoli 55 (richiamo al c.p.p.), 56 (doppio grado e diritto di difesa), 59 (ricorso di appello contro decisioni di I grado o sospensioni cautelari o di ricorso contro designazione di Presidente di Giudizio arbitrale) e 60 dello Statuto e al Regolamento di Giustizia e disciplina della stessa FISI. Quest’ultimo è strutturato in vista di funzioni prevalentemente disciplinari con contestazioni di addebito a cura dell’Organo di Giustizia e contraddittorio con la Procura generale, oltre ad ipotesi identiche a quelle dell’art. 59 dello Statuto e nulla dispone su formalità di motivi aggiunti o di integrarne con deduzioni mediante memoria, dovendosi ritenere rimesse a forme che assicurino il contradditorio verificatosi con il rituale prescritto invio formale alle parti da parte del ricorrente (vedi avviso di udienza) e con un dibattito effettivo tra le parti come risulta dalla decisione impugnata e dagli atti acquisiti (vedi il sistema della Commissione di II grado di assegnazione di termine per le memorie, prescrivendo il deposito in Segreteria e trasmissione alle controparti mediante posta, fax o e-mail, secondo risulta dall’avviso di fissazione di udienza). 6.- La decisione impugnata nel punto II, 1 esamina le doglianze sollevate da Sai “sul regolare svolgimento delle operazioni di partecipazione all’assemblea, ovvero a) irregolarità e incongruenze riscontrate dalla lettura del verbale dell’assemblea; b) irregolarità relative alle modalità di accreditamento e alle deleghe; c) irregolarità relative alle schede di voto “ e le esclude in un primo momento dalla possibilità di esame, in quanto ritenute vizi non “sussumibili “ in quanto estranei a quelli previsti dall’art. 23 cod. civ.; seguendo poi il sistema della doppia pronuncia, le dichiara infondate. La erroneità della pronuncia di inammissibilità è contestata nel ricorso in esame sulla base delle argomentazioni relative alla pronuncia della inammissibilità del ricorso nel suo complesso e quindi deve avere la medesima soluzione di accoglimento della censura, richiamando la natura particolare della Assemblea elettorale ed lo speciale rimedio previsto nell’ordinamento sportivo dal citato art. 46, comma 6, ROF, accordato ad “ogni avente diritto al voto in assemblea”. Con questo non si esclude la possibilità di contestazione avanti al Giudice ordinario di qualsiasi deliberazione assembleare ai sensi del codice civile con gli effetti generali civilistici anche rispetto a terzi. Ma queste norme civilistiche non possono avere applicazione limitative della diversa tutela specificatamente prevista nell’ordinamento sportivo. Quanto al merito delle censure è fuori di luogo il richiamo nella decisione impugnata alla circostanza che il verbale notarile (il notaio verbalizzante era stato designato quale segretario per redigere il verbale di seduta, dal segretario generale FISI per Statuto segretario dell’Assemblea e sostituibile in caso di impedimento ai sensi art. 36 ROF, Segretario generale peraltro presente in Assemblea) farebbe prova fino a querela di falso. Infatti sui punti in contestazione il verbale si limita a riportare la lettura da parte del Presidente Fisi o di suo delegato o da parte del Presidente dell’Assemblea di tre dichiarazioni sulla entità numerica complessiva dello stato degli accreditamenti rese sotto forma di Comunicato della Commissione Verifica Poteri, consistenti nel riferire solo su dati numerici cumulativi. Il verbale del notaio non contiene alcuna attestazione che le risultanze dichiarate da altri si riferiscano a fatti e ad operazioni compiute e attestate in sua presenza, di cui si possa dare efficacia di prova piena. Questa prova riguarda solo il fatto che vi è stata lettura della comunicazione e sono stati allegati al verbale tre allegati (lett. A, B, C con il testo dei comunicati firmato da Presidente della C.V.P.). Per quanto riguarda le fasi dell’accreditamento delle società affiliate, le comunicazioni-notizia riguardano solo i risultati numerici dei totali delle