F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 20 Luglio 2011 6) RECLAMO FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL CALCIATORE SCIAUDONE DANIELE SEGUITO GARA SIRACUSA/FOLIGNO DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.20011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 215/CGF del 25 Marzo 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 021/CGF del 20 Luglio 2011
6) RECLAMO FOLIGNO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE CON DIFFIDA INFLITTA AL CALCIATORE SCIAUDONE DANIELE SEGUITO GARA SIRACUSA/FOLIGNO DEL 13.3.2011 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.20011)
Con tempestivo ricorso motivato la società Foligno Calcio ha impugnato, innanzi alla seconda sezione della C.G.F., il provvedimento reso dal Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico e pubblicato sul Com. Uff. n. 133/DIV del 15.3.2011. Con il proprio ricorso la ricorrente lamenta l’esistenza di un errore materiale nel quale è incorso il direttore di gara nel riportare, nel proprio referto, il nominativo del calciatore Sciandone Daniele, n. 11 del Foligno, ammonito al 70° minuto della gara Siracusa/Foligno, in luogo di quello del calciatore Lamantia Andrea, n. 17 del Foligno, a detta della ricorrente, effettivamente ammonito. Di tale lamentata irregolarità non si sarebbe reso conto neppure il dirigente della stessa società Foligno. A supporto delle affermazioni proposte la società reclamante chiede ammettersi la prova televisiva. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto, a norma dell’art. 35, comma 1 punto 1, del vigente C.G.S.: “i rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione delle gare”. Invero, unica eccezione che può far venire meno il valore di piena prova del referto dell’arbitro e di quello dei suoi assistenti, è costituita dalla prova televisiva, prevista dal disposto dell’art. 35, comma 1 punto 3 C.G.S., ma tale prova televisiva, per trovare ingresso nell’ambito del Giudizio Sportivo, deve essere fatta valere sulla base della procedura d’urgenza prevista dalla stessa norma. Nel caso di specie, invece, la società Foligno non ha attuato detto procedimento d’urgenza e conseguentemente l’analisi del ricorso non può trovare ingresso in questa sede. In base alla dichiarata inammissibilità del ricorso deve essere addebitata alla società ricorrente la tassa reclamo. Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Foligno Calcio S.r.l. di Foligno (Perugia). Dispone addebitarsi al tassa reclamo.
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