F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 14 Luglio 2011 2) RICORSO DEL GENOA C. F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FLORES ANTONIO FLORO SEGUITO GARA CATANIA/GENOA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 145 del 1.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 202/CGF del 11 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 016/CGF del 14 Luglio 2011
2) RICORSO DEL GENOA C. F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE FLORES ANTONIO FLORO SEGUITO GARA CATANIA/GENOA DEL 27.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 145 del 1.3.2011)
Con decisione dell’1.3.2011 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto la squalifica per 2 giornate effettive di gara al calciatore Antonio Floro Flores del Genoa “per avere al 24° del II° tempo, all’atto della sostituzione, rivolto agli ufficiali di gara espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dal quarto ufficiale”. In particolare dal rapporto del quarto uomo si legge che il calciatore si rivolgeva a lui stesso e all’assistente numero 1, protestando con frasi del tipo “vergognatevi, vi siete cagati addosso”. Ed è per tale motivo che il quarto ufficiale richiamava l’attenzione dell’arbitro per far espellere il calciatore. Propone reclamo la società, chiedendo la riduzione della squalifica nei limiti del presofferto, anche con eventuale commutazione della squalifica residua in ammenda. Il reclamo è parzialmente fondato e va accolto in parte per i seguenti motivi. La difesa della società insiste molto sul fatto che si sia trattato di una critica meramente irrispettosa nei confronti dell’arbitro. Tale assunto può essere solo in parte accettato, in quanto la frase pronunciata da Floro Flores è comunque offensiva proprio per la carica intrinseca di inurbanità. Appaiono diversi i casi enunciati dalla difesa del Genoa, trattati e decisi da questa Corte, in quanto riguardavano espressioni sicuramente meno colorite di quelle adoperate nella fattispecie che ci occupa. Si rientra, quindi, senz’altro nella fattispecie di cui all’art. 19, comma 4 lett. a) C.G.S., in quanto le espressioni adoperate sono, per lo meno, irriguardose. Oltre tutto il calciatore è stato anche espulso. Pur tuttavia occorre evidenziare, ex officio, un ulteriore aspetto che concorre a far propendere per il parziale accoglimento e, per l’effetto, per la riduzione della squalifica (con derubricazione in ammenda) e cioè il fatto che il referto arbitrale, per quanto dotato di fede privilegiata, è, nel caso di specie, impreciso. Il quarto ufficiale, infatti, parla di espressioni “del tipo”, come ad indicare un genus di frasi volgari e non riferisce, dunque, in modo netto le frasi realmente proferite, virgolettandole soltanto. Tale imprecisione fa perdere al referto parte di quella forza che le è connaturata e lascia intravedere un’ombra formale sulla reale carica ingiuriosa o irriguardosa della frase. Appare equo, pertanto, ridurre le giornate di squalifica, derubricando una giornata in ammenda. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Genoa C. F.C. di Genova riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Flores Antonio Floro a 1 giornata e all’ammenda di € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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