operazioni compiute e nulla altro sulle operazioni di verifica, sui documenti presentati per gli accreditamenti, sui controlli effettuati, e su una revoca disposta e sui casi risolti o ancora sulle modalità di svolgimento delle operazioni quanto meno in conformità alla disciplina prevista. Un quarto comunicato è stato letto al termine delle operazioni di voto, con i dati numerici complessivi delle società presenti 1.022, aventi diritto di voto su un totale di 1361 ammesse, con voti rappresentati 115.734 su 171.960 pari al 67,30%, con espressione di voti 56.009 a favore di Ghirardi Carmelo e di voti 58.766 a favore di Morzenti Giovanni, che pertanto risultava eletto, comunicato a firma di 7 componenti della Commissione V.P., accompagnato da 6 separati verbali riepilogativi contenenti solo i risultati finali per ognuna delle sei categorie da eleggere (Presidente, Consigliere federale, Consigliere Atleta, Consigliere tecnico, Presidente del Collegio dei Revisori, Collegio dei Revisori. Ciascun verbale riportava il numero complessivo delle schede scrutinate, bianche, nulle e non votate (0) con il totale delle distribuite, con l’indicazione dei voti riportati a ciascun candidato, e dei candidati eletti. Nessun altro elemento risulta documentato delle complesse operazioni di accreditamento anche per quanto riguarda una serie di evenienze tutt’altro che irrilevanti anche se singolarmente considerate: a) l’acquisizione (e il rinvenimento successivo) tra gli atti della Commissione Verifica Poteri di tre deleghe in bianco, b) un accreditamento contestato e poi revocato sulla base di altra delega con diverso delegato; c) la distribuzione del tesserino o cartoncino di controllo per ogni accreditato all’atto dell’accreditamento con l’indicazione ponderale del voto con un codice a sbarre e indicazione numerica, senza che vi sia traccia di ritiro o distruzione all’atto del voto; Si aggiunge inoltre che la Commissione Verifica Poteri: si è trovata di fronte, come comprovato dalle acquisizioni documentali ad iniziativa di parte e a seguito di ordinanze istruttorie: -- a deleghe con evidenti correzioni e cancellature senza alcuna indicazione di conferma o provenienza dal delegante della variazione del soggetto delegato; -- a deleghe che avrebbero dovuto essere accompagnate da copia o estratto verbale dell’assemblea della società affiliata e non vi è traccia documentata della presentazione di allegati all’atto dell’accreditamento; -- a deleghe successivamente disconosciute dal delegante, per cui può dubitarsi di un effettivo controllo in ordine alla prevista attestazione sulla provenienza (art. 32 ROF). -- a deleghe conferite a soggetti non legittimati a partecipare all’Assemblea elettiva con conseguenza della preclusione anche ad essere portatori di delega. Similmente per quanto riguarda la Commissione Verifica Poteri, in veste di gruppo di scrutatori eletti dall’Assemblea ad inizio di seduta, manca ogni documentazione e verbalizzazione delle funzioni di controllo delle votazioni e delle verifiche contemplate dall’art. 38, comma 7, ROF, essendovi stata soltanto la trasmissione per iscritto dei risultati finali al Presidente dell’Assemblea federale con allegato un verbalino contenente solo i risultati numerici finali come sopra chiarito. In particolare difetta ogni verbalizzazione in ordine alle operazioni di voto su: a) le modalità concrete di votazione, tenuto conto sia della possibilità alternativa di votazione elettronica e di spoglio elettronico, con modalità che avrebbero dovuto garantire la segretezza del voto (art. 40, comma 2, ROF) sia con la previsione in tal caso di scheda frazionata prodotta dalla procedura (informatizzata), sia con espressione del voto in un’urna chiusa, in modo da poter ottenere il riscontro della votazione effettuata, sia in modalità elettronica che in forma cartacea. Dalle schede di votazione e dagli altri elementi acquisiti è risultato che dette schede sono state prodotte in via informatizzata sulla base del