• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CGF del 02 Settembre 2011
27) RICORSO DELL’U.S. ALESSANDRIA 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2010/2011, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE VELTRONI GIORGIO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 3 E DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
28) RICORSO EX ART. 33, COMMA 3, C.G.S. DEL MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
29) RICORSO EX ART. 33, COMMA 3, C.G.S. DEL FUSSBAL CLUB SUDTIROL S.R.L. – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 30/CGF del 18 Agosto 2011 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 032/CGF del 02 Settembre 2011
27) RICORSO DELL’U.S. ALESSANDRIA 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2010/2011, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE VELTRONI GIORGIO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 3 E DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. - NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
28) RICORSO EX ART. 33, COMMA 3, C.G.S. DEL MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
29) RICORSO EX ART. 33, COMMA 3, C.G.S. DEL FUSSBAL CLUB SUDTIROL S.R.L. – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
La società U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l., ha proposto, come rappresentata e difesa, ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul C.U. n. 13/CDN del 9 agosto 2011, con la quale, per quanto qui rileva, la predetta C.D.N., in esito al provvedimento del 25 luglio 2011 con cui il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito la società medesima «per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 3, e dell’art. 4 comma 1 C.G.S. per gli addebiti mossi al suo legale rappresentante Veltroni», ha inflitto alla reclamante la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato di competenza 2010/2011. Il procedimento ha origine dal sopra richiamato provvedimento del 25 luglio 2011 del Procuratore Federale, con il quale sono stati deferiti innanzi alla C.D.N. n. 44 soggetti (tra tesserati e società), tra cui, appunto, per quanto qui interessa, il sig. Giorgio Veltroni e la U.S. Alessandria s.r.l.. Come noto, l’indagine federale è stata avviata a seguito delle notizie di stampa relative all’attività giudiziaria svolta dalla Procura della Repubblica di Cremona in ordine alla individuazione e conseguente repressione di una organizzazione, alquanto articolata e ramificata, essenzialmente finalizzata a ricavare illeciti profitti su scommesse da effettuarsi su partite di calcio. Di tale organizzazione facevano parte diverse persone, alcune delle quali soggette alla giurisdizione della F.I.G.C.. Aperto, pertanto, uno specifico procedimento, la Procura federale provvedeva a richiedere, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 401/1989, in relazione all’art. 116 c.p.p., copia degli atti di possibile interesse sportivo alla Procura della Repubblica di Cremona, che, con nota 9 giugno 2011, trasmetteva, per quanto di competenza, copia della comunicazione di notizia di reato della Questura di Cremona del 26 aprile 2011, copia della richiesta di emissione della misura della custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari della Procura della Repubblica di Cremona del 18 maggio 2011, copia dell’ordinanza di applicazione della predetta misura emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 28 maggio 2011. Veniva, altresì, acquisita, tra l’altro, copia dei verbali degli interrogatori resi al P.M. ed al G.I.P. dai soggetti sottoposti a misura cautelare, copia dei verbali delle conversazioni intercettate nel corso delle indagini, copia di alcuni verbali di perquisizione e sequestro. Dalla lettura del materiale probatorio acquisito e dall’autonoma attività di indagine svolta, come da atti acquisiti al fascicolo del procedimento, emerge, secondo la prospettazione della Procura federale, un solido impianto probatorio atto a comprovare la illiceità delle condotte dei soggetti deferiti e che consente di escludere una qualsivoglia verosimile ricostruzione alternativa dei fatti oggetto d’inchiesta. Sul piano generale, osserva la Procura federale, nella valutazione degli elementi emersi «sia in sede di indagini e di giustizia ordinaria che in sede di indagini e giustizia sportiva» occorre considerare «che le condotte poste in essere dai tesserati erano finalizzate all’alterazione del risultato delle gare o per motivi di classifica o per l’effettuazione di scommesse dall’esito assicurato. Talvolta, anzi, le due finalità sopra indicate erano perseguite congiuntamente dagli stessi soggetti agenti» (cfr. deferimento). Inoltre, evidenzia la Procura federale, la considerevole mole di conversazioni telefoniche intercettate dagli inquirenti e, dunque, quanto emerso dall’attività di captazione, è stato poi verificato attraverso riscontri consistenti sia nell’acquisizione di documenti, che nella escussione di testimoni e responsabili dei fatti. Si legge, ancora, nel corposo provvedimento di deferimento della Procura federale: «nel presente procedimento appaiono realizzate molteplici condotte finalizzate alla alterazione dello svolgimento e del risultato delle gare, in ordine alle quali il mancato conseguimento del risultato “combinato” non può assumere alcun rilievo ai fini della integrazione dell’illecito previsto e punito dagli artt. 7 e 4, comma 5, C.G.S., in virtù della anticipazione della rilevanza disciplinare anche riguardo ai meri atti finalizzati a conseguire