• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 14 Luglio 2011
4) RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DE CECCO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. E DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5563/540PF-10-11/AM/MA DEL 15.2.2011 – DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8, COMMA 15 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 14.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 14 Luglio 2011
4) RICORSO PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEL SIG. DE CECCO GIUSEPPE, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL C.D.A. E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. E DELLA SOCIETÀ DELFINO PESCARA 1936 S.R.L. DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE CON PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 5563/540PF-10-11/AM/MA DEL 15.2.2011 - DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 8, COMMA 15 E 4, COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 66/CDN del 14.3.2011)
1) Con lodo del Collegio arbitrale della Lega Italiana Professionisti del 15.10.2010 (vertenza n. 2009.00199) era stato deliberato il risarcimento del danno nei confronti di tre calciatori ricorrenti da parte della soc. Delfino Pescara 1936 S.r.l., oltre alle spese di giudizio.
2) Con atto del 15.2.2011 venivano deferiti alla Commissione Disciplinare Nazionale il signor Giuseppe De Cecco (all’epoca dei fatti Presidente del CDA e legale rappresentante della società Delfino Pescara 1936 S.r.l.) e della società Delfino Pescara 1936 S.r.l.., per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 e 8, comma 15 C.G.S., per non aver provveduto entro i termini di rito stabiliti al pagamento delle somme accertate con decisione del Collegio Arbitrale del 15.10.2010; la seconda ai sensi dell’art. 4, comma 1 C.G.S. a titolo di responsabilità diretta per le violazioni addebitate al proprio Presidente. Conseguentemente si richiedeva il pagamento di € 37.000,00 per ritardata esecuzione.
3) La Commissione Disciplinare Nazionale, nella riunione del 14.3.2011, aveva accolto le argomentazione difensive della società deferita, ritenendo che il termine di cui all’art. 8 comma 15 C.G.S. dovesse decorrere al momento in cui all’obbligata fosse comunicato il lodo arbitrale nella sua interezza. Era stato infatti accertato che in data 9.12.2010 erano state comunicate le motivazioni, e che in data 30.12.2010 le parti raggiungevano una accordo per la novazione degli obblighi indicati nel lodo. Ritenuto l’avvenuto adempimento nei tempi fissati dalla richiamata normativa e non riscontrando alcuna violazione di norme federali, la Commissione Disciplinare Nazionale proscioglieva i deferiti dagli addebiti contestati. Con appello del 21.3.2011 il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Vicario hanno proposto appello avanti la Corte di Giustizia Federale avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale del 14.3.2011, pubblicata con il Com. Uff. n. 66/CDN in pari data, comunicata in data 15.3.2011, con la quale non è stata riscontrata nella condotta dei deferiti alcuna violazione delle norme federali. Ritiene la Procura Federale, premessa la seguente cronologia: 30.10.2010: pubblicazione sul Com. Uff. n. 5 del lodo Collegio arbitrale; 30.10.2010: trasmissione del lodo con lettera raccomandata alle parti; 08.11.2010: ricevimento della missiva da parte della società Delfino Pescara 1936 S.r.l.; 8.12.2010: data in cui la società Delfino Pescara S.r.l. avrebbe dovuto effettuare le obbligazioni previste dal lodo arbitrale; 20.12.2010: lettera del Segretario della F.I.G.C. che richiamava quanto previsto dall’art. 8, comma 15 C.G.S. in materia di adempimento delle pronunce emesse …. dai Collegi Arbitrali, citando inoltre che il lodo “deve essere eseguito”, e atteso che gli adempimenti successivi all’emanazione del lodo da parte del Collegio Arbitrale L.N.P. e della Lega di competenza sono stati tutti puntualmente eseguiti; e premesso altresi’ che la soc. Delfino Pescara S.r.l., non avendo provveduto all’adempimento degli obblighi, abbia violato l’art. 8, c. 15 del CGS (“Il mancato pagamento entro 30 giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della Giustizia Sportiva o da Collegi arbitrali…”); - peraltro, ritenuto dalla Procura Federale che la normativa vigente non preveda l’obbligo da parte del Collegio Arbitrale di comunicazione delle motivazioni e dunque, la mancata conoscenza delle motivazione del lodo non può avere un effetto sospensivo dell’obbligo di adempimento posto a carico del soccombente. Al contrario, secondo la Procura, la società aveva l’obbligo di pagare quanto dovuto e in seguito eventualmente impugnare il lodo salvo richiedere prima dello scadere del termine di 30 giorni la inibitoria e/o sospensiva. La società Pescara e il signor De Cecco si sono costituiti con memoria, in cui insistono nelle difese svolte in 1° grado. Ritengono le parti resistenti che senza motivazione non può ritenersi operante l’obbligo di eseguire il lodo solo sulla base del dispositivo, tanto più che nel lasso di tempo intercorrente tra deposito delle motivazioni e decorso dei termini previsti per l’esecuzione, le parti possono decidere di impugnare o transigere. Nel caso di specie, infatti, le parti hanno sottoscritto un accordo transattivo, che secondo la difesa di parte resistente supera ogni problema. Concludevano per il rigetto dell’appello. Tanto premesso, osserva il Collegio che l’intervenuto accordo transattivo, con effetto novativo delle obbligazioni delle parti e comunque stipulato anteriormente al deferimento della Procura, non consente di individuare quale interesse concreto continui a persistere in capo all’appellante. D’altronde la sentenza della Commissione Disciplinare Nazionale, anche in considerazione della lacunosità della normativa vigente sul punto, risulta immune da vizi logici e fondata su argomentazioni non suscettibili di censura in questa sede. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dal Procuratore Federale.
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