cartellino rilasciato con codice a sbarre numerico identificativo anche dei voti rappresentati, riprodotto nella scheda di votazione; che il completamento della indicazione di voto per il Presidente Federale (di cui sono state visionate numerose schede, ma il medesimo sistema di voto è stato seguito per le altre elezioni, come da riscontri attraverso il CD) doveva, a cura del votante (al quale era affidata la scheda), avvenire manualmente mediante riempimento (annerimento) di apposita piccola casella esistente per ogni candidato, in modo da consentire la lettura ottica e l’attribuzione informatizzata ed il computo ponderato dei voti. Per una serie di schede di votazione di entità non trascurabile i votanti non hanno eseguito correttamente il riempimento della casella, apponendo una croce o altro segno trasversale sulla stessa casella o altro punto contiguo alla casella o sul nome del candidato votato, di modo che la lettura ottica doveva essere rifiutata e la verifica e l’attribuzione del voto compiuta manualmente e a vista della scheda, con conseguente possibilità di identificazione del soggetto votante attraverso la visibilità del codice con l’indicazione anche numerica ponderale del voto (corrispondente agli elementi risultanti dal CD per la parte relativa all’accreditamento). Ciò consente in modo assai semplice la identificazione dei soggetti portatori di numero di voti corrispondenti talora ad un solo soggetto o ad una cerchia limitatissima. Per di più di queste attribuzioni, manuali e a vista, dei voti non vi è traccia di verbalizzazione ma solo tabelle non firmate né siglate né indicative concretamente delle operazioni svolte. Il controllo di riscontro delle operazioni di rilascio-stampa delle schede di votazione, di esercizio della votazione e del relativo scrutinio effettuato in via elettronica doveva poter essere ottenuto anche con l’acquisizione e la verifica immediata del file prodotto con la procedura elettronica. Invece la Commissione Verifica Poteri in veste di scrutatori non si è curato di assicurare la possibilità di doppio riscontro (art. 41, comma 5 ROF), non acquisendo i relativi elementi esistenti su un file, rimasto nella detenzione esclusiva della Ditta […omissis] incaricata dalla FISI di dette operazioni elettroniche ed acquisito dalla FISI solo in data 12 novembre 2010. Questa ultima circostanza risulta anche da dichiarazione e documento prodotto in udienza con estrema lealtà da parte della difesa FISI, ed è indirettamente confermata dalle date di creazione e di ultime modifica dei diversi file esistenti sul CD precedentemente acquisito da questa Alta Corte, e riportanti in buona parte le date di creazione e di ultima modifica del 12/11/2010 e di ultimo accesso al 20 maggio 2011 con precisazione del relativo orario. Tale ritardo di acquisizione, avvenuto dopo alcuni mesi dalla Assemblea elettiva, contrariamente all’esigenza di buon andamento e di garanzie procedimentali per la stessa FISI, ha comportato ulteriori incertezze sulla trasparenza e documentazione degli accreditamenti ed attività della Commissione ed anche disguidi nella attività difensiva della ricorrente, in quanto gli esibiti brogliacci provvisori sono stati redatti da componenti della Commissione Verifica Poteri in modo del tutto informale, con incompletezza e confusioni anche di annotazioni, senza alcuna autenticità di provenienza per mancanza di una qualsiasi firma o sigla. Detti brogliacci o tabelle o prospetti cartacei sono risultati privi di affidabilità, essendo solo una traccia informale senza firma o sigla. L’unico elemento, sia pure con le sue limitazioni oggettive sopra evidenziate, utile per ricostruire le operazioni di accreditamento e di scrutino è offerto dal suddetto CD, dal quale è possibile trarre elementi – anche per la leale non contestazione radicale da parte della ricorrente -per ricostruire talune modalità di controlli e una parte dell’operato della Commissione Verifica Poteri, ma anche questo rimane privo di qualsiasi