tali effetti». Con particolare riferimento all’episodio relativo alla gara Alessandria – Ravenna del 20 marzo 2011, la Procura federale mette in risalto come «l’attività di intercettazione telefonica consentiva di acquisire importanti ed incontestabili elementi a supporto del tentativo posto in essere dalle società del Ravenna Calcio e dell’Alessandria, finalizzato a trovare un accordo per la manipolazione e pilotaggio del risultato finale della gara» (cfr. deferimento). Nel caso di specie, pertanto, secondo la Procura Federale, emergerebbe la responsabilità, tra gli altri, di Giorgio Veltroni e Giorgio Buffone, rispettivamente, all’epoca dei fatti contestati, presidente - amministratore unico dell’U.S. Alessandria 1912 s.r.l. e direttore sportivo del Ravenna Calcio s.r.l., in ordine alla violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S., «per avere, prima della gara Alessandria – Ravenna del 20.3.2011, in concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato …» (cfr. deferimento). Da qui il deferimento di Giorgio Veltroni e della società U.S. Alessandria Calcio 1912 s.r.l. per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 7, comma 3, e dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per gli addebiti mossi al suo legale rappresentante. La C.D.N. ha ritenuto, per quanto interessa ai fini del presente giudizio: Giorgio Veltroni responsabile dell’illecito contestato, irrogando allo stesso la sanzione della inibizione per anni 4 (quattro); la U.S. Alessandria 1912 s.r.l. responsabile in via diretta, attesa la qualifica di presidente rivestita dal predetto Veltroni, irrogando alla stessa la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato di competenza (stagione sportiva 2010/2011). Avverso la suddetta decisione della Commissione Disciplinare Nazionale ha proposto ricorso la U.S. Alessandria 1912 s.r.l., come in atti rappresentata e difesa. In via «pregiudiziale» eccepisce, la reclamante, «la nullità del deferimento nei confronti della società U.S. Alessandria visto che la condotta posta in essere dall’allora Presidente non rientra nella fattispecie di divieto così come sancito ex art. 6 C.G.S. visto che tra l’altro nessun “atto concreto” è stato mai posto in essere né mai pensato» (cfr. ricorso). Deduce, poi, la società reclamante, in ordine alla non punibilità del tentativo ed alla mancanza di condotta vietata ex art. 6 C.G.S. In relazione ai divieti in commento la soc. U.S. Alessandria ritiene che «l’ipotesi tentata non possa considerarsi punibile, a differenza, ad esempio del tentativo dell’illecito sportivo che è espressamente sanzionato dall’art. 7 C.G.F. “(il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti a …”): come si vede, quando il legislatore federale ha voluto punire il tentativo lo ha fatto in modo esplicito, cosicché in ogni altro caso, la punibilità deve ritenersi
esclusa» (cfr. ricorso). In relazione all’atto di contestazione, eccepisce, poi, la società reclamante, l’inesistenza e/o la nullità e/o l’improcedibilità del deferimento, in ragione del fatto che i «tabulati telefonici che la Procura federale ha ottenuto dalla Procura ordinaria sono materiale del tutto “grezzo”, giacché essendo le indagini del procedimento penale in nuce, non è ancora stata effettuata alcuna consulenza tecnica sugli stessi» (cfr. ricorso). Richiama, a tal proposito, la società ricorrente, Cassazione, sez. V, n. 13614/2001, secondo cui «il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di una terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun modo equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch’esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all’art. 192 comma 3 c.p.p.». La U.S. Alessandria ritiene, quindi, che se è vero che «il reiterarsi delle telefonate (nel nostro caso tra Buffone e Veltroni), la loro effettuazione più o meno in corrispondenza delle scommesse, la qualità degli interlocutori» possano essere considerati elementi potenzialmente atti a dimostrare l’esistenza di un illecito accordo e comunque la conoscenza di questo da parte dei deferiti, è «altrettanto vero che tali elementi non possono assurgere al valore di prove, bensì a quello di semplice indizio, da solo non sufficiente a sostenere il castello accusatorio de quo» (cfr. ricorso). Rileva, ancora, la reclamante, come sia necessario, ai fini dell’integrazione del tentativo, «che l’atto, per quanto anche soltanto preparatorio, sia comunque idoneo e diretto in modo non equivoco alla commissione di un determinato reato». E, in tal ottica, difetterebbe, nel caso di specie, il requisito della univocità, nel senso che, «pur ammettendo dei contatti tra i soggetti interessati al deferimento nel nostro caso tra il Direttore Sportivo del Ravenna Buffone e l’allora Presidente Veltroni dell’Alessandria, non solo non si configurano come idonei concretamente (forse neppure in astratto) alla commissione di quanto contestato alla società U.S. Alessandria, ma di certo non sono dotati di quell’univocità necessaria per dire che il soggetto abbia approntato nei dettagli un programma criminoso solo in attesa di essere materialmente eseguito» (cfr. ricorso). Per quanto esposto, la società U.S. Alessandria 1912 s.r.l., come rappresentata e difesa, ha chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni: «rigettare tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti dalla Procura Federale e pedissequamente recepiti dalla decisione impugnata con l’odierno atto di appello, nonché dichiarare la non responsabilità diretta dell’Alessandria