CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 19 del 01/08/2011 U.S. Montecchio Maggiore Srl / Montebulluna Calcio Srl, A.C. Este e Federazione Italiana Giuoco Calcio

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 19 del 01/08/2011 U.S. Montecchio Maggiore Srl / Montebulluna Calcio Srl, A.C. Este e Federazione Italiana Giuoco Calcio L’Alta Corte di Giustizia Sportiva, composta da dott. Alberto de Roberto, f.f. Presidente, dott. Giovanni Lo Turco, prof. Massimo Luciani, prof. Roberto Pardolesi, relatore ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio introdotto dal ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2011, presentato in data 25 maggio 2011 dalla società Unione Calcio Montecchio Maggiore s.r.l. nei confronti del Montebelluna Calcio s.r.l., dell’A.C. Este, nonché della F.I.G.C. avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale F.I.G.C. di cui al Comunicato ufficiale n. 281 del 12 maggio 2011 mediante la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Calcio Montebelluna s.r.l., è stata annullata la delibera del Giudice sportivo presso il Comitato interdisciplinare del 9 maggio 2011, Comunicato ufficiale n. 160; vista la costituzione in giudizio delle parti resistenti Montebelluna Calcio s.r.l. e F.I.G.C.; udito nella udienza del 25 luglio 2011 il relatore, prof. Roberto Pardolesi; uditi per la parte ricorrente l’avv. Jacopo Tognon, per il Montebelluna Calcio s.r.l. l’avv. Mattia Grassani e per la F.I.G.C. l’avv. Stefano La Porta; Fatto L’8 maggio 2011, in occasione dell’ultima giornata del Campionato di Serie D, si teneva l’incontro fra Calcio Montebelluna s.r.l., squadra ospitante (d’ora in avanti Montebelluna), e l’A.C. Este. La partita si chiudeva col risultato di 2 a 1 in favore dei padroni di casa: esito che assicurava al Montebelluna la permanenza nel campionato, evitando i play-out che avrebbero invece coinvolto le formazioni susseguenti nella classifica finale, a cominciare dall’Unione Calcio Montecchio Maggiore s.r.l. (d’ora in avanti Montecchio), sest’ultimo con 40 punti (a fronte dei 41 conseguiti, con l’ultimo successo, dal Montebelluna). Fatto incontestato è che la partita fra Montebelluna ed Este fosse viziata dal mancato rispetto della disposizione contenuta nel Comunicato ufficiale n. 1 del 7 luglio 2010, per la stagione sportiva 2010-11, della Lega Nazionale Dilettanti (disposizione emanata in attuazione dell’art. 49, punto 1, lett. c) delle N.O.I.F. e dell’art. 23 del regolamento Lega Nazionale Dilettanti, sulla base delle determinazioni del Comitato interregionale, che così recita: «nelle singole gare, le Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche a seguito di sostituzioni di uno o più partecipanti – almeno quattro giocatori ”giovani” così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: 1 nato dal 1° gennaio 1990 in poi; 2 nati dal 1° gennaio 1991 in poi; 1 nato dal 1° gennaio 1992 in poi»). Per effetto delle sostituzioni intervenute nel corso della gara, il Montebelluna si era trovato a schierare, a far tempo dal 27° minuto del secondo tempo, tre calciatori “giovani” invece dei quattro imposti dal precitato Comunicato. La squadra soccombente, tuttavia, non aveva presentato reclamo e ciò induceva il Montecchio a presentare reclamo al Giudice sportivo per denunciare l’irregolarità. Con provvedimento pubblicato nel Comunicato ufficiale n. 160 del 9 maggio 2011, il Giudice sportivo provvedeva a riscontrare d’ufficio, sulla base delle risultanze ufficiali di gara, l’impiego di un solo giocatore di classe 1991 (in luogo dei due imposti dalla disciplina su richiamata) e, per conseguenza, irrogava al Montebelluna la sanzione della sconfitta a tavolino. Sanzione che comportava una modificazione della classifica, in funzione della quale il Montecchio si sottraeva ai play-out (ai quali si sarebbe dovuto avviare, viceversa, il Montebelluna). Sennonché, quest’ultima società proponeva tempestivo