CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 luglio 2011 promosso da: A.S.D. Ottavia, Sig. Gabriele Mascia e Sig. Francesco Cardillo / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Regionale Lazio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 21 luglio 2011 promosso da: A.S.D. Ottavia, Sig. Gabriele Mascia e Sig. Francesco Cardillo / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Comitato Regionale Lazio
L’A R B I T R O U N I C O
Prof. Avv. Luigi Fumagalli nominato ai sensi del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport in data 21 luglio 2011 ha deliberato il seguente L O D O A R B I T R A L E nel procedimento di arbitrato n. 507 (prot. n. 1509 dell’11 giugno 2011) promosso da: A.S.D. Ottavia, con sede in Roma, Via delle Canossiane n. 10, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, sig. Ernesto Maselli, in proprio e nell’interesse dei propri tesserati Mascia Gabriele, nato il 9 febbraio 1992, e Cardillo Francesco, nato il 10 marzo 1993, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Luca Miranda di Cassino, ed elettivamente domiciliati nel suo studio in Cervaro (FR), Via Airella n. 12, giusta delega in calce alla istanza di arbitrato datata 10 giugno 2011 ricorrenti contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri n. 14, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Mario Gallavotti e Stefano La Porta ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Po n. 9, giusta delega in calce alla memoria di costituzione datata 21 giugno 2011 resistente nonché contro Lega Nazionale Dilettanti, con sede in Roma, Piazzale Flaminio n. 9 e Comitato Regionale del Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, con sede in Roma, via Tiburtina n. 1072 intimate non costituite
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
A. Le parti
1. L’A.S.D. Ottavia (“Ottavia”) è un’associazione sportiva dilettantistica che svolge attività nel Quartiere Ottavia di Roma. Con una propria squadra di calcio giovanile, l’Ottavia nella stagione 2010/2011 ha partecipato al Campionato Regionale Juniores “B” del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti.
2. Il sig. Gabriele Mascia (il “sig. Mascia”) e il sig. Francesco Cardillo (il “sig. Cardillo”) sono calciatori dell’Ottavia, tesserati presso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (congiuntamente, i “Calciatori”, e, assieme all’Ottavia, i “Ricorrenti”).
3. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”), associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia.
4. La Lega Nazionale Dilettanti (la “LND”) è l’associazione delle società sportive dilettantistiche, comprese quelle di calcio femminile, calcio a 5 e beach soccer, organizzandone i campionati attraverso strutture competenti. ýLa LND, per il tramite delle sue divisioni, dei suoi comitati regionali, delle delegazioni provinciali e distrettuali e dei suoi dipartimenti, gestisce inoltre l’attività del settore giovanile e scolastico. Il Comitato Regionale del Lazio della Lega Nazionale Dilettanti (il “CR Lazio”) è la ripartizione regionale per il Lazio della LND, organizzatore, tra gli altri, dei campionati regionali di calcio juniores nella Regione Lazio.
B. La controversia tra le parti
5. In data 5 marzo 2011 si disputava in Roma l’incontro di calcio fra l’Ottavia e il Fiumicino Calcio valevole per il Campionato Regionale Juniores “B” organizzato dal CR Lazio (la “Gara”). Il rapporto redatto dall’arbitro dell’incontro (il “Referto Arbitrale”) esponeva:
i. in relazione al sig. Mascia, che questi, al 32’ del secondo tempo, si rivolgeva all’arbitro, che aveva segnalato un fallo da lui commesso, con espressioni ingiuriose. Quindi, dopo essere stato espulso, “prima di abbandonare il terreno di gioco, mi [all’arbitro] si avvicinava con fare minaccioso e intimidatorio e mi colpiva con un calcio all’altezza della caviglia, con il chiaro intento di farmi male. Il colpo mi ha causato un leggero e momentaneo dolore. Che tuttavia non mi ha impedito di terminare regolarmente l’incontro. Preciso che per far allontanare il Mascia ho dovuto richiamare l’intervento del capitano della soc. Ottavia perché si fermava in continuazione e continuava a rivolgermi” insulti accompagnati da “gesti triviali”;
ii. in relazione al sig. Cardillo, che questi, al 25’ del secondo tempo, espulso per un fallo di reazione, tentava di avvicinarsi all’arbitro, ma senza riuscirci per l’intervento di due suoi compagni di squadra, “con fare minaccioso a scopo di rappresaglia” e profferendo insulti e minacce: “vedendo che non poteva raggiungermi, … mi sputava contro con fare dispregiativo in direzione del volto da un paio di metri, soltanto grazie al mio istinto riuscivo a schivare parzialmente lo sputo, che tuttavia mi colpiva sul calzettone e sullo scarpino”, aggiungendo ulteriori insulti mentre si allontanava.
