F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 14 Luglio 2011 2. RICORSO F.C. MANTOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE AL CALC. ZANINELLI MARCO SEGUITO GARA DARFO BOARIO/MANTOVA DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 2.5.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 14 Luglio 2011 2. RICORSO F.C. MANTOVA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARE INFLITTE AL CALC. ZANINELLI MARCO SEGUITO GARA DARFO BOARIO/MANTOVA DEL 01.05.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 2.5.2011) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale ha inflitto nei confronti del signor Marco Zaninelli, calciatore della società ricorrente, la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 156 del 2.5.2011, “allontanato per aver rivolto espressioni irriguardose all’indirizzo dell’arbitro, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva espressioni offensive all’indirizzo del medesimo Ufficiale di Gara”. Avverso la decisione del Giudice di prime cure, ha interposto reclamo la società Mantova F.C. S.r.l., all’uopo contestando la ricostruzione per la quale è stata inflitta la sanzione al signor Marco Zaninelli, eccependone comunque la eccessiva gravosità, rimarcando la mancanza, nella Stagione Sportiva in corso, di precedenti disciplinari a suo carico. Sulla scorta di tali argomentazioni, la società reclamante ha concluso per una parziale riforma della decisione impugnata, con conseguente riduzione della sanzione irrogata. Il reclamo è infondato e, pertanto, va respinto. La Corte, esaminati gli atti, ritiene che le circostanze addotte dalla reclamante non siano idonee a scalfire la ricostruzione dell’accaduto per come riportato negli atti ufficiali di gara, che, come è noto, sono assistiti da fede privilegiata ai sensi dell’art. 35 comma 1.1. C.G.S.. Quanto poi alla misura della sanzione inflitta, la Corte ritiene, contrariamente a quanto dedotto, che la sanzione applicata sia proporzionata alla natura ed alla gravità dei fatti commessi. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’F.C. Mantova di Mantova. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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