F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 14 Luglio 2011 6. RICORSO S.S. TAVOLARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE MANZO VINCENZO SEGUITO GARA S.S. TAVOLARA CALCIO/SANLURI CALCIO DEL 26.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 251/CGF del 15 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 014/CGF del 14 Luglio 2011 6. RICORSO S.S. TAVOLARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTE AL CALCIATORE MANZO VINCENZO SEGUITO GARA S.S. TAVOLARA CALCIO/SANLURI CALCIO DEL 26.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 30.3.2011) Con il gravame in oggetto indicato la società Tavolara chiede la riduzione di 1 giornata del provvedimento disciplinare inflitto al proprio calciatore Manzo Vincenzo, considerandolo sproporzionato in riferimento al suo comportamento, tenuto conto che la squadra si trovava in svantaggio di una rete, che l’atleta in questione era stato espulso per doppia ammonizione e che la frase da lui pronuniciata non era inteso a offendere il direttore di gara. Sta di fatto, peraltro, che la sanzione in oggetto tiene complessivamente conto anche della predetta espulsione, conseguente a una somma di precedenti ammonizioni nel corso della partita di cui trattasi e come tale già meritevole di una adeguata sanzione. Inoltre risulta dal rapporto arbitrale – che, come è noto, presenta una efficacia privilegiata di prova – che lo stesso Manzo aveva nella occasione in discorso più volte inveito contro il direttore di gara con le parole “sei un disonesto!” e non appare possibile considerare non ingiuriose tali reiterate espressioni. Per le ragioni suddette non si ravvisano nella fattispecie motivi idonei per mitigare la entità del provvedimento impugnato. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Tavolara Calcio di Olbia. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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