6. Il Giudice Sportivo presso il CR Lazio (il “Giudice Sportivo”), pronunciandosi in relazione alla Gara, con decisione pubblicata nel C.U. n. 112 del 10 marzo 2011 (la “Decisione del Giudice Sportivo”), infliggeva al sig. Mascia la squalifica fino al 31 marzo 2013 e al sig. Cardillo la squalifica fino a 31 marzo 2012.
7. La Decisione del Giudice Sportivo veniva così motivata:
i. quanto al sig. Mascia: “Espulso per avere rivolto all’arbitro espressioni gravemente offensive, alla notifica del provvedimento disciplinare lo avvicinava con atteggiamento minaccioso e lo colpiva volontariamente con un calcio ad una caviglia procurandogli momentaneo dolore. Reiterava altre frasi offensive. Veniva allontanato dal proprio capitano”;
ii. quanto al sig. Cardillo: “Espulso per atto violento nei confronti di un avversario in reazione, alla notifica del provvedimento disciplinare avvicinava l’arbitro con atteggiamento minaccioso e lo offendeva gravemente. Nella circostanza, da una distanza di due metri, sputava all’indirizzo del direttore di gara che veniva attinto parzialmente ad un calzettone ed allo scarpino in quanto riusciva a schivarlo”.
8. Avverso la Decisione del Giudice Sportivo l’Ottavia proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare Territoriale del CR Lazio (la “Commissione Disciplinare”).
9. La Commissione Disciplinare, con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 150/LND del 26 maggio 2011 (la “Decisione della Commissione Disciplinare”), in parziale riforma della Decisione del Giudice Sportivo, dopo aver “sentito l’arbitro, il quale, in sede di supplemento di referto ha puntualmente confermato … gli episodi, precisando – nel caso del MASCIA – che il calcio ricevuto è stato di leggera entità senza causargli particolari conseguenze” e ritenuto quindi “che per quanto riguarda il calciatore MASCIA, la squalifica inflitta offra margini di una, seppur lieve, riduzione, mentre la sanzione irrogata al CARDILLO sia ampiamente congrua in relazione al suo comportamento”, deliberava “di accogliere parzialmente il reclamo avanzato dalla società OTTAVIA e, quindi, di ridurre la squalifica nei confronti del calciatore MASCIA GABRIELE al 31.12.2012, mentre rimane confermata la squalifica fino al 31.3.2012 al calciatore CARDILLO FRANCESCO”.
C. Il procedimento arbitrale
C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato
10. Con istanza in data 10 giugno 2011, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), l’Ottavia, anche nell’interesse del sig. Mascia e del sig. Cardillo, dava avvio al presente arbitrato avverso la FIGC, la LND e il CR Lazio per ottenere la riforma della Decisione della Commissione Disciplinare, con la riduzione della sanzione inflitta ai Calciatori.
11. Nella stessa istanza di arbitrato i Ricorrenti allegavano “la necessità di addivenire a una decisione con la massima urgenza” e pertanto formulavano domanda di abbreviazione dei termini ai sensi dell’art. 25 comma 4 del Codice TNAS e di nomina di un arbitro unico.
