F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 14 Luglio 2011 3) RICORSO CALCIATORE PANDEV GORAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, COMMA 15, CGS – (NOTA N. 1991/196PF10-11/SP/BLP DELL’11.10.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 15.11.2010)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 14 Luglio 2011 3) RICORSO CALCIATORE PANDEV GORAN AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 8, COMMA 15, CGS – (NOTA N. 1991/196PF10-11/SP/BLP DELL’11.10.2010) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 29/CDN del 15.11.2010) Con provvedimento del 15.11.2010, Com. Uff. n. 29/CDN, la Commissione Disciplinare Nazionale, su deferimento della Procura Federale, infliggeva al calciatore Pandev Goran l’ammenda di € 10.000,00, per non avere dato tempestiva esecuzione al lodo della Camera Arbitrale c/o la Commissione Agenti di calciatori F.I.G.C. pronunciato il 17.5.2010, così violando l’art. 1, comma1, C.G.S. in relazione all’art. 8, comma 15, C.G.S.. Con la citata pronuncia la Camera Arbitrale disponeva il pagamento, da parte del calciatore Pandev in favore dell’agente dottor Sabatino Durante, della somma di € 106.846,55 in relazione a precedenti contratti stipulati a favore del giocatore la cui sussistenza o validità non è in questa sede in discussione. La decisione veniva comunicata al destinatario mediante lettera raccomandata datata 24.5.2010, ricevuta in data 27.5.2010, per cui il calciatore avrebbe dovuto effettuare il pagamento nei trenta giorni successivi, secondo il disposto dell’art. 8, comma 15, C.G.S. Non essendo ciò avvenuto, la Procura Federale, in seguito a comunicazione del Segretario della Commissione Agenti di Calciatori, deferiva il Pandev alla Commissione Disciplinare Nazionale la quale adottava la decisione di cui si è in precedenza detto. Avverso tale delibera presentava reclamo il calciatore attraverso il suo difensore il quale, con ampia e diffusa motivazione, riferita ovviamente solo alla sanzione inflitta per il mancato pagamento nei termini prescritti e non al merito della vicenda, vale a dire alla fondatezza della pronuncia resa dal Collegio Arbitrale che risulta all’evidenza esclusa dal petitum dell’impugnazione, contestava la legittimità dell’ammenda, richiedendone l’annullamento, avendo il ricorrente impugnato il lodo arbitrale, per nullità, davanti alla Corte d’Appello di Roma con atto di citazione notificato il 27.9.2010 e contestuale istanza di sospensione dell’esecutività della pronuncia arbitrale. In relazione a tale ultima richiesta il Presidente della Corte d’Appello di Roma – quarta sezione, in via d’urgenza sospendeva, inaudita altera parte, l’esecuzione del lodo arbitrale, fissando ad un successivo momento la discussione dell’istanza cautelare. Riteneva, pertanto, la difesa priva di antigiuridicità l’inadempimento dell’apparente debitore, non solo dopo la sospensione, ma anche prima di essa, non potendosi più procedere contro di questi per la sopravvenuta inefficacia del titolo. In via subordinata si richiedeva di attendere la definizione del giudizio di impugnazione. All’udienza di rinvio la Corte deliberava di attendere la decisione della Corte d’Appello di Roma sulla questione cautelare avanzata dalla difesa del calciatore, invitando le parti ad esibirne copia. In data odierna la difesa esibiva copia dell’ordinanza della Corte d’Appello di Roma – quarta sezione, con la quale si revocava la sospensione dell’esecuzione del lodo arbitrale, e si riportava alle conclusioni indicate nei motivi di impugnazione, chiedendo anche una riduzione della sanzione inflitta. La Procura insisteva per la conferma della decisione avversata. Le doglianze difensive possono trovare, a giudizio della Corte, solo un parziale accoglimento. Appare, infatti, evidente che non è possibile accedere alla richiesta principale di annullamento, o di revoca, dell’ ammenda irrogata dalla Commissione Disciplinare Nazionale per la determinante ragione che risulta effettivamente realizzata, per ammissione dello stesso calciatore, la violazione dei termini per l’adempimento del lodo arbitrale indicati dall’art. 8, comma 15, C.G.S., avendo il Pandev impugnato, per nullità, il lodo stesso solo il 27.9.2010, vale a dire ben oltre il termine di trenta giorni stabilito dal succitato art. 8. Quanto al preteso contrasto tra il termine per l’adempimento, più breve di quello concesso per l’impugnativa per nullità, si tratta, in realtà, di una situazione non sconosciuta al nostro ordinamento giuridico, e che, ad esempio, viene icasticamente definita, nell’ambito del diritto tributario, dalla formula del “solve et repete”. In altre parole il calciatore avrebbe dovuto adempiere il lodo arbitrale e poi, eventualmente, impugnarlo conservando sempre la possibilità, in caso di esito fausto, di ripetere la somma versata. Altra possibilità, cui si accenna solo per ragioni di completezza di ragionamento, sarebbe stata quella di impugnare, richiedendo la sospensiva, prima della scadenza del trentesimo giorno, così ponendo in essere una situazione giuridicamente corretta oltre che vantaggiosa dal punto di vista personale. Il calciatore, tuttavia non ha seguito né l’una né l’altra possibile opzione, lasciando spirare il termine previsto per l’adempimento del lodo ed impugnandolo solo, ai fini che qui interessano, tardivamente. Queste brevi considerazioni, del resto, ricalcano le motivazioni contenute nell’ordinanza della Corte d’Appello di Roma con la quale è stata revocata la sospensione dell’esecutività del lodo arbitrale concessa in via d’urgenza. Quanto, invece, alla misura della sanzione inflitta, vi è spazio, proprio per la non del tutto agevole lettura giuridica della vicenda, per una sua riduzione, in ciò accogliendo la richiesta subordinata della difesa, alla somma di € 5.000,00 che la Corte ritiene equa e più adeguatamente commisurata alla gravità della infrazione commessa. L’accoglimento parziale del reclamo importa la restituzione della tassa di ricorso. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Pandev Goran, riduce la sanzione dell’ammenda inflittagli a € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it