F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 14 Luglio 2011 3. RICORSO CALC. MENCHINI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA BORGOROSSO/LAVAGNESE 1919 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 14 Luglio 2011 3. RICORSO CALC. MENCHINI STEFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA BORGOROSSO/LAVAGNESE 1919 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.3.2011) Con atto del 7.4.2011, il calciatore Menchini Stefano interponeva rituale e tempestivo gravame avverso la decisione di cui in epigrafe, con la quale il Giudice Sportivo aveva irrogato la sanzione della squalifica per 3 gare effettive a causa di un atto di condotta violenta perpetrato in danno di un avversario e concretatosi, nella fattispecie, nell’ ”aver a gioco fermo, in reazione a condotta violenta di un calciatore avversario, colpito il medesimo con una gomitata allo stomaco”. La difesa del ricorrente attraverso memoria defensionale, dopo aver preliminarmente rappresentato il “clima” particolarmente acceso che avrebbe caratterizzato, sin dall’inizio, l’incontro Borgorosso/Lavagnese del 27.3.2011, deduce a difesa del calciatore le pesanti provocazioni subite dal suo diretto avversario, signor Mezzatesta Manuel culminate con uno sputo al viso in reazione al quale, il Menchini avrebbe posto in essere la condotta sanzionata e dallo stesso ammessa. Detto comportamento sarebbe stato frutto del diritto, costituzionalmente garantito, alla legittima difesa che, a dire del ricorrente, avrebbe rappresentato l’unico atto idoneo a proteggere la propria incolumità fisica considerato il clima intimidatorio sin a quel momento creato dalla squadra avversaria. Concludeva, in via principale, per l’annullamento della sanzione inflitta ed in subordine per una riduzione ad equità in considerazione delle attenuanti generiche e codificate anche alla luce di precedenti richiamati. Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto. Infatti non vi è motivo per distaccarsi dal rapporto stilato dall’arbitro della gara che ha puntualmente riportato i fatti accaduti la cui antidoverosità appare senz’altro integrata sotto il profilo della violenza e volontarietà. La decisione del Giudice Sportivo è congrua e pienamente commisurata, quindi, agli accadimenti occorsi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Menchini Stefano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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