12. Con provvedimento in data 17 giugno 2011, il Presidente del TNAS, in accoglimento dell’istanza dei Ricorrenti, disponeva la riduzione dei termini per la costituzione in arbitrato delle parti intimate e per la pronuncia del lodo.
13. Con memoria in data 21 giugno 2011 la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto del ricorso proposto dai Ricorrenti.
14. Con lettera in data 24 giugno 2011, la LND, scrivendo anche per conto del CR Lazio, comunicava che né essa né il CR Lazio avrebbero partecipato al procedimento arbitrale, rappresentando “la propria estraneità rispetto alla materia del contendere …, in quanto afferente a un provvedimento disciplinare adottato da un organo di giustizia della Federazione Italiana Giuoco Calcio”.
15. Nominato arbitro unico, in data 27 giugno 2011 il prof. avv. Luigi Fumagalli accettava l’incarico. Fissava quindi l’udienza per il tentativo di conciliazione e la discussione delle domande formulate dalle parti.
16. Il 18 luglio 2011 si teneva in Roma l’udienza di discussione della controversia, in cui, rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, le parti illustravano le rispettive posizioni. All’esito dell’udienza, l’Arbitro Unico si riservava ogni decisione sulle domande delle parti.
C.2 Le domande delle parti costituite
a. Le domande dei Ricorrenti
17. I Ricorrenti, nella propria istanza di arbitrato, hanno formulato le seguenti domande: “Piaccia all’Ecc.mo Collegio giudicante adito, contrariis reiectis:
A) In via principale, in riforma del C.U. N° 150/2011 del Comitato Regionale del Lazio della LND-FIGC, accertata la sproporzione della sanzione irrogata a carico del Sig. Gabriele Mascia, ridurla in misura congrua nella diversa ritenuta di giustizia;
B) In via ulteriormente principale, in riforma del C.U. N° 150/2011 del Comitato Regionale del Lazio della LND-FIGC, accertata la sproporzione della sanzione irrogata a carico del Sig. Francesco Cardillo, ridurla in misura congrua nella diversa ritenuta di giustizia;
C) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del procedimento, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale ed ai compensi degli Arbitri”.
b. Le domande della FIGC
18. Nella propria memoria di costituzione la FIGC ha chiesto: “il rigetto delle domande avversarie e … la conseguente condanna della parte attrice alla rifusione delle spese di lite”.
C.3 La posizione delle parti costituite
a. La posizione dei Ricorrenti
19. Con le proprie domande, i Ricorrenti contestano l’entità delle sanzioni inflitte ai Calciatori, “di grave entità e tali da compromettere per i due ragazzi ogni prosieguo dell’attività agonistica sportiva in futuro”, e causa di “gravissimo discredito sociale, specie in un contesto gravemente problematico quale quello della borgata Ottavia”. A parere dei Ricorrenti, “la sproporzione della sanzione si evince in ragione del fatto per cui, dagli atti, non risulta sia stato dato rilievo alcuno né alla giovanissima età dei due ragazzi, né, tantomeno, alla personalità degli incolpati, prima di allora mai resisi protagonisti di nessun evento sopra le righe”. Inoltre, essa appare avere gravissime conseguenze par l’Ottavia, che rischia di vedersi esclusa, per effetto di un gravoso coefficiente nella “classifica disciplina”, dalla partecipazione al prossimo Campionato Juniores Elite Regionale.