collegamento con la verbalizzazione e la assunzione con verifica da parte della Commissione Verifica Poteri. Tutti gli anzidetti elementi, considerati nel loro complesso, non possono non inficiare la regolarità dell’intera operazione di accreditamento e quindi la legittimità dell’assemblea elettorale. Giova tuttavia sottolineare, al fine di giustificare in parte le condizioni in cui è stata costretta ad operare la suddetta Commissione in un lavoro estenuante ed ininterrotto dalle prime ore della mattina fino al tardo pomeriggio, anche a seguito degli ulteriori compiti affidati in aggiunta di scrutatori, l’incongruità e il difetto di ragionevolezza delle previsioni sui tempi delle operazioni di accreditamento in relazione al numero elevato di società e alla procedura delle deleghe, nonché alla documentazione da acquisire con le cautele necessarie per garantirne la provenienza. Tuttavia non si può non rilevare che la stessa Commissione, per decidere le procedure più idonee da adottare durante le operazioni di accreditamento, si è riunita, come prescritto dall’art. 37, comma 3, ROF, il giorno precedente l’assemblea redigendo a riguardo un apposito verbale firmato dal solo Presidente della stessa Commissione (verbale 23 aprile 2010 acquisito agli atti di questo giudizio, ma non riportato o richiamato nel verbale dell’assemblea). D’altro canto, non ha certamente facilitata l’attività della Commissione Verifica Poteri la concomitanza; -- di norme ed istruzioni sulla procedura elettiva non sempre di intuitiva applicazione per chi non è operatore del settore elettorale, accompagnata da mancanza di procedura semplificata per le deleghe o altro sistema di indicazione di supplente o di sostituzione del delegato impossibilitato per difficoltà sopravvenute; -- di mancanza di previsioni (da parte della FISI o della ditta da questa incaricata) di modulistica informatizzata, ormai usuali per una rapida documentazione verbalizzante di operazioni svolte con l’ausilio di sistemi informatici, ed immediatamente perfezionabile con firme di autenticazione sul cartaceo stampato, ed integrabile con allegazione di supporto con memoria informatica non modificabile; -- del ricorso ad una scelta di sistema informatizzato non rispondente alle esigenze di segretezza in caso di voto ponderato con espressione di voti variabili nel numero dei rappresentati e sotto alcuni profili attuata in modo incompatibile con la segretezza del voto almeno quando si debba ricorrere a attribuzione di voto manuale; Sono tutti profili di cui sono state consapevoli le parti e per alcuni aspetti adotti a giustificare la buona fede o l’errore scusabile degli operatori dell’attività di riscontro; tuttavia possono in questa sede essere rilevanti, ai sensi dell’art. 1, comma 5, lett. d), del Codice dell’Alta Corte, per una segnalazione alla Giunta Nazionale del Coni per le iniziative nell’ambito della discrezionalità propria degli Organi dell’Ordinamento sportivo, ma non possono valere come esimenti dei vizi oggettivi riscontrati nelle operazioni elettorali. Sulla base delle predette considerazioni risulta la fondatezza del terzo motivo di ricorso con la conseguenza dell’accertamento di un vizio che coinvolge la intera procedura elettorale per i difetti e le lacune nella verbalizzazione e documentazione della procedura. 7.- In relazione alla ampiezza e alla rilevanza degli effetti della controversia, nonostante la autonomo effetto risolutivo dell’accoglimento sopra esposto, si ritiene opportuno l’esame delle altre censure per le quali esistano acquisiti e dibattuti in contraddittorio, anche in punto di fatto, sufficienti elementi per una definizione, anche perché queste possono costituire aspetti ugualmente autonomi per la soluzione della controversia. In primo luogo, in quanto coinvolge profili coincidenti sull’argomento da ultimo esaminato dei voti scrutinati manualmente, deve essere esaminato il quinto motivo di ricorso. Innanzitutto deve rilevarsi lo stretto collegamento tra