F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 14 Luglio 2011 2. RICORSO RENATO CURI ANGOLANA AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 800,00 ALLA SOCIETÀ; INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 19 DEL C.G.S. PER 8 GARE EFFETTIVE AL SIG. PERAZZETTI EMIDIO; – SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. AMAOLO DANIELE ; – SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. DEL GROSSO ALESSANDRO, INFLITTE SEGUITO GARA FORLÌ/RENATO CURI DEL 27.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 14 Luglio 2011
2. RICORSO RENATO CURI ANGOLANA AVVERSO LE SANZIONI: AMMENDA DI € 800,00 ALLA SOCIETÀ; INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 19 DEL C.G.S. PER 8 GARE EFFETTIVE AL SIG. PERAZZETTI EMIDIO; - SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL SIG. AMAOLO DANIELE ; - SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. DEL GROSSO ALESSANDRO, INFLITTE SEGUITO GARA FORLÌ/RENATO CURI DEL 27.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.3.2011)
Con decisioni del 30.3.2011 pubblicate e motivate con Com. Uff. n. 139, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, ha emesso le seguenti sanzioni:
1) inibizione a svolgere ogni attività per 8 gare effettive al signor Perazzetti Emidio;
2) squalifica per 4 gare effettive al signor Amaolo Daniele;
3) squalifica per 3 gare effettive al signor Del Grosso Alessandro;
4) ammenda di € 800,00 alla società Renato Curi Angolana.
Avverso tali provvedimenti, la Renato Curi Angolana ha proposto reclamo chiedendo la riduzione di tutte le sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure, eccependo, in particolare, quanto a quella inflitta al signor Perazzetti Emidio, Medico Sociale, un errore di persona essendo invece autore dei fatti allo stesso attribuiti il Sig. Perazzetti Matteo, massaggiatore. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. La documentazione acquisita, consistente nei referti ufficiali che, come notorio, godono di fede probatoria privilegiata, consente di affermare, con grado di certezza, la responsabilità dei sigg.ri Amaolo Daniele, Del Grosso Alessandro e Perazzetti Emidio, per i fatti agli stessi ascritti. Quanto alla posizione di quest’ultimo, la Corte ritiene non sussistente l’invocato errore di persona ed osserva che invece lo stesso si è reso effettivo autore degli addebiti contestati, evidenziando, per di più, che il Perazzetti Matteo, dal canto suo ed in diverso frangente, ha commesso altri fatti per i quali, stavolta in maniera apparentemente erronea, non è stato sanzionato. Sul punto, basti considerare il referto dell’Assistente (all. 10), che individua nel Perrazzetti Matteo il soggetto autore delle minacce nei propri confronti al rientro negli spogliatoi, ed il referto del Direttore di Gara (all. 11) che conferma, ampliandole, le espressioni minacciose ed ingiuriose rivolte alla terna arbitrale, e, unitamente al rapporto del Commissario di Campo (all. 16), attribuisce al Perazzetti Emidio i fatti contestati al 47’ del secondo tempo. Tra l’altro, è bene rilevare che la reclamante, sebbene invochi l’ingiustizia della decisione del Giudice Sportivo, chiarisce la portata del gravame chiedendo la riduzione della sanzione ai danni del Perazzetti Emidio, richiesta che, in un certo senso, è incompatibile con l’insinuata – e non verificatasi – sostituzione di persona. La natura degli addebiti, la reiterazione dei comportamenti ed il ruolo rivestito dai soggetti che se ne sono resi autori che, come più volte affermato, è tale da non poter risentire della vis agonistica della gara, propria del calciatore, fa ritenere congrue le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, anche quanto all’ammenda, peraltro contenuta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Renato Curi Angolana di Città Sant’Angelo (Pescara). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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