dalle individuali incolpazioni di cui al deferimento e per l’effetto, annullare la sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato di competenza (2010/2011)» (cfr. ricorso). Con atto depositato in data 12 agosto 2011, la società Monza Brianza 1912 s.p.a., come in atti rappresentata e difesa, ha fatto istanza di partecipare al dibattimento innanzi a questa Corte, quale terzo portatore di interessi diretti alla classifica di cui all’art. 33, comma 3, C.G.S.. Infatti, deduce la predetta società, Monza Brianza, nella stagione sportiva 2010/2011 ha partecipato al campionato di Lega Pro, prima divisione, classificandosi al terz’ultimo posto e retrocedendo, per la stagione sportiva 2011/2012, alla seconda divisione. Considerato che l’U.S. Alessandria Calcio ed il Ravenna Calcio sono stati ammessi a disputare il prossimo campionato di prima divisione e che, per effetto della decisione della C.D.N. impugnata dall’U.S. Alessandria 1912 s.r.l., quest’ultima retrocede all’ultimo posto in classifica, mentre il Ravenna Calcio s.r.l. viene escluso dal campionato di pertinenza, «la società Monza Brianza 1912 s.p.a. istante, ultima tra quelle retrocesse nella scorsa stagione, ha acquisito il diritto a partecipare al campionato Lega Pro di Prima Divisione per la prossima stagione sportiva 2011/2012» (cfr. istanza di partecipazione al dibattimento di secondo grado). Da qui, secondo Monza Brianza 1912 s.p.a., il suo interesse diretto, concreto ed attuale che legittima la richiesta di essere ammessa a partecipare al dibattimento innanzi alla Corte di Giustizia Federale. Analogo intervento ha spiegato la Fussballclub Sudtirol G.m.b.H. – s.r.l., come in atti rappresentata e difesa. Ritiene, infatti, sussistere, la predetta società, il presupposto che legittima l’intervento, avuto riguardo all’art. 42, comma 1, C.G.S. che parla di «interessi, anche indiretti»: deve, quindi, intendersi «che legittimate alla partecipazione al dibattimento siano le società terze, che non siano state vittima, direttamente, di alcun illecito, ma i cui riflessi ne abbiano pregiudicato, in concreto, le aspettative di classifica» (cfr. atto di intervento nel presente grado di giudizio). Ciò premesso, la F.C. Sudtirol non sarebbe per nulla indifferente alla portata delle decisioni che saranno adottate nel giudizio di secondo grado, attesi gli effetti determinanti per le aspettative sportive della stessa. E ciò in considerazione del fatto che «il coinvolgimento di ben 5 (cinque) società che, nella stagione sportiva 2010/2011, al termine della quale la scrivente è retrocessa nel campionato di Seconda Divisione – Lega Pro, hanno partecipato al medesimo campionato del F.C. Sudtirol, non può che determinare il pieno ed assoluto interesse al procedimento» (cfr. atto di intervento nel presente grado di giudizio). Richiamata la classifica conclusiva del campionato 2010/2011 di Lega Pro – prima divisione, girone A), che vedeva all’ultimo posto la Paganese, al penultimo la F.C. Sudtirol ed al terz’ultimo il Monza, con conseguente retrocessione, a seguito dei play-out, delle medesime istanti, si evidenzia, nell’atto di intervento, come, all’esito del giudizio di primo grado, hanno perso il titolo sportivo di prima divisione sia l’Alessandria, che il Ravenna. In particolare, proprio con quest’ultima società, la F.C. Sudtirol ha disputato, in data 29 maggio e 5 giugno 2011, la gara di play-out del Campionato di prima divisione, girone A, retrocedendo dopo aver subito la rete decisiva su calcio di rigore al 93° minuto della gara di ritorno. Ebbene, secondo l’interveniente, «la classifica del campionato di Prima Divisione 2010/2011, girone A, risulta indubbiamente modificata, a seguito della decisione di primo grado, per quanto riguarda la retrocessione all’ultimo posto dell’Alessandria, situazione che determina il posizionamento del Monza al quart’ultimo posto e, quindi, al mantenimento del titolo a partecipare alla Prima Divisione 2011/2012. Quart’ultimo posto raggiunto, tra gli altri, in virtù del pareggio nell’incontro Monza – Cremonese del 21 novembre 2010, match nel quale, secondo le emergenze considerate dalla Commissione Disciplinare Nazionale in primo grado, è stato consumato l’illecito disciplinare ex art. 7, comma 1, 5 e 6, da parte di Paoloni con responsabilità oggettiva per la Cremonese. Quart’ultimo posto spettante, invece, in mancanza del suddetto illecito, classifica alla mano, alla scrivente società» (cfr. atto di intervento nel presente grado di giudizio). Insomma, criteri di ragionevolezza e giustizia imporrebbero, secondo la F.C. Sudtirol, la riscrittura della classifica del campionato di cui trattasi, dovendosi considerare due e non una le società retrocesse al termine della stagione sportiva 2010/2011, con conseguente diritto della predetta società a partecipare con pieno titolo al prossimo campionato di prima divisione. Competizione alla quale la F.C. Sudtirol parteciperà egualmente per aver beneficiato del