i profili presi in considerazione in primo grado e nella decisione impugnata con il quinto motivo di ricorso, tenendo in moto particolare presente la memoria integrativa 19 dicembre 2010, sulla quale si è ritualmente instaurato un contraddittorio identico per formalità a quello dell’esposto-ricorso iniziale, con gli adempimenti prescritti nell’avviso di convocazione dell’udienza e con un dibattito conseguente conclusosi con la pronuncia impugnata che ha pronunciato espressamente sul profilo specifico. La censura deve essere accolta, per quanto riguarda le 43 schede scrutinate manualmente, per palesi e macroscopici errori nella espressione del voto in aperto contrasto con le istruzioni fornite nella stessa scheda di votazione, tali da rendere sicuramente necessario il rifiuto del lettore ottico e l’intervento manuale della Commissione Verifica Poteri in veste di scrutatori. Proprio il meccanismo sopra evidenziato di schede di voto con codice a sbarre, riportanti anche numericamente l’indicazione ponderale dei voti rappresentati complessivamente (ed il collegamento assai semplice con gli accreditamenti con lo stesso numero di voti ed il soggetto votante) e la necessità di visione ed intervento della Commissione, portano a ritenere che nei casi suddetti ricorra l’ipotesi di nullità dei voti così espressi (art. 43, comma 1, lett. b, ROF). Infatti viene instaurato un facile meccanismo di riconoscibilità, come dedotto nel ricorso, con l’apposizione, certamente volontaria di fronte alle specifiche indicazioni sulla scheda, di un segno divergente dall’annerimento della casella ed evidenziato in modo palesemente macroscopico. Queste 43 schede di voto (rappresentative di 3.493 voti, di cui 2861 a Giovanni Morzenti e 1028 a Carmelo Ghilardi) comportano una semplice erronea attribuzione dei voti corrispondenti, senza poter minimamente influire sul quorum che riguarda i presenti all’accreditamento con peso di voti ponderati e non i voti validamente espressi, o i voti dei votanti. Di conseguenza questi voti devono essere portati in diminuzione rispettivamente agli anzidetti candidati a Presidente della Federazione, restando immutati i voti presenti, cioè i voti presenti in assemblea alla fine degli accreditamenti. Del resto risulta la assoluta erroneità, anche di fatto, - con un confronto delle 43 schede in contestazione (acquisite anche in fotocopia a seguito di esibizione da parte del ricorrente, oltre che in originale custodito) - della giustificazione peraltro controproducente contenuta in due passaggi della decisione impugnata, secondo cui i membri della Commissione scrutatrice avrebbero in pratica rinforzato il segno grafico apposto dall’elettore, in modo da consentire la lettura ottica; il che non solo non è esatto in relazione allo stato delle schede, ma addirittura integrerebbe una manomissione arbitraria delle schede votate di cui non vi è –occorre correttamente osservare- alcuna traccia sulle anzidette 43 schede, così come non vi è traccia nei verbali delle operazioni di assegnazione manuale dei voti, che può anche ritenersi avvenuta per determinazione unanime – non contestata - della Commissione scrutatrice. Per le altre 16 schede contestate dalla ricorrente non vi è nessuno elemento che le riconduca ad un intervento necessario di attribuzione manuale da parte della Commissione a seguito di rifiuto del lettore ottico per palese e macroscopica divergenza con le modalità di votazione. Quindi questo profilo non merita accoglimento non scattando il meccanismo della inequivocabile volontà di farsi riconoscere. 8.