F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 14 Luglio 2011 6. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. S.S.D. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 280,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPAOLESE/AGUGLIANO DEL 19.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 281/CGF del 12 Maggio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 015/CGF del 14 Luglio 2011 6. RICORSO PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. S.S.D. SAMPAOLESE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 280,00, INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMPAOLESE/AGUGLIANO DEL 19.2.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011) Ha proposto ricorso alla Commissione Disciplinare Territoriale la società Sportiva Dilettantistica Sampaolese Calcio, avverso il provvedimento della stessa Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, pubblicato nel Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011, con il quale veniva dichiarato inammissibile il gravame proposto dalla stessa società Sampaolese Calcio contro la delibera del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche nella parte in cui veniva inflitta a Marchegiani Romolo, dirigente della predetta società, l’inibizione fino al 9 Marzo 2011 ha adottato la seguente decisione. Premesso in fatto che il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata nel Com. Uff. n. 140 del 23.2.2011, applicava a Marchegiani Romolo, dirigente della società Sampaolese, la sanzione della inibizione fino al 9.3.2011; che su reclamo della detta società Sampaolese la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 157 del 16.3.2011 dichiarava inammissibile il gravame in quanto la sanzione inflitta non superava il minimo e quindi non era impugnabile a norma dell’art. 45, comma 3, lett. b) C.G.S.; - che con raccomandata in data 26.3.2011 indirizzata al Presidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche la società Sampaolese chiedeva la revisione della delibera di condanna del Marchegiani Romolo; che il Presidente della citata Commissione Disciplinare disponeva, con atto del 15.4.2011, la trasmissione del ricorso contenuto nella raccomandata del 26.3.2011 a questa Corte di Giustizia Federale “per quanto di competenza”. Tanto premesso, questa Corte osserva: a) se l’atto trasmesso dalla società Sampaolese alla Commissione Disciplinare in data 26.3.2011 viene considerato come ulteriore impugnazione esso è palesemente inammissibile perché tendente ad instaurare un terzo grado di giudizio; b) se l’atto, invece, vuole considerarsi come impugnazione ex art. 39 C.G.S., esso appare inaccoglibile perché non configura una situazione tale da giustificare la revisione della decisione con la quale, si evidenzia nuovamente, è stato dischiarato inammissibile il gravame. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revisione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla S.S.D. Sampaolese Calcio di San Paolo di Jesi (Ancona). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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