F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 14 Luglio 2011 4) RICORSO DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DOMIZZI MAURIZIO SEGUITO GARA NAPOLI/UDINESE DEL 17.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 170 del 18.4.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 262/CGF del 29 Aprile 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 14 Luglio 2011 4) RICORSO DELL’UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DOMIZZI MAURIZIO SEGUITO GARA NAPOLI/UDINESE DEL 17.4.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 170 del 18.4.2011) Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 170 del 18.4.2011, ha inflitto la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Maurizio Domizzi. Tale decisione veniva assunta in quanto durante l’incontro Napoli/Udinese disputato il 17.4.2011 il Domizzi protestava nei confronti degli Ufficiali di gara, già diffidato, all’atto del provvedimento di ammonizione, rivolgeva all’Arbitro un epiteto insultante. Avverso tale provvedimento l’Udinese Calcio S.p.A. ha preannunziato reclamo innanzi a questa Corte di Giustizia Federale con atto del 19.4.2011 formulando contestuale richiesta degli “Atti Ufficiali”. Istruito il reclamo e fissata la data della camera di consiglio, nelle more della trattazione, la ricorrente, con nota trasmessa il 28.4.2011, inoltrava formale rinuncia all’azione. La Corte premesso che ai sensi dell’art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non ha effetto soltanto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa di Organi federali e operanti nell’ambito federale (circostanze, quest’ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento. Per questi motivi la C.G.F. preso atto della rinuncia al reclamo come sopra proposto dall’Udinese Calcio S.p.A. di Udine, dichiara estinto il procedimento. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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