20. In relazione a quanto precede, più precisamente, i Ricorrenti deducono la “violazione e/o falsa applicazione delle norme federali – violazione e falsa applicazione dell’art. 16 comma 1 C.G.S.”, poiché la Decisione della Commissione Disciplinare avrebbe omesso “una valutazione complessiva sia delle condotte tenute in passato dagli atleti, sia dell’assenza di volontarietà e dolo da parte degli atleti, sia della giovanissima età dei due ragazzi”, laddove la citata norma impone un puntuale accertamento del fatto, la sua qualificazione giuridica e l’applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti. In particolare:
i. in relazione al sig. Mascia, si sottolinea “il serio pentimento dell’atleta” e si rimarca “come la decisione impugnata appaia fortemente sproporzionata, sia rispetto alla personalità dell’incolpato, mai resosi protagonista, in precedenza, di condotte disciplinarmente rilevanti, sia rispetto all’elemento psicologico della condotta, atteso che, per stessa prospettazione dell’ufficiale di gara, non vi è stato alcun riferimento alla premeditazione della stessa”;
ii. in relazione al sig. Cardillo, ricordato “il concreto pentimento del ragazzo”, si sottolinea la sproporzione della sanzione per gli stessi motivi.
21. Infine, secondo i Ricorrenti la misura della sanzione irrogata ai Calciatori risulta sproporzionata, come sarebbe evidente da un confronto con le sanzioni, inflitte in misura inferiore in altri casi di pari gravità.
b. La posizione della FIGC
22. La FIGC si oppone alle domande dei Ricorrenti, delle quali chiede il rigetto.
23. A sostegno di tale richiesta, la Resistente sottolinea in primo luogo come i Ricorrenti non abbiano contestato il fatto storico, quale descritto nel Referto Arbitrale e come dunque le contestazioni mosse alla Decisione della Commissione Disciplinare abbiano ad oggetto unicamente la presunta eccessiva afflittività della sanzione irrogata ai Calciatori.
24. A tal riguardo, poi, la FIGC ricorda i limiti che, secondo la giurisprudenza del TNAS, si pongono al sindacato sulle decisioni in materia disciplinare assunte dagli organi di giustizia federali e conclude, infine, che le sanzioni inflitte ai Calciatori “risultano pienamente congrue e proporzionate alle violazioni disciplinari commesse …, … connotate da particolare gravità e lesività in quanto: – integrano una condotta violenta esercitata in danno del direttore di gara, la più grave delle violazioni disciplinari di cui può rendersi responsabile un calciatore nel corso di una partita (art. 19 comma 4 C.G.S.); – non si sono esaurite in un unico -seppure sconsiderato- atto di insubordinazione nei confronti del
direttore di gara, bensì sono state accompagnate da comportamenti reiterati e insistiti in danno dell’arbitro, le cui conseguenze sono state mitigate solo grazie all’intervento di alcuni compagni di squadra”.
25. Secondo la FIGC, inoltre, “non colgono nel segno” gli elementi valorizzati dai Ricorrenti per incidere sulla misura delle sanzioni disciplinari, poiché
i. l’assenza di recidiva non è un’attenuante: semmai la sua presenza rappresenta un’aggravante;
ii. la premeditazione, o la sua assenza, non è contemplata dalle norme federali e mal si concilia con le violazioni disciplinari commesse dai Calciatori;
iii. la giovante età non è prevista quale circostanza attenuante dalle regole sportive, le quali – secondo la giurisprudenza TNAS – prevedono una commisurazione della sanzione alla natura e gravità dei fatti commessi e non alle qualità personali del soggetto responsabile (se non nei casi strettamente previsti);
iv. i casi indicati dai Ricorrenti a supporto della tesi della disparità di trattamento sono inconferenti, in quanto relativi a violazioni disciplinari differenti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I Ricorrenti contestano le decisioni adottate nei confronti del sig. Mascia e del sig. Cardillo dagli organi disciplinari presso il CR Lazio. Questu avrebbero imposto sanzioni eccessive e sproporzionate, omettendo valutazioni richieste dai precetti federali (in particolare dall’art. 16 comma 1 C.G.S.). La FIGC non condivide tale tesi, e chiede la conferma delle decisioni impugnate.
2. La domanda formulata richiede dunque una valutazione della congruità delle sanzioni inflitte: la commissione di illeciti disciplinari da parte dei Calciatori non è infatti contestata in questo arbitrato.
