LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 12 del 06/07/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.12 10) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe COCCORULLO/S.S.SANT’ANTONIO ABATE

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 12 del 06/07/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.12 10) RICORSO DEL CALCIATORE Giuseppe COCCORULLO/S.S.SANT’ANTONIO ABATE Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 26/04/2011 il sig.Giuseppe COCCORULLO , si rivolgeva a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.SANT’ANTONIO ABATE, un accordo economico prevedente la corresponsione lorda di €.5.000,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2009/10 Precisando di non aver percepito rate, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di €.4.000,00 maturata alla data di presentazione del reclamo La Società in data 12/05/2011 presentava le proprie controdeduzioni in merito, allegando alle stesse n.4ricevute in originale, che attestano il pagamento in favore del ricorrente della somma di €.5.000,00 con la firma dello stesso in calce ad ogni ricevuta. Il calciatore non faceva pervenire alcuna replica alle controdeduzioni della Società. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,respinge il reclamo presentato dal Sig.Giuseppe COCCORULLO nei confronti della Società S.S.SANT’ANTONIO ABATE. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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