- Passando all’esame del secondo motivo di ricorso, che trova ampio riscontro nel dibattito del giudizio di primo grado, relativo alla violazione dell’art. 37, comma 5, lett. d) del ROF, è sufficiente il rilievo, ai fini della infondatezza, che questa violazione per il caso della delega dello […omissis], per quanto grave sotto il profilo deontologico e disciplinare sportivo per l’aspetto sostanziale della firma artefatta e per gli equivoci razionalmente non giustificabili e talune incongruenze sorte per l’inizio di una azione disciplinare, non può di per sè costituire motivo sufficiente per invalidare l’Assemblea elettiva. La omessa comunicazione all’Assemblea è irrilevante ai fini della validità delle operazioni elettorali sia perché riguarda un obbligo esterno di semplice notizia rispetto alla procedura di accreditamento affidata alla Commissione, sia perché non ha avuto conseguenze sull’accreditamento correttamente effettuato in un secondo momento a favore del soggetto legittimato. Questo profilo di delega artefatta non verbalizzata, neppure per quanto riguarda l’accreditamento ritirato, può essere rilevante in questa sede solo per la valutazione delle anomalie sopra riscontrate nella documentazione delle operazioni non verbalizzate. Tuttavia deve essere rilevata la erroneità della considerazione che la seconda delega dello sci club […omissis] a […omissis], con l’annotazione “annulla la precedente”, fosse una conferma di esistenza di una delega a […omissis] e un ritiro della stessa (pretesa) prima delega e quindi potesse essere interpretata come primo conferimento a […omissis]. 9.- Sui due casi, sui quali la decisione impugnata esprime un dubbio sul risultato a cui è pervenuta la Commissione Verifica Poteri: caso […omissis] (delegato nonostante non facente parte di alcun Consiglio direttivo né tantomeno dello indicato Sci club […omissis] ); caso delega dello Sci club […omissis] (delega disconosciuta dal […omissis]) risulta la fondatezza del ricorso. La duplice motivazione addotta dalla decisione impugnata è erronea in quanto, a differenza di quanto assunto, corrisponde proprio ai compiti della Commissione Verifica Poteri di verificare, sulla base anche del data base delle cariche sociali a sua disposizione che il soggetto delegato abbia i requisiti prescritti, tra cui quello di componente del Consiglio direttivo della società indicata nella delega e di controllare anche, nei limiti dei propri mezzi, la provenienza delle deleghe, come presentata e con la documentazione allegata, ove richiesta. D’altronde, nelle controversie con contestazione dei risultati elettorali è irrilevante che il vizio derivi da una colpevole o incolpevole omissione di accertamento o da percettibilità o meno in sede di “Verifica Poteri”, potendo questi profili valere solo ad escludere responsabilità di vario genere. Invece, nel contenzioso elettorale occorre avere riguardo, ancora una volta, alla esistenza o meno del vizio denunciato, e di questo non vi sono dubbi. Per quanto riguarda il caso […omissis] vi è un preciso risconto sia nel data base acquisito con le cariche sociali, sia nelle dichiarazioni dell’interessato valevoli come indizio rilevante per l’esistenza di altri elementi, compreso il procedimento disciplinare. Da sottolineare che l’art. 15 dello Statuto FISI prevede una duplice formalità e requisito perché il Presidente di Affiliato possa rilasciare una delega a rappresentante diverso della Società: che vi sia una decisione dell’Organo deliberante della Società o club e che di tale decisione sia fornita prova alla Commissione Verifica Poteri, nonché, come requisito soggettivo del delegato, che questi sia componente del Consiglio direttivo della società affiliata ed insieme tesserato FISI. D’altro canto, l’art. 31 ROF al comma 2 per la rappresentanza della società o club affiliata (soggetto affiliato ai sensi art. 1 ROF) prevede, come ipotesi diversa dal comma 1 (riferentesi ad atleti e tecnici), la possibilità di conferire la rappresentanza da parte dell’affiliato (art. 1 ROF) ai soli fini dell’Assemblea Federale ad un soggetto diverso dal Presidente o dal legale rappresentante, purché sia un componente del Comitato direttivo “secondo quanto previsto dall’art. 15 dello Statuto”. Inoltre solo chi ha diritto al voto (partecipazione alla Assemblea elettorale) può essere portatore di delega (argomentando dal combinato disposto dell’art. 15, comma 1 e 2, Statuto, e