ripescaggio per vacanza d’orgaico disposto dal Consiglio federale con C.U. n. 46/A del 4.8.2011. Tuttavia, lamenta l’istante, per beneficiare del meccanismo del ripescaggio, la F.C. Sudtirol «ha dovuto adempiere a quanto richiesto dalla normativa federale, con esborso di contributo e rilascio di idonee garanzie» (cfr. atto di intervento nel presente grado di giudizio). All’udienza dibattimentale tenutasi il 18 agosto 2011, la Procura federale, ribadito come le intercettazioni telefoniche rappresentino un quid pluris rispetto alla chiamata in correità, ha richiesto rigettarsi l’appello. La difesa della società reclamante, in via preliminare, si è opposta all’ammissione dell’intervento della F.C. Sudtirol. Ha, quindi, illustrato le ragioni del ricorso, evidenziando come l’incontro di San Sepolcro tra Buffone e Veltroni avesse, in realtà, ad oggetto la compartecipazione del calciatore Scappini. Inoltre, premesso che non vi era interesse dell’Alessandria per un pareggio o una sconfitta con il Ravenna, Veltroni non avrebbe comunque potuto “negoziare” un tale risultato, considerato che “aveva contro” sia la tifoseria dell’Alessandria, che lo spogliatoio, a tal punto che non si recava più neppure allo stadio. La difesa ha, quindi, concluso per la riforma della decisione impugnata e l’accoglimento delle proprie richieste, in atti già rassegnate. La difesa del Monza Brianza 1912 s.p.a., preliminarmente lamentato il difetto di notifica dell’appello della U.S. Alessandria 1912 s.r.l., ha insistito nella propria istanza di ammissione, finalizzata a veder confermata la decisione della C.D.N., richiamando, nel merito, l’evidenza probatoria delle risultanze delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche intercorse tra Buffone e Veltroni. La difesa della F.C. Sudtitol s.r.l., ribadito l’interesse all’intervento, ha dichiarato adesione alle richieste della Procura federale, insistendo per la riscrittura della classifica come nell’atto di intervento precisato. Questa Corte, quindi, riservava al merito della pronuncia ogni valutazione in ordine all’ammissibilità degli interventi spiegati dalle società terze. Motivi della decisione In via preliminare questa C.G.F. ritiene ammissibili le istanze di intervento avanzate da Fussballclub Sudtirol G.m.b.H. – s.r.l. e Monza Brianza 1912 s.p.a. In tal ottica, l’art. 41, comma 7, C.G.S. così recita: «I terzi portatori di interessi indiretti di cui all'art. 33, comma 3, che non abbiano esercitato la facoltà di reclamo, possono, prima dell'apertura del dibattimento, rivolgere istanza alla Commissione disciplinare per essere ammessi a partecipare al dibattimento. La Commissione disciplinare decide sull'istanza subito dopo l'apertura del dibattimento stesso. La reiezione dell'istanza per carenza di interesse non pregiudica la proponibilità dell'appello e la partecipazione al giudizio di seconda istanza». L’art. 42, comma 1, C.G.S. dispone, poi, che «l'appello è proponibile dalle parti interessate, dalla Procura federale, dai terzi che abbiano un interesse, anche indiretto. Si applicano in quanto compatibili, le norme stabilite per il procedimento di prima istanza», mentre l’art. 33, comma 3, C.G.S. prevede che «nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo anche i terzi portatori di interessi indiretti, compreso l'interesse in classifica». Alla luce di tale contesto normativo di riferimento, non vi è dubbio che, tanto Monza Brianza, quanto Sudtirol sono portatori di interessi che ne legittimano la partecipazione al procedimento. Infatti, entrambe le suddette compagini societarie, nella stagione sportiva 2010/2011, hanno partecipato al campionato di Lega Pro, prima divisione, stesso girone al quale era iscritta anche l’Alessandria. Peraltro, al termine del campionato, la società Monza Brianza 1912 s.p.a. è risultata ultima tra quelle retrocesse, mentre la F.C. Sudtirol si è classificata al penultimo posto, anch’essa, quindi, retrocedendo in seconda divisione, in base al responso della classifica e del risultato dei play-out. Entrambe, quindi, hanno interesse a partecipare al procedimento che vede, tra le altre, deferite il Ravenna Calcio e l’U.S. Alessandria, interesse che permane nel presente grado, atteso che per effetto della decisione di prime cure, per quanto qui rileva, l’U.S. Alessandria 1912 s.r.l. è stata collocata all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza – stagione sportiva 2010/2011. Ancora in via preliminare, deve, poi, ritenersi comunque superata la censura di difetto di notificazione dell’appello dell’U.S. Alessandria 1912 s.r.l., sollevata, all’udienza dibattimentale dal Monza Brianza 1912 s.p.a., anche avuto riguardo al fatto che la predetta società non solo ha tempestivamente depositato la propria istanza di partecipazione, ma ha anche potuto svolgere, nel corso del dibattimento, tutte le deduzioni e repliche ritenute opportune. La constatata assenza di lesione dei diritti di difesa rende, pertanto, superflua ogni altra considerazione ed un ulteriore esame dell’eccezione de qua. Passando all’esame del merito del ricorso proposto dall’U.S. Alessandria 1912 s.r.l., questa Corte ritiene sussistere solidi elementi probatori per dichiarare corretta e fondata l’affermazione di responsabilità del Veltroni per la violazione dell’art. 7, commi 1 e 5, C.G.S., per aver, in concorso con Giorgio Buffone, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Alessandria – Ravenna del 20.3.2011 e, di conseguenza, quella diretta della U.S. Alessandria 1912
