LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 29/07/2011 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI COMUNICATO UFFICIALE N.33 14) RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca MANGANO/A.C.D.RIVOLI
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 33 del 29/07/2011
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
COMUNICATO UFFICIALE N.33
14) RICORSO DEL CALCIATORE Gianluca MANGANO/A.C.D.RIVOLI
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 10/05/2011 il sig.Gianluca MANGANO , si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.C.D.RIVOLI, un accordo economico
prevedente la corresponsione lorda di €.4.500,00. relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11
Precisando di non aver percepito alcuna rata richiedeva la condanna della Società al pagamento dell’intera
somma prevista dall’accordo economico depositato.
La Società non depositava alcuna memoria difensiva né inviava alcuna documentazione nei termini.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua
del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi
indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società A.C.D.RIVOLI
al pagamento in favore del sig.Gianluca MANGANO della somma di €.4.500,00.Dispone la restituzione della
tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Piemonte V.A. i termini dell’avvenuto
pagamento inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e
firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto
previsto dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.
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