3. A tale riguardo l’Arbitro Unico ribadisce quanto affermato in precedente pronuncia (lodo 12 aprile 2011, San Pio X c. FIGC) e conferma che il potere di revisione della decisione endo-federale a lui riconosciuto incontra un limite nel rispetto che deve essere riconosciuto alla libertà assegnata all’associazione in ordine alla definizione delle modalità con le quali essa garantisce il rispetto delle sue regole da parte degli associati. Di conseguenza, a parere dell’Arbitro Unico, laddove l’esercizio di siffatto potere discrezionale non si ponga in contrasto con le regole interne dell’associazione, le norme imperative della legge italiana o persino con i principi fondamentali del diritto, spetta al giudicante “esterno” all’associazione, quale è l’organo arbitrale TNAS, valutare unicamente se la sanzione imposta non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione. Allorché dunque la sanzione non sia manifestamente sproporzionata rispetto alla violazione, essa andrà confermata nella misura determinata dall’organo disciplinare della federazione.
4. I Ricorrenti deducono la sproporzione delle sanzioni inflitte ai Calciatori sotto svariati profili. In particolare si fa valere la circostanza che esse i. siano tali da compromettere per i due Calciatori il prosieguo dell’attività agonistica
sportiva;
ii. siano causa di “gravissimo discredito sociale, specie in un contesto gravemente problematico quale quello della borgata Ottavia”;
iii. siano state adottate senza dare rilievo alcuno alla giovanissima età dei Calciatori e alla loro personalità;
iv. non considerino l’assenza di precedenti disciplinari dei Calciatori;
v. non diano rilievo al “pentimento” dei Calciatori;
vi. prescindano dalla considerazione dell’elemento psicologico della condotta, e specificamente dell’assenza di premeditazione;
vii. producano gravissime conseguenze per l’Ottavia, esclusa, per effetto della “classifica disciplina”, dalla partecipazione al prossimo Campionato Juniores Elite Regionale;
viii. in definitiva, realizzino una “violazione e/o falsa applicazione delle norme federali” ed in particolare “violazione e falsa applicazione dell’art. 16 comma 1 C.G.S.”.
5. L’Arbitro Unico non concorda con quanto dedotto dai Ricorrenti e ritiene che la sanzione della squalifica fino al 31 dicembre 2012 imposta al sig. Mascia e la sanzione della squalifica fino al 31 marzo 2012 imposta al sig. Cardillo non siano manifestamente sproporzionate rispetto alle violazioni di cui i Calciatori, sulla base di fatti incontestati, sono stati ritenuti responsabili, e sicuramente compatibile anche con la regola posta dall’art. 16 comma 1 del Codice di giustizia sportiva della FIGC (il “C.G.S.”) richiamata dai Ricorrenti, nonché con l’art. 19 comma 4 C.G.S. che, nel prevedere l’infrazione di cui i Calciatori sono stati ritenuti responsabili, stabilisce le sanzioni applicabili.
6. L’art. 16 comma 1 C.G.S. invero così prevede: “Gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva”.
7. L’art. 19 comma 4 C.G.S. “Ai calciatori responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per due giornate in caso di condotta gravemente antisportiva e in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.
b) per tre giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti.
c) per cinque giornate o a tempo determinato in caso di particolare gravità della condotta violenta di cui alla lett. b).
d) per otto giornate o a tempo determinato in caso di condotta violenta nei confronti degli ufficiali di gara”.
8. Le citate norme riconoscono dunque all’organo disciplinare una certa latitudine nell’esercizio del potere discrezionale di stabilire una sanzione adeguata. E tale potere, a parere dell’Arbitro Unico, non è stato esercitato in maniera manifestamente sproporzionata. Invero, i comportamenti del sig. Mascia e del sig. Cardillo, quali esposti nel Referto Arbitrale e ripresi dagli organi di giustizia, sono connotati da particolare gravità, e come tali vanno sanzionati. Infatti:
i. il sig. Mascia ha tenuto nei confronti dell’arbitro una condotta ingiuriosa ripetuta e particolarmente grave; inoltre ha commesso un atto di violenza, seppure privo di conseguenze fisiche dannose serie, nei confronti dell’arbitro, “meritando” dunque una sanzione maggiore di quella, pure severa, riservata al sig. Cardillo;
ii. il comportamento del sig. Cardillo è stato, oltre che ripetutamente ingiurioso, anche gravemente irriguardoso, culminando in uno sputo e in minacce di violenza fisica.