s.r.l., ex art. 7, comma 3, e art. 4, comma 1, C.G.S., per gli addebiti mossi al suo legale rappresentante. Peraltro, sotto tale profilo, non appaiono chiare le deduzioni della società reclamante in relazione all’insussistenza della violazione della norma di cui all’art. 6 C.G.S. e della relativa non punibilità del tentativo, a differenza di quanto espressamente previsto dal legislatore federale in relazione all’art. 7 C.G.S. Infatti, la violazione contestata al presidente, all’epoca dei fatti, dell’U.S. Alessandria 1912 s.r.l. è proprio quella di cui all’art. 7 C.G.S., fattispecie che la stessa reclamante pacificamente ammette essere integrata già al momento del solo tentativo. Ad ogni buon conto, l’ipotesi delineata dal predetto art. 7 C.G.S. configura un illecito in ordine al quale non è necessario, ai fini dell’integrazione della fattispecie, che lo svolgimento od il risultato della gara siano effettivamente alterati, essendo sufficiente che siano stati poste in essere attività dirette allo scopo. Recita, infatti, la norma: «Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo». Si tratta, dunque, di illecito c.d. formale, per il cui perfezionarsi non occorre un conseguente evento in senso naturalistico. Un’ipotesi, in altri termini, di illecito di pura condotta o, detto altrimenti, a consumazione anticipata, che si realizza (rectius: consuma) anche con il semplice tentativo e, quindi, al momento della mera messa in opera di atti diretti ad alterare il fisiologico svolgimento della gara, od il suo risultato, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica. Del pari, priva di pregio appare l’eccezione in ordine ai «tabulati telefonici» prodotti dalla Procura federale, che costituirebbero, a dire dell’U.S. Alessandria, materiale del tutto “grezzo”, essendo le indagini del procedimento penale ancora in nuce e non essendo ancora stata effettuata alcuna consulenza tecnica sugli stessi. In tal ottica, è possibile brevemente osservare che le intercettazioni delle conversazioni telefoniche costituiscono materiale probatorio legittimamente acquisito al presente procedimento, dovendo le stesse essere considerate, come insegna costante giurisprudenza sportiva (endo ed esofederale), nella loro fenomenica consistenza e nella loro capacità rappresentativa di circostanze storiche rilevanti, senza necessità di sindacato sulla loro origine e sulle modalità della loro acquisizione (anzi, essendo sottratto al giudice sportivo un tale sindacato). Peraltro, implicitamente l’appellante ha mostrato di non muovere sul punto alcuna contestazione, tantomeno specifica, avendo basato la propria essenziale trama difensiva sulla interpretazione del loro oggetto in senso confermativo della propria tesi della insussistenza di una condotta, da parte del Veltroni, idonea ad integrare la fattispecie dell’illecito sportivo. Del resto, premesso, sul piano generale, che la prova di un fatto, specialmente in riferimento ad un illecito sportivo, può anche essere e, talvolta, non può che essere, logica piuttosto che fattuale, nel caso di specie sono rinvenibili sia elementi di fatto che deduzioni logiche, gli uni soccorrenti le altre, come, sia pure succintamente, dato atto nella decisione di primo grado. In punto di fatto, è pacifico e, peraltro, ammesso dallo stesso Veltroni anche nel suo ricorso in appello, che nei giorni immediatamente precedenti l’incontro Alessandria – Ravenna, fissato per il 20.3.2011, Giorgio Buffone, all’epoca direttore sportivo del Ravenna Calcio s.r.l. e Giorgio Veltroni, all’epoca presidente ed amministratore unico della U.S. Alessandria 1912 s.r.l., si siano dapprima sentiti telefonicamente e, poi, incontrati a San Sepolcro. In particolare, l’attività di captazione posta in essere dalla Questura di Cremona, nell’ambito del procedimento penale dal cui seno scaturisce anche il presente procedimento, ha consentito di appurare che, nella telefonata del 13.3.2011 delle ore 21,47 (cfr. tel. prog. n. 219 - Rit. 69/11), Buffone invitava Veltroni a fare una “riflessione” sulla prossima partita. È, poi, lo stesso Veltroni che, il 16.3.2011, alle ore 12,36, chiama Buffone per fissare un appuntamento per il giorno successivo (cfr. tel. prog. n. 370 - Rit. 69/11). Nella telefonata tra Giorgio Buffone e Giorgio Deoma del 17.3.2011, alle ore 10,27, il primo informa il secondo che si stava recando all’appuntamento con il presidente dell’Alessandria e che avrebbe tempestivamente comunicato l’esito dell’incontro. Appaiono, poi, in tal ottica, inequivoche le dichiarazioni rese da Giorgio Buffone innanzi al G.I.P. del Tribunale di Cremona in data 4.6.2011 nell’ambito del già richiamato noto procedimento penale n. R.G.N.R. 3628/10 – proc. penale n. R.G. 827/11 dello stesso predetto Tribunale. Riferisce Buffone che circa una settimana prima del programmato incontro di calcio Alessandria – Ravenna, lo chiamò il presidente dell’Alessandria e, nell’occasione, Buffone disse: «Presidente, faccia una riflessione sulla partita di domenica. Lui mi ha chiamato dopo, non so se un giorno, due, non so …». Alla domanda del G.I.P. sull’esito della “riflessione”, Buffone risponde: «Ci siamo incontrati, lui mi ha chiesto, io pensavo anche che mi incontrasse, anche per il fatto, siccome l’Alessandria, era ai vertici, noi comunque venivamo anche se avevamo perso credo a Verona, era nella partita dopo che … a Verona poi avevamo fatto una buona gara, può darsi che magari si poteva, poteva anche chiedermi magari che un pareggio poteva anche andare bene, insomma, ecco. Invece, mi aveva chiesto che voleva …». «Vincere?», chiede il G.I.P. «… ed allora», prosegue Buffone, «gli ho detto “se vuoi vincere, fammi capire come vuoi vincere?” lui mi aveva offerto 50 mila euro, allora io ho risposto “se 50 mila euro, te ne offro io 100” ma era un modo dire, dove vai uno perde una partita per 50 mila euro!». Il G.I.P.: «troppo poco». Buffone: «Cioè, voglio dire non ha senso, voglio dire!». Il G.I.P.: «Certo, quindi, non vi conveniva perderla per pochi soldi?». Buffone: «Cioè, voglio dire, non aveva nessun senso. E quindi, non … anche qui, non abbiamo fatto assolutamente nulla». Precisa, poi, Buffone: «Ci siamo incontrati a San Sepolcro». G.I.P.: «In Toscana, no?». Buffone: «Si, perché lui è di Monte San Savino». G.I.P.: «Ma Veltroni … ». Buffone: «Veltroni, pensavo io che mi chiedesse di pareggiare ed invece …». G.I.P.: «”Invece di propormi un pareggio mi ha proposto una vittoria dell’Alessandria con un guadagno più o meno di 50 mila euro?”». Buffone: «Si, mi ha offerto 50 mila». G.I.P.: «”Proposta inaccettabile perché la somma era modesta”». Buffone: «Perché non avevamo convenienza». Nel verbale 8.6.2011 di interrogatorio di Giorgio Buffone, quale persona sottoposta ad indagini, svoltosi avanti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, è dato, tra l’altro, leggere: «Quanto ad Alessandria – Ravenna confermo quanto riferito al G.I.P. e cioè il contatto avuto con il Presidente dell’Alessandria Veltroni ma in tale occasione non c’è stato l’accordo in quanto le cifre offerte e richieste non corrispondevano». Del resto, del tentativo di concordare il risultato della gara Alessandria – Ravenna del 20.3.2011, vi è riscontro anche nella conversazione telefonica intercettata nell’ambito del procedimento penale prima richiamato, nella quale, Buffone Giorgio, nelle sue funzioni di direttore sportivo del Ravenna, comunicava al proprio interlocutore di aver avuto un incontro con il presidente dell’ Alessandria Calcio per cercare di combinare anche quest'ultima gara. Di seguito, si riporta uno stralcio della suddetta conversazione telefonica tra Buffone e M.P., soggetto (estraneo all’ordinamento sportivo) indagato, nell’ambito del procedimento penale sopra indicato, in relazione all’organizzazione dell’associazione volta a «commettere in via stabile ed organizzata, con cadenza almeno settimanale, una pluralità di delitti di illecito sportivo, di cui all’art. 1 legge 401/1989, nonché di truffe ai danni delle società di calcio e degli scommettitori leali, associazione che interferiva su una pluralità di partite di calcio della Lega Pro, della serie B) e della serie A)» (cfr. richiesta 18.5.2011, del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cremona, di ordinanza di custodia cautelare in carcere e di arresti domiciliari): «Buffone: ieri mi sono incontrato col presidente loro M.P.: si Buffone: solo che loro ci hanno chiesto che vogliono vincere M.P.: immaginavo Buffone: eh e però in una maniera .. poco appetibile poco poco quindi io gli ho detto che l'importante era invece fare quell'altro risultato e lui adesso oggi parlava con l'allenatore e poi mi faceva sapere M.P.: allora GIO' io Buffone: però non la vedo semplice M.P.: io ti dico questo per tempi avvenire nel caso della serie "C" Buffone: si M.P.: la partita articolata COI e noi volevamo fare a VERONA Buffone: uhm … l'X (pareggio) o il due o l'''OVER'' M.P.: adesso non le fanno fà più già Buffone: ah M.P.: allora a noi ci interessa o l'uno Buffone: Uhm M.P.: Oppure "Over" tre e mezzo più di quattro volte quelle robe li non te stà più a cervellà che vince il primo tempo che tanto non se fà niente Buffone: ah ho capito M.P.: già Buffone: va bè ma chi se si fà un discorso de pareggio il pareggio quindi M.P.: si (inc.le) pareggia alla grande Buffone: ehhh lo sò però sto aspettando oggi oggi che mi chiami e ancora non mi ha chiamato ha detto che voleva parlare prima lui e voleva vincere con noi insomma ecco io gli ho detto di no anche perché si è presentato con una miseria e ho detto se non ti presenti con almeno tre volte quello che mi hai detto M.P.: levami una curiosità con quanto si è presentato Buffone: 50 (cinquanta) M.P.: eh un pò pochini Buffone: io gli ho detto che gliene davo cento per vincere noi capito? e lui non c'è stato quindi oggi parlava li con l'allenatore e poi mi faceva sapere ancora non mi ha chiamato e poi un altra cosa con giù avevi sentito poi dell'altra cosa per lunedì loro giocano lunedì [….] M.P.: lu pensi che c'è la fai a bracciate Buffone: eh io quello che gli ho fa t to capi re che è importante anche per loro capito? e lui ha detto lui era in quell' altra ottica ha detto che oggi parlava con l'allenatore e poi mi faceva sapere io non lo visto mal to era più per l'altra ipotesi capito? però così è impossibile M.P.: O Già quella che ti ho detto io Buffone: eh M.P.: quella che ti ho detto io quella che ti ho detto io non la fà divulgare perché vedi che non se sà eh .. E stata una roba fatta molto in sordina eh» (cfr. trascrizione di conversazione telefonica in arrivo ed in partenza sull' utenza avente il numero 0719331487 come da decreto nr. 3628/10 N RGNR - 52/11 Rit emesso dalla Procura della Repubblica di Cremona Progressivo n° 1030 Data :18/03/2011 Ora: 15:01:56 Durata: 0:05:20 - Chiamata: Uscente Interlocutore: 0544212052 in uso a: 2-Buffone Giorgio - Intestatario: Ravenna Calcio s.r.l.). Nelle dichiarazioni rilasciate alla Procura federale il 6.7.2011, Giorgio Buffone, con riferimento alla gara con l’Alessandria del 20.3.2011, afferma di aver portato a conoscenza dell’allenatore Leonardo Rossi che si sarebbe «incontrato con il Presidente di quella squadra per negoziare un pareggio … Questo colloquio avvenne il 16 marzo 2011 ed è quello oggetto della telefonata progr. n. 378 Rit 69/11, nel quale mettevo al corrente Rossi del futuro incontro con il Presidente Veltroni. Tale incontro poi avvenne con il Veltroni il 17.3.2011 di fronte all’albergo Borgo Palace di San Sepolcro (AR). Sono salito sulla sua macchina e dopo diversi chilometri ci siamo fermati presso un bar, in un paese che non ricordo. Qui Veltroni mi offrì 50.000 euro per la sconfitta del Ravenna