dell’art. 32, comma 1, ROF). Del resto la FISI, nel diramare l’avviso di convocazione dell’assemblea federale elettiva in data 15 marzo 2010, nelle istruzioni allegate sotto forma di informazioni utili espressamente richiamava la competenza dell’assemblea sociale del soggetto affiliato per conferire la rappresentanza del 70 per cento ad altro componente del consiglio direttivo della società, rinviando proprio all’art. 15 dello Statuto federale. Per il caso […omissis] è risultato che la dichiarazione del delegante prodotta in primo grado all’udienza del 19 gennaio 2011, è stata confermata nel disconoscimento come da elementi concordanti agli atti (v. anche relazione […omissis] ed allegati) La seconda pronuncia di irrilevanza di una eventuale esclusione dall’accreditamento in base alla prova di resistenza per 308 voti (caso[…omissis]) e 77 voti (caso delega […omissis]), per un totale di 385 voti, è viziata sia in quanto sono emersi ed accertati altri vizi negli accreditamenti e nelle attribuzioni di voti, sia perché la prova di resistenza deve essere fatta sulla base del complesso dei voti cui si riferiscono gli accreditamenti quali accertati in assemblea fino alla apertura delle operazioni di votazione. Comunque nessuno dei candidati risulterebbe eletto anche se, in mera ipotesi rifiutata, potesse ritenersi un quorum mobile, per effetto di una postuma sottrazione, al numero dei voti presenti accertati con le formalità dello Statuto e del ROS, dei voti degli accreditamenti viziati o dei voti non esercitati, benché presenti ed accreditati con il rilascio del cartellino (tesi emerse in sede di discussione). Si potrebbe arrivare all’assurdo, operando detrazioni successive, che, non essendo richiesto un numero minimo di presenze (sempre secondo voti ponderati) per la validità dell’Assemblea in seconda convocazione (come nella fattispecie), il quorum si ridurrebbe ad un numero irrisorio qualora i vizi degli accreditamenti riguardassero una percentuale considerevoli degli stessi, pervenendo come risultato ad un numero esiguo di validi votanti anche di poche unità. In realtà i voti presenti (e quindi la determinazione del quorum) devono essere intesi sia con riferimento al quorum costitutivo sia al quorum per l’elezione del Presidente FISI come concetto unitario collegato ed incardinato strettamente con le operazioni di c.d. accreditamento (controllo dei diritti di partecipazione e della regolarità delle deleghe). Di modo che il dato dei voti presenti resta quello che risulta al termine delle procedure di verifica ed accreditamento degli aventi diritto al voto ed è enunciato prima della apertura delle operazioni di voto (argomentando da art. 37, comma 5, lett. a) e b), e comma 7; art. 38, comma 2; art. 45, comma 3, in relazione alla diversa dizione nel comma 4, ROF; art. 17, comma 3, Statuto). Del resto non vi sarebbe una ragione per l’insistenza di far conoscere i voti presenti prima dell’apertura delle operazioni di voto. 10.- In ordine alle deleghe presentate con correzioni, talvolta ripetute, riguardanti il soggetto delegato, la decisione impugnata ne afferma la regolarità sulla base delle ragioni che possono indurre ad una sostituzione all’ultimo momento per volontà del delegante per qualsiasi motivo, anche per l’impossibilità sopravvenuta per il delegato di essere presente per l’intera giornata dell’Assemblea elettorale. La motivazione suindicata può servire a individuare talune ipotesi di esigenze soggettive di sostituzione, ma non può avere valore sul piano della validità della correzione della volontà del delegante, in genere assente, qualora non risulti documentato il suo assenso al momento dell’accreditamento con la sua firma o sigla o altro atto, che indichi la sostituzione con sicura provenienza (argomentando sia dai principi sulle modifiche di un atto meramente negoziale, sia dalla previsione dell’art. 32 ROF secondo cui le deleghe devono essere presentate alla Commissione Verifica Poteri “in originale o a messo fax