9. Le osservazioni svolte dai Ricorrenti (§ 4 di questa motivazione), poi, non sono idonee a far apparire sproporzionate le sanzioni irrogate ai Calciatori e a giustificarne una loro rideterminazione. Si consideri infatti che:
i. l’impatto delle sanzioni sul proseguimento dell’attività agonistica sportiva dei Calciatori è connaturato alla stessa natura della sospensione disciplinare, che la precludono per il tempo in cui essa si applica. Né rilevano le eventuali difficoltà che di fatto i due Calciatori (così come qualunque atleta sanzionato) possano incontrare nel prosieguo della propria attività una volta scontata la squalifica, ovvero l’eventuale “discredito sociale” che di fatto possa derivare ai Calciatori stessi dall’essere stati sanzionati (e ciò a prescindere dalla circostanza che siffatto discredito appare comunque riconducibile alle azioni commesse dai Calciatori, le quali -non le sanzioni- dovrebbero essere oggetto di deplorazione sociale);
ii. l’età dei Calciatori, comunque maggiorenni, e la loro personalità non rilevano, secondo le regole applicabili, nella determinazione della sanzione, né risulta in quale modo dovrebbero farlo;
iii. l’assenza di precedenti disciplinari dei Calciatori, così come il loro “pentimento” e l’assenza di premeditazione, non costituiscono circostanze attenuanti di cui gli organi disciplinari non abbiano tenuto conto. Semmai, la “recidiva” costituisce una circostanza aggravante (ai sensi dell’art. 21 C.G.S.); la sua assenza non è circostanza attenuante. Né rileva l’assenza di ogni valutazione, non richiesta dalle norme, circa una premeditazione del comportamento illecito, che se anche non premeditato è stato senz’altro volontario;
iv. le conseguenze che esse producono sulla “classifica disciplina” dell’Ottavia sono implicite nei provvedimenti adottati nei confronti dei Calciatori, come in ogni misura sanzionatoria adottata nei confronti di qualunque partecipante allo stesso campionato. Esse, poi, non precludono all’Ottavia la prosecuzione della propria attività di promozione dell’attività sportiva in zone disagiate, che l’Arbitro Unico sottolinea essere assai meritoria e degna di ogni incoraggiamento.
10. In conclusione, dunque, le domande proposte dai Ricorrenti vanno respinte. La Decisione della Commissione Disciplinare, impugnata in questo arbitrato, va confermata.
D. Sulle spese
11. Le spese arbitrali seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sussistono invece equi motivi, in particolare riferiti alle condizioni economiche delle parti, per compensare tra le stesse le spese di lite.
P.Q.M.
L’Arbitro Unico
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. respinge l’istanza di arbitrato dell’ASD Ottavia e conferma l’impugnata decisione della Commissione Disciplinare Territoriale, meglio indicata in motivazione;
2. compensa le spese di lite fra le parti;
3. pone a carico dell’ASD Ottavia, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti, il pagamento degli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati in € 1.500 (millecinquecento/00) e il rimborso delle spese documentate sostenute dall’Arbitro Unico, per l’importo complessivo che sarà separatamente comunicato dalla Segreteria TNAS, oltre IVA e CPA come per
legge;
4. condanna, altresì, l’ASD Ottavia al pagamento dei diritti amministrativi per il Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi versati dalle parti
6. respinge ogni ulteriore domanda o istanza. Così deciso in Milano, in data 21 luglio 2011, e sottoscritto in numero di cinque originali nel luogo e nella data di seguito indicata.
F.to Luigi Fumagalli
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