F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 20 Luglio 2011 3) RECLAMO SPEZIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA AL CALC. CINTOI NICOLA FINO AL 31.5.2011;DELLA SQUALIFICA AL CALC. GRASSELLI ALESSANDRO FINO AL 31.5.2011, SEGUITO GARA – TORNEO VIAREGGIO CUP – COPPA CARNEVALE 2011 – NAPOLI/SPEZIA DEL 26.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 9.3.2011)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 20 Luglio 2011 3) RECLAMO SPEZIA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: DELLA SQUALIFICA AL CALC. CINTOI NICOLA FINO AL 31.5.2011;DELLA SQUALIFICA AL CALC. GRASSELLI ALESSANDRO FINO AL 31.5.2011, SEGUITO GARA - TORNEO VIAREGGIO CUP - COPPA CARNEVALE 2011 - NAPOLI/SPEZIA DEL 26.2.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 130/DIV del 9.3.2011) Con un unico ricorso la società Spezia Calcio, proponeva le proprie doglianze avverso: a) la squalifica fino al 31.5.2011 al calciatore Cintoli Nicola; b) la squalifica fino al 31.5.2011 al calciatore Grasselli Alessandro. Trattandosi di diversi ricorsi relativi a situazioni non connesse tra loro, la Corte ritiene preliminarmente di separarli in due distinti appelli. RECLAMO PROPOSTO DALLA SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALC. CINTOI NICOLA FINO AL 31.5.2011 Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 130/DIV del 9.3.2011, a seguito della gara Napoli/Spezia del 26.2.2011 valida per il 63° Torneo Viareggio Cup – Coppa Carnevale 2011, ha inflitto al signor Nicola Cintoi la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.5.2011 “per avere, al termine della gara colpito con calci e pugni alcuni calciatori della squadra avversaria”. La società Spezia Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in particolare, che, avendo lo Spezia Calcio raggiunto il risultato di parità al 45° del secondo tempo su calcio di rigore, la concessione della massima punizione avrebbe scatenato nei calciatori del Napoli una violenta reazione anche nei confronti dei calciatori dello Spezia, i quali avrebbero subito una vera e propria aggressione da parte di alcuni tesserati della squadra avversaria, sicché i fatti contestati al sig. Cintoi sarebbero espressione di legittima difesa. La reclamante, pertanto, ha dedotto l’incongruenza della sanzione della qualifica fino al 31.5.2011, a fronte del comportamento aggressivo posto in essere dai tesserati avversari ai quali è stata irrogata la sanzione della squalifica sino al 30.6.2011. La Spezia Calcio S.r.l. ha chiesto di annullare la squalifica e, in via meramente subordinata, di ridurre la stessa nella misura minima possibile o, comunque, in quella minore che la Corte intenderà riconoscere. La sanzione della squalifica fino a tutto il 31.5.2011 è stata inflitta al signor Cintoi “per avere, al termine della gara colpito con calci e pugni alcuni calciatori della squadra avversaria”. La descrizione dell’accaduto è riportata nel rapporto dell’Assistente sig. Valerio Bertuccioli, dal quale emerge che “vedevo inoltre il n° 13 Cintoi Nicola della società Spezia, che colpiva con calci e pugni alcuni avversari”. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nella parte in cui è stata chiesta la riduzione della sanzione, con fissazione del dies ad quem della squalifica al 30.4.2011. Occorre considerare, infatti, che, se non è possibile dagli atti di gara ritenere che la condotta posta in essere dal tesserato costituisca una legittima difesa a seguito di un’aggressione subita da tesserati della squadra avversaria, è invece plausibile riconoscere - anche in considerazione della dinamica della gara, che ha visto pareggiare lo Spezia su calcio di rigore all’ultimo minuto - l’attenuante della provocazione, che tanto più può avere inciso sulla riprovevole condotta posta in essere in ragione della giovane età dell’atleta.. Pertanto, la Corte ritiene equo ridurre la sanzione inflitta al reclamante e determinare il dies ad quem della stessa al 30.4.2011. Al parziale accoglimento del ricorso, segue la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposta dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia, limita al 30 aprile 2011 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Cintoi Nicola. Dispone restituirsi la tassa reclamo. RECLAMO PROPOSTO DALLA SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALC. GRASSELLI ALESSANDRO FINO AL 31.5.2011 Il Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 130/DIV del 9.3.2011, a seguito della gara Napoli/Spezia del 26.2.2011 valida per il 63° Torneo Viareggio Cup – Coppa Carnevale 2011, ha inflitto al sig. Alessandro Grasselli la sanzione della squalifica fino a tutto il 31.5.2011 “per avere, al termine della gara, colpito con calci, manate e pugni al viso calciatori della squadra avversaria”. La società Spezia Calcio S.r.l. ha proposto reclamo avverso detta sanzione sostenendo, in particolare, che, avendo lo Spezia Calcio raggiunto il risultato di parità al 45° del secondo tempo su calcio di rigore, la concessione della massima punizione avrebbe scatenato nei calciatori del Napoli una violenta reazione anche nei confronti dei calciatori dello Spezia, i quali avrebbero subito una vera e propria aggressione da parte di alcuni tesserati della squadra avversaria, sicché i fatti contestati al sig. Grasselli sarebbero espressione di legittima difesa. La reclamante, pertanto, ha dedotto l’incongruenza della sanzione della qualifica fino al 31.5.2011, a fronte del comportamento aggressivo posto in essere dai tesserati avversari ai quali è stata irrogata la sanzione della squalifica sino al 30.6.2011. La Spezia Calcio S.r.l. ha chiesto di annullare la squalifica e, in via meramente subordinata, di ridurre la stessa nella misura minima possibile o, comunque, in quella minore che la Corte intenderà riconoscere. La sanzione della squalifica fino a tutto il 31.5.2011 è stata inflitta al signor Grasselli “per avere, al termine della gara, colpito con calci, manate e pugni al viso calciatori della squadra avversaria”. La descrizione dell’accaduto è riportata nel rapporto dell’Assistente sig. Lorenzo Biasini, dal quale emerge che “il n. 2 Grasselli Alessandro (capitano – Spezia) tirava calci, manate e pugni in faccia a calciatori del Napoli”. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nella parte in cui è stata chiesta la riduzione della sanzione, con fissazione del dies ad quem della squalifica al 30.4.2011. Occorre considerare, infatti, che, se non è possibile dagli atti di gara ritenere che la condotta posta in essere dal tesserato costituisca una legittima difesa a seguito di un’aggressione subita da tesserati della squadra avversaria, è invece plausibile riconoscere - anche in considerazione della dinamica della gara, che ha visto pareggiare lo Spezia su calcio di rigore all’ultimo minuto - l’attenuante della provocazione, che tanto più può avere inciso sulla riprovevole condotta posta in essere in ragione della giovane età dell’atleta. Pertanto, la Corte ritiene equo ridurre la sanzione inflitta al reclamante e determinare il dies ad quem della stessa al 30.4.2011. Al parziale accoglimento del ricorso, segue la restituzione della tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposta dalla Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia, limita al 30 aprile 2011 la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Grasselli Alessandro. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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