o con qualsiasi altro mezzo avente valore legale o idoneo ad attestarne la provenienza”. E’ evidente che la modifica di un atto deve avvenire con le stesse modalità e requisiti richiesti dell’atto da modificare e con le medesime formalità (allegati necessari) e certezza di provenienza. Di conseguenza deve essere accolto l’anzidetto profilo contenuto nel terzo motivo di ricorso. La specifica censura (risalente alla memoria integrativa di primo grado 19 dicembre 2010 e ripresa nel ricorso in questa sede) riguarda un numero di nove accreditamenti, come indicati dal ricorrente e riscontrati, con complessivi 686 voti, che devono essere sottrarti a quelli attribuiti ad ambo i concorrenti alla carica di Presidente FISI. Restano assorbiti tutti gli altri profili sia per economia di giudizio, sia in relazione ad esigenza per l’esame completo di ulteriori verifiche. In conclusione, sommando tutti i casi di accoglimento risultano: voti da sottrarre per nullità del voto sulla base delle 43 schede di voto attribuite manualmente a Morzenti Giovanni 2861; a Ghilardi Rosario 1028; voti a sottrarre ad entrambi i candidati per vizi negli accreditamenti attributivi della facoltà di partecipare alla votazione con i voti rappresentati: per il caso […omissis] n. 308; per il caso […omissis]n.77 per deleghe con correzioni del delegato n. 686 con un totale di voti 1071 E così complessivamente i voti validamente attribuiti si riducono rispettivamente a per Morzenti Giovanni da 58766 a 54834 (58766 -2861= 55905; 55905 - 1071=54834) per Ghilardi Carmelo da 56009 a 53910 (56009 - 1028 = 54981; 54981 – 1071= 53910) Con la conseguenza che i voti validi di tutti i candidati a Presidente FISI scendono al sotto del quorum dei voti presenti, quale accertato alla fine delle operazioni di accreditamento, cioè metà più uno di 116.121 pari a 58061. Il risultato non cambia anche se il quorum possa essere calcolato, in mera ipotesi, a seguito di detrazione degli accreditamenti attributivi della facoltà di partecipare alla votazione, viziati e coinvolti nell’accoglimento dei relativi motivi di impugnazione, in quanto questo quorum sarebbe sempre superiore ai voti validi per entrambi i candidati alla carica di Presidente FISI, in quanto metà più uno di 115050 (116121 - 1071 = 115050), è pari a 57526. 11.- Alla soccombenza della FISI segue la condanna alle spese a favore della ricorrente SAI, liquidate in complessive euro 7.000,00 (settemila/00), oltre Iva, contributi come per legge e rimborso del contributo amministrativo del presente grado, tenuto conto dell’impegno di udienze e partecipazione ad attività istruttoria. Sussistono giusti motivi, in relazione alle risultanze della controversia per compensare interamente le spese tra le altre parti. Alla parte soccombente (FISI) vanno addebitate le spese a favore di Coni Servizi s.p.a. parti ad euro 3.345,48 indicate nella nota allegata alla relazione degli avvocati […omissis]. P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA dichiara che il ricorso è ritualmente proponibile nei confronti della FISI, del Presidente, dei Consiglieri federali e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti eletti e pertanto estromette ogni altro soggetto evocato in giudizio; accoglie il ricorso e, dichiarato ammissibile il ricorso proposto dalla attuale ricorrente in primo grado, annulla la decisione di rigetto del ricorso pronunciata dalla medesima decisione impugnata e per l’effetto annulla le elezioni degli organi al vertice della FISI svoltesi il 24 aprile 2010; condanna la Fisi al pagamento delle spese del giudizio come in motivazione a favore della ricorrente SAI, dichiara interamente compensate le spese del giudizio tra SAI e le altre parti; dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni, l’8 luglio 2011. Il Presidente e Relatore F.to Riccardo Chieppa Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma 12 luglio 2011 Il Segretario F.to Alvio La Face
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