ricorso –non notificato all’odierna ricorrente- innanzi alla Corte di giustizia federale della F.I.G.C., la quale, con decisione in data 12 maggio 2011 (pubblicata con Comunicato ufficiale n. 309 del 21 giugno 2011), accoglieva l’impugnazione, ripristinando il risultato conseguito sul campo (e la classifica conseguente). Avverso detto provvedimento proponeva ricorso il Montecchio, il quale, dopo aver sostenuto la competenza di questa corte, affermava la fondatezza del gravame sul presupposto dell’erroneità della tesi a tenore della quale il Comunicato ufficiale n. 1 del 1° luglio 2011, disponendo che l’inosservanza delle disposizioni sulle fasce d’età sarebbe stata punita, “previo inoltro del reclamo di parte ai sensi dell’art. 29 [Codice di giustizia sportiva, C.g.s.]”, escludeva la possibilità che la violazione potesse essere rilevata d’ufficio. La società ricorrente instava anche per la sospensione cautelare del provvedimento impugnato. Si costituiva in giudizio il Montebelluna, eccependo l’incompetenza dell’Alta Corte per carenza di notevole rilevanza della res litigiosa per l’ordinamento sportivo, il difetto di legittimazione attiva del Montecchio e, comunque, l’acquiescenza di quest’ultima società al provvedimento impugnato mediante disputa della gara di andata di play-out (di lì a poco, per inciso, sarebbe stata disputata la gara di ritorno che, terminata con la sconfitta del Montecchio, ne avrebbe comportato la retrocessione nel Campionato veneto di eccellenza). Inoltre, nel merito deduceva l’inesistenza, nel C.g.s., di norme relative all’utilizzo di calciatori giovani nei campionati dilettantistici, sì che la disciplina apprestata dal Comunicato ufficiale n. 1 doveva considerarsi legittima espressione dell’autonomia organizzativa e regolamentare accordata dalla F.I.G.C. alla Lega nazionale dilettanti e alle sue articolazioni. Si costituiva in giudizio anche la Federazione, eccependo a sua volta l’inammissibilità dell’istanza avversaria, sia per difetto di notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo nazionale, sia per il mancato esperimento di rimedi endofederali, che non si sarebbero comunque potuti esercitare per essere il Montecchio soggetto terzo, estraneo alla materia del contendere. Nel merito, sottolineava come la riserva alla sola squadra avversaria della possibilità di richiedere agli organi sportivi l’applicazione, all’altra squadra, della sanzione della perdita della gara si giustifica in ragione del fatto che la violazione in parola non concerne la regolarità della posizione di singoli tesserati, bensì il rispetto di una normativa speciale. Con ordinanza in data 27 maggio 2011, il Presidente dell’Alta Corte, ritenuta l’insussistenza prima facie di circostanze di particolare gravità e urgenza, rigettava la richiesta di sospensione della decisione della Corte di giustizia federale F.I.G.C. e fissava l’udienza di discussione per il 17 giugno 2011. In quella data, peraltro, non essendo ancora disponibile la motivazione della decisione impugnata, veniva disposto il rinvio dell’udienza al 25 luglio 2011. Diritto 1.- Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa del Montebelluna e della F.i.g.c., sotto il profilo della mancanza della “notevole rilevanza per l’ordinamento sportivo nazionale” per le questioni di fatto e diritto sottoposte all’esame di questa Alta Corte. L’eccezione è priva di fondamento, in quanto non può condurre al difetto di notevole rilevanza la semplice circostanza che si verte in una controversia riguardante una gara del campionato dilettantistico della serie D. Occorre, invero, fare riferimento alle questioni dedotte in giudizio. Nella specie, assume particolare spessore la questione interpretativa inerente l’ammissibilità di una disposizione che escluda la rilevabilità d’ufficio di violazioni delle norme sull’impiego di giovani. Le conseguenze sulla complessiva coerenza del sistema sarebbero, infatti, di portata assai grave, in quanto comporterebbero la rimessione alla mera discrezionalità delle parti partecipanti a una gara, inserita nel contesto di un campionato e quindi con riflesso diretto su altre compagini, il rispetto delle regole del campionato stesso. 