F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 14 Luglio 2011 2) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE STEFANO MAURI SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/LAZIO DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 175 del 26.4.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 14 Luglio 2011
2) RICORSO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE STEFANO MAURI SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/LAZIO DEL 23.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 175 del 26.4.2011)
Con reclamo ritualmente proposto la S.S. Lazio ha impugnato la delibera (Com. Uff. n. 175 del 26.4.2011) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha irrogato al calciatore Mauri Stefano la squalifica per 2 giornate effettive di gara per avere, al 21° del secondo tempo della gara Internazionale/Lazio del 23.4.2011, a gioco fermo, scalciato un avversario ad una gamba. Con i motivi scritti la reclamante, pur non disconoscendo la condotta del calciatore Mauri, ha evidenziato il contrasto tra la prima refertazione dell'arbitro, che aveva riferito di una condotta violenta, rispetto ad un secondo rapporto nel quale aveva invece riportato soltanto la intenzionalità del gesto. Chiedeva, pertanto, che la Corte adita, esclusa la connotazione dell'atto violento e della intenzionalità del gesto, annullasse la sanzione o, in subordine, riducesse la stessa. Alla seduta del 29.4.2011, fissata davanti alla C.G.F. - 1a Sezione Giudicante – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti, concludendo in conformità. Il reclamo è privo di fondamento e deve essere rigettato. Osserva, infatti, questa Corte che la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo è congrua e deve essere confermata in quanto la condotta realizzata dal Mauri, che rivestiva la qualifica di Capitano, siccome gravemente antisportiva poiché posta in essere a gioco fermo, è stata correttamente sanzionata, avendo il Giudice Sportivo applicato il minimo edittale di 2 giornate. Ove, al contrario, il Giudice Sportivo avesse ritenuto sussistente il requisito della condotta violenta l'avrebbe sanzionata con la squalifica per 3 giornate effettive di gara, il che non è avvenuto. Per questi motivi la C.G.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Formello (Roma) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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