F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 14 Luglio 2011 5) RICORSO S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DA SILVA MATUZALEM FRANCELINO A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S IN ORDINE ALLA GARA LAZIO/CESENA DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 153 del 21.3.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 238/CGF del 08 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 017/CGF del 14 Luglio 2011
5) RICORSO S.S. LAZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE DA SILVA MATUZALEM FRANCELINO A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3 C.G.S IN ORDINE ALLA GARA LAZIO/CESENA DEL 20.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti – Serie A – Com. Uff. n. 153 del 21.3.2011)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 153 del 21.3.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Da Silva Matuzalem Francelino, seguito di riservata segnalazione del Procuratore Federale. Tale decisione veniva assunta a seguito della visione delle immagine televisive acquisite su segnalazione riservata, ex art. 35, comma 1.3, C.G.S., del Procuratore Federale. Dalle immagini si evince come il calciatore Da Silva Matuzalem, durante l’incontro Lazio/Cesena del 20.3.2011, nel momento in cui la squadra ospite si accingeva a eseguire un calcio di punizione assegnatogli, il calciatore sanzionato, affiancava ai limiti della propria area di rigore un calciatore della squadra avversaria e con un gesto repentino, alzando il braccio destro all’altezza della spalla, lo colpiva con un colpo al volto, facendolo cadere al suolo. Il gioco non veniva interrotto e nessun provvedimento disciplinare veniva adottato dall’Arbitro che in seguito dichiarava: “né io né i miei collaboratori abbiamo visto quanto accaduto”. Avverso tale provvedimento la S.S. Lazio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 22.3.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 31.3.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla S.S. Lazio di Formello (Roma), dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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