2.- Sotto altro profilo, l’inammissibilità del ricorso viene predicata in vista del mancato esperimento, ad opera del Montecchio, dei sottostanti rimedi endofederali. Anche questa eccezione risulta infondata. E’ opportuno ricordare, al riguardo, come il Montecchio si fosse attivato, presentando, all’indomani della partita contestata (e per aver avuto notizia della mancato ricorso ad opera dell’Este A.C., risultato soccombente), ricorso al Giudice sportivo. Quest’ultimo, senza dar conto dell’impugnativa, provvedeva peraltro d’ufficio a comminare la sanzione, a carico del Montebelluna, della perdita a tavolino dell’incontro. Misura in toto satisfattiva degli interessi del Montecchio, che non aveva, dunque, interesse a ricorrere ulteriormente e che, del resto, alla stregua della disciplina vigente, non veniva evocato in giudizio dal Montebelluna nella sua successiva impugnativa. L’odierna ricorrente ha dunque tentato di far valere le proprie ragioni a livello federale e adisce questa Corte per tutelarsi dalle conseguenze, per sé particolarmente negative, della mancata rilevazione dell’irregolarità consumatasi nell’incontro all’origine della controversia. 3- Nel merito, l’interpretazione adottata dalla Corte di giustizia federale non appare condivisibile. Il dato letterale -a tenore del quale la violazione della disciplina sull’impiego dei giovani, postula il previo ricorso di parte ai sensi dell’art. 29 C.g.s.- comporterebbe eccezione alla regola generale di cui al comma 8 della stessa disposizione, che prevede l’instaurazione d’ufficio del procedimento sanzionatorio sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali. Ma una tale eccezione costituirebbe, da un lato, deroga indebita ad opera di una fonte normativa sotto-ordinata, come tale inidonea a giustificare deviazioni dalla direttiva espressa dalla previsione gerarchicamente sovra-ordinata; dall’altro, importerebbe un vulnus al principio immanente di coerenza dell’ordinamento sportivo, alla stregua del quale il rispetto delle coordinate organizzative di un campionato, bene collettivo attinto dalla generalità dei soggetti che vi partecipano, non può essere rimesso esclusivamente al potere d’impulso (e quindi, potenzialmente, all’arbitrio discrezionale) di soggetti portatori di interessi individuali. La disposizione contenuta nel Comunicato ufficiale n. 1, nell’evocare il reclamo di parte, non esclude esplicitamente, né potrebbe negare per implicito, la rilevabilità d’ufficio di violazioni alle norme organizzative del torneo interessato. L’argomento tratto dall’art. 33 C.g.s., là dove individua quali soggetti aventi interesse diretto -e quindi legittimati - ad impugnare l’esito di una partita i soli partecipanti alla partita stessa, non appare al riguardo conferente, perché le limitazioni imposte dalla norma si giustificano in ragione della presupposta sussistenza del presidio officioso comunque assicurato al regolare svolgimento del campionato, in una logica di private enforcement che viene chiamato a complementare –e non rimpiazzare- l’iniziativa degli organi preposti a garantire il rispetto della disciplina organizzativa della competizione.. P.Q.M. L’Alta Corte di Giustizia sportiva Accoglie il ricorso e dispone l’annullamento della Decisione della Corte di Giustizia federale, III Sezione, L.N.D. Comitato interregionale, pubblicata in data 21 giugno 2011. Spese interamente compensate. Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del Coni il 25 luglio 2011. Il Presidente f.f. Il Relatore Alberto de Roberto Roberto Pardolesi Il Segretario Alvio La Face Depositato in Roma il 1° agosto 2011. Il Segretario Alvio La Face
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