F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 25 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 20 Luglio 2011 1) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI: – DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE; – DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. ROSELLI GIORGIO; – DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FABBRO FILIPPO; INFLITTE SEGUITO GARA LECCO/PRO PATRIA DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 15.2.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 25 Febbraio 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 020/CGF del 20 Luglio 2011
1) RICORSO DEL CALCIO LECCO 1912 AVVERSO LE SANZIONI: - DELL’AMMENDA DI € 7.500,00 ALLA RECLAMANTE; - DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL SIG. ROSELLI GIORGIO; - DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FABBRO FILIPPO; INFLITTE SEGUITO GARA LECCO/PRO PATRIA DEL 13.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 119/DIV del 15.2.2011)
Con un unico ricorso, tempestivamente preannunciato con richiesta di copia degli atti in data 16.2.2011, la società Calcio Lecco 1912 S.p.A. proponeva le proprie doglianze avverso:
a) l’ammenda di € 7.500,00 ad essa inflitta;
b) la squalifica per 2 gare effettive del proprio tecnico signor Roselli Giorgio;
c) la squalifica per 2 gare effettive del proprio atleta signor Fabbro Filippo.
Trattandosi di diversi ricorsi relativi a situazioni non connesse tra loro, bensì riferentesi a fatti separati ed autonomi l’uno rispetto all’altro la Corte ritiene preliminarmente di separare i tre ricorsi assegnando ad ognuno di essi uno specifico numero di ruolo.
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