F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 26 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 14 Luglio 2011 5) RECLAMO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 INFLITTA AL SIG. GIAMMARIOLI STEFANO SEGUITO GARA GUBBIO/PAGANESE DELL’8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 166/DIV del 10.5.2011

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 26 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 011/CGF del 14 Luglio 2011 5) RECLAMO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2011 INFLITTA AL SIG. GIAMMARIOLI STEFANO SEGUITO GARA GUBBIO/PAGANESE DELL’8.5.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 166/DIV del 10.5.2011 Con preannuncio di reclamo dell’11.5.2011, l’Associazione Sportiva Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio, in persona del suo presidente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico descritta in epigrafe, facendo ritualmente seguire i motivi in data 13.5.2011. Istruito il ricorso, è stata fissata l’odierna discussione, avvenuta in assenza di rappresentante della reclamante. Nella memoria dell’Associazione si contrasta la decisione con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico ha inflitto al dirigente Stefano Giammarioli l’inibizione a svolgere attività federali e a rappresentare la società reclamante fino a tutto il 30.6.2011 per “comportamento offensivo verso un assistente arbitrale durante la gara”. A sostegno della richiesta di revoca e/o annullamento della sanzione oppure, in subordine, di riduzione della stessa, l’Associazione Sportiva adduce la mancanza di un atteggiamento offensivo, ammettendo solo un “diverbio verbale” tra il dirigente e l’assistente arbitrale, durante il quale non sarebbero state neanche pronunciate le riferite frasi ingiuriose. In ogni caso si reputa eccessivamente onerosa la sanzione inflitta ad un dirigente che ha sempre tenuto un comportamento commendevole, che non ha esitato a scusarsi con l’ufficiale di gara a fine partita e addebitabile, in buona sostanza, ad un unico momento di nervosismo in un contesto agonistico di forte significato per la società eugubina. La Corte visto il rapporto dell’assistente arbitrale che, quanto agli eventi direttamente percepiti fa piena prova, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., del comportamento ascritto al tesserato; ritenuto che non può revocarsi in dubbio che il signor Giammarioli si sia deliberatamente e illegittimamente alzato dalla panchina in occasione di una decisione arbitrale ritenuta ingiusta (un rigore “a dir poco generoso”concesso agli avversari, si assume nei motivi di gravame) e, all’invito dell’assistente di riprendere il proprio posto, aveva reagito, platealmente, con insulti resi ancor più gravi, nella loro vis offensiva, da un inequivocabile gesto dispregiativo; considerato che la società reclamante assume, ex adverso, che il signor Giammarioli non avrebbe profferito ingiurie ma avrebbe avuto solo un “diverbio verbale”, privo di contenuti offensivi (ma del quale, poi, avrebbe sentito l’esigenza di scusarsi); ritenuto che non appare credibile né la addotta e civile divergenza di opinioni né una qualsiasi replica dell’assistente di gara che, come risulta per tabulas, avrebbe solo subìto gli insulti senza nulla ribattere, cosicché appare anche terminologicamnte improprio parlare di diverbio; che ancorché la gara abbia recato, in sé, elementi di intenso agonismo e aspettative sportive di rilievo, non può giustificarsi da parte di un dirigente un atteggiamento offensivo e plateale che, per le circostanze di tempo e di luogo, avrebbe potuto indurre, in soggetti meno responsabili, altri e più gravi atteggiamenti, in ipotesi scongiurati solo per il favorevole esito finale della partita; rilevato che l’art. 1, comma 1, C.G.S. impone ad ogni tesserato di mantenere, sempre e comunque, un comportamento connotato da correttezza e probità, tale da non arrecare lesioni sia all’onore delle persone che all’Istituzione calcistica; valutato che non possono trovare ingresso, nella complessiva valutazione di questo Collegio, circostanze attenuanti, oltre quelle verosimilmente già valutate dal giudice di prime cure che ha irrogato una sanzione la cui misura deve essere ritenuta, perciò, pienamente rispondente all’intrinseca lesività del comportamento del dirigente e alla mancanza di precedenti pregiudizievoli e, in definitiva, assolutamente congrua ai sensi dell’art. 19 C.G.S.; per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 S.r.l. di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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