ad Alessandria, ma io non accettai in quanto avevo in animo di negoziare un pareggio». Lo stesso Leonardo Rossi, all’epoca allenatore del Ravenna, nelle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione 4 luglio 2011 innanzi alla Procura Federale, afferma: «… allorquando Buffone mi chiama e mi informa di aver ricevuto quella telefonata, si riferiva, a mio parere, alla telefonata avuta con il Presidente dell’Alessandria, con il quale si sarebbe discusso dell’esito finale della partita della domenica successiva contro l’Alessandria, in ordine a tale partita, Buffone mi chiedeva se un pareggio poteva andar bene …». Per inciso, questa Corte comunque condivide le considerazioni della C.D.N. sull’attendibilità delle dichiarazioni, di natura in parte anche confessoria, rilasciate sull’episodio di cui trattasi da Giorgio Buffone. La valutazione in termini di attendibilità deve, infatti, essere effettuata nel suo complesso e avuto particolare riguardo al materiale acquisito al presente procedimento, dal quale, come correttamente evidenziato dalla Procura federale all’udienza dibattimentale del presente grado, emerge l’atteggiamento pienamente collaborativo di Buffone (a differenza di quello tenuto in occasione della vicenda Lumezzane – Ravenna, già, peraltro, oggetto di giudicato). Dichiarazioni, quelle rese da Buffone nei procedimenti aperti dalla Procura della Repubblica di Cremona e dalla Procura federale, che hanno, peraltro, condotto all’applicazione, nei suoi stessi confronti, della sanzione della inibizione per anni 5 e preclusione. E, come noto, la giurisprudenza prevalente è orientata nel senso della attendibilità della dichiarazione testimoniale, salvo prova contraria (cfr., ad es., Cassazione pen., 6 aprile 1999, in Cass. pen., 2000, p. 2382). In particolare, secondo diverse pronunce, il giudice deve considerare come veritiera la deposizione, a meno che non risultino specifici elementi che facciano ritenere il contrario, come, ad esempio, quando si tratta di teste che ha interesse a mentire. E, come detto, nel caso di specie, Giorgio Buffone non ha alcun interesse a mentire, ma, anzi, con le deposizioni testimoniali che accusano Veltroni, confessa -di fatto- anche di aver posto egli stesso in essere gli illeciti sportivi contestati. Del resto, a prescindere dal contesto probatorio di cui si è detto, non appare in alcun modo suscettibile di accoglimento la diversa versione nella quale, con vari e suggestivi argomenti finalizzati ad evidenziare incongruenze e contraddizioni della ricostruzione accusatoria, si è impegnata la difesa, nella prospettiva di mettere in discussione la verosimiglianza della dinamica e delle causali dell’incontro de quo. Non appare, anzitutto, verosimile l’assunto secondo cui l’incontro di San Sepolcro del 17 marzo 2011 tra Buffone e Veltroni avesse ad oggetto la compartecipazione del calciatore Scappini. Non si comprende (e sfugge, comunque, ai più elementari principi della logica) la ragione in base alla quale, appena 3 gg. prima della gara anzidetta, in occasione della quale, quindi, Buffone e Veltroni si sarebbero comunque visti, come poi di fatto è avvenuto (cfr. dichiarazioni Veltroni rilasciate alla Procura federale il 14.7.2011) i due dirigenti debbano incontrarsi (di nascosto, in segreto) in “campo neutro”, per trattare di un argomento complesso come quello della comproprietà di un calciatore e in assenza di qualsiasi ragione d’urgenza. Non si capisce perché, se il tema dell’incontro era effettivamente la predetta comproprietà, né Buffone, né Veltroni ne parlino espressamente (anzi, neppure ne fanno semplice cenno) nel corso delle diverse conversazioni telefoniche di cui si è detto. E, poi, la tesi è palesemente smentita dalla stessa telefonata del 13.3.2011 delle ore 21,47 (già sopra richiamata), nella quale Buffone invitava Veltroni a fare una “riflessione” non già sulla proprietà del calciatore Scappini, bensì, appunto, sulla partita Alessandria – Ravenna della successiva domenica. Peraltro, è lo stesso Veltroni, in occasione dell’audizione del 14.7.2011 innanzi alla Procura
federale, che afferma che, nella conversazione telefonica preparatoria dell’incontro di San Sepolcro, Buffone «non mi anticipò il motivo dell’incontro, né io insistetti per saperlo, avendo chiaramente inteso che volesse parlarmi in via riservata di qualcosa di cui non preferiva parlarne telefonicamente». Ma vi è di più. Lo stesso Veltroni, nella predetta audizione, ammette che, dopo alcuni convenevoli, Buffone gli «parlò in modo equivoco a proposito della gara che la domenica successiva ci apprestavamo a disputare, ovvero Alessandria – Ravenna, chiedendomi a mio parere quanto la stessa poteva valere. Io in effetti, in un primo momento non capii cosa intendesse dire, posso però affermare, anche alla
luce di quanto appreso successivamente, in relazione alle note indagini della Procura di Cremona, che il Buffone intendesse propormi un accordo sul risultato della gara a fronte di una somma, che mi chiese di quantificare. Ricordo che, vista la sua insistenza a riguardo, per tagliare il discorso, gli risposi a caso 10-20-30-50, puntualizzando, ad ogni modo, che era ns. ferma intenzione scendere in campo, come sempre, per vincere; al che il Buffone mi disse che era disposto anche a dare 100.000,00 – 120.000,00 € per la vittoria del Ravenna, ma anche in questo caso la cifra riferita da
Buffone fu lanciata a caso, infatti lo stesso alzando il braccio mi disse testualmente: “Te li darei io 100.000”; ad ogni modo, a quel punto la conversazione si chiuse». Come si evince chiaramente, Veltroni che, secondo la ricostruzione dell’appellante, si era recato all’incontro per discutere di Scappini, non dice in alcun modo, come sarebbe logico attendersi se fosse vero l’assunto difensivo, di essere rimasto sorpreso della proposta di combine. Anzi, ammette di aver risposto (seppur, a suo dire, in tono scherzoso) alla domanda di quantificazione della gara, puntualizzando, «ad ogni modo», di voler comunque vincere. Versione, questa, di una offerta di 50.000 euro per la vittoria dell’Alessandria, che, peraltro, coincide sostanzialmente con quella riferita da Buffone agli inquirenti e oggetto di diverse conversazioni telefoniche captate nel corso delle indagini della giustizia ordinaria. Analogamente, del tutto prive di pregio sono le affermazioni difensive in tema rapporti (non buoni) tra presidente, da una parte e squadra, spogliatoio e tifoseria, dall’altra (tali da impedire, addirittura, allo stesso Veltroni di recarsi allo stadio), che non avrebbero reso comunque possibile la concreta realizzazione dell’accordo per un pareggio od una sconfitta dell’Alessandria: infatti, a prescindere dalla considerazione che la società reclamante non ha offerto prova sull’asserita “cattiva” natura degli anzidetti rapporti (che sembrerebbe, invece, smentita anche dal fatto che il presidente si è regolarmente recato allo stadio per la gara in questione), è pacifico che Veltroni tenta di concordare la vittoria della sua squadra (non la sconfitta od il pareggio), e, dunque, non avrebbe avuto bisogno di altri (i.e. dei propri calciatori) per raggiungere il fine dell’alterazione del risultato della gara. In conclusione, deve ritenersi provato il fatto che Giorgio Veltroni ha scientemente e consapevolmente partecipato al tentativo di concordare e predeterminare il risultato della gara Alessandria – Ravenna del 20.3.2011. Risulta, quindi, pienamente integrata la fattispecie dell’illecito sportivo prevista e vietata dall’art. 7, comma 1, C.G.S., ossia «il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica». All’affermazione di responsabilità di Giorgio Veltroni, all’epoca dei fatti, come più volte già detto, presidente ed amministratore unico della U.S. Alessandria s.r.l., consegue quella diretta della stessa predetta società ex art. 7, comma 3, e 4, comma 1, C.G.S., pacificamente operando gli ordinari principi in tema di rappresentanza e di organi rappresentativi. Nei confronti della stessa sanzione del tutto congrua, in relazione alla gravità degli addebiti accertati a carico del presidente, appare quella della retrocessione all’ultimo posto nella classifica del campionato di competenza, stagione sportiva 2010/2011, così come correttamente determinata dalla C.D.N. Il rigetto dell’appello dell’U.S. Alessandria 1912 s.r.l. comporta la sopravvenuta improcedibilità del ricorso proposto dal Monza Brianza 1912 s.p.a. Non merita, invece, accoglimento e deve, dunque, respingersi il ricorso per intervento proposto dalla Fussballclub Sudtirol G.m.b.H. – s.r.l. Inconferente e, comunque, infondato, infatti, il richiamo alle gare di play-out del 29 maggio e 5 giugno 2011, tra Sudtirol e Ravenna, come quello all’incontro Monza – Cremonese del 21 novembre 2010. Nessuna norma dell’ordinamento federale, poi, prevede e consente una “riscrittura” della classifica come quella invocata dall’intervenuta società. La sanzione della retrocessione all’ultimo posto in classifica inflitta dalla C.D.N. all’U.S. Alessandria 1912 s.r.l., sanzione, come sopra detto, confermata in questa sede di gravame, comporta la rideterminazione della classifica: ultimo posto per l’Alessandria, penultimo per la Paganese, terz’ultimo per il Sudtirol e quart’ultimo per il Monza Brianza. Di conseguenza, la F.C. Sudtirol non raggiunge comunque la salvezza e, quindi, non acquisisce pieno titolo per la partecipazione al campionato di Lega Pro – prima divisione, competizione, peraltro, alla quale ha comunque diritto di prendere parte avendo poi usufruito dei benefici del ripescaggio. Al rigetto dei ricorsi consegue l’incameramento delle relative tasse. P.Q.M. La Corte di Giustizia Federale, preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 28) e 29), rispettivamente proposti dal Monza Brianza 1912 s.p.a. e dal Fussbal Club Sudtirol s.r.l., al ricorso n. 27) proposto dall’U.S. Alessandria 1912 s.r.l., ammette gli stessi, dichiarando improcedibile l’intervento del Monza Brianza 1912 s.p.a. e respingendo quello del Fussballclub Sudtirol G.m.b.H. – s.r.l. Respinge, altresì, il ricorso proposto dall’U.S. Alessandria 1912 s.r.l. e, per l’effetto, conferma
la decisione impugnata. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.
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27) RICORSO DELL’U.S. ALESSANDRIA 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA RETROCESSIONE ALL’ULTIMO POSTO IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO DI COMPETENZA 2010/2011, INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER RESPONSABILITÀ DIRETTA NELLA VIOLAZIONE ASCRITTA AL SUO PRESIDENTE VELTRONI GIORGIO, AI SENSI DELL’ART. 7, COMMA 3 E DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 603/1615PF10-11/SP/BLP DEL 25.7.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
28) RICORSO EX ART. 33, COMMA 3, C.G.S. DEL MONZA BRIANZA 1912 S.P.A. – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)
29) RICORSO EX ART. 33, COMMA 3, C.G.S. DEL FUSSBAL CLUB SUDTIROL S.R.L. – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